Art. 10 
 
                Adempimenti dei soggetti beneficiari 
                      delle erogazioni liberali 
 
  1. Gli enti del Terzo settore titolari  dei  progetti  di  recupero
ammessi ai sensi dell'articolo 9, comma 6,  trasmettono  con  cadenza
trimestrale  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
l'ammontare delle  erogazioni  liberali  ricevute  nel  trimestre  di
riferimento a sostegno del progetto  ed  il  rendiconto  delle  spese
sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni
liberali. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono  il
rendiconto finale accompagnato da copia del certificato  di  collaudo
finale di cui all'articolo 23, comma 7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, nonche'  dalla  dichiarazione  resa
dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto,  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante  la  conformita'  degli  interventi
realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in
materia edilizia, culturale e  paesaggistica  con  l'indicazione  dei
relativi estremi. 
  2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, e' adottata
la modulistica relativa alla rendicontazione di cui al  comma  1  del
presente articolo. 
  3.  Gli  enti  di  cui  al  comma   1   inseriscono   nel   portale
«socialbonus.gov.it»,  gestito  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, le seguenti informazioni relative al  progetto  di
recupero ammesso: 
    a) descrizione del bene e sua localizzazione; 
    b) ente proprietario; 
    c) descrizione degli interventi previsti e realizzati; 
    d)  estremi  dei  titoli  abilitativi  richiesti  dalla   vigente
normativa in materia edilizia, culturale  e  paesaggistica,  ai  fini
della realizzazione degli interventi; 
    e) il costo previsto per la realizzazione degli interventi; 
    f) gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali; 
    g) l'ammontare delle spese effettuate con le risorse  finanziarie
provenienti dalle erogazioni liberali; 
    h) l'ammontare  dei  fondi  pubblici  erogati,  per  le  medesime
finalita' di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, dalle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui  all'articolo
2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione
dei soggetti eroganti; 
    i) le attivita'  di  interesse  generale  da  svolgere  o  svolte
mediante l'utilizzo del bene e i soggetti fruitori; 
    l) la pagina del sito web dell'ente titolare  del  progetto  dove
sono pubblicate le informazioni di cui al comma 4. 
  4. Gli enti di cui al comma  1  pubblicano  annualmente  e  tengono
aggiornati nel  proprio  sito  internet  o,  in  mancanza,  nel  sito
internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del Codice cui
aderiscono, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti
nell'anno precedente mediante le erogazioni liberali  e  delle  spese
con queste sostenute. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'articolo 23, comma 7 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001: 
                «7.  Ultimato  l'intervento,  il  progettista  o   un
          tecnico  abilitato  rilascia  un  certificato  di  collaudo
          finale, che va presentato  allo  sportello  unico,  con  il
          quale si attesta  la  conformita'  dell'opera  al  progetto
          presentato  con  la  segnalazione  certificata  di   inizio
          attivita'. Contestualmente presenta ricevuta  dell'avvenuta
          presentazione della variazione catastale  conseguente  alle
          opere realizzate ovvero dichiarazione  che  le  stesse  non
          hanno comportato modificazioni del classamento. In  assenza
          di tale  documentazione  si  applica  la  sanzione  di  cui
          all'articolo 37, comma 5.». 
              - Per il testo  degli  articoli  46  e  47  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica, n. 445  del  2000,
          si veda nelle note all'articolo 8. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 2 del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
                «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta l'articolo 2-bis del  decreto  legislativo
          14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante
          il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni): 
                «Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1.
          Ai   fini   del   presente    decreto,    per    "pubbliche
          amministrazioni" si intendono tutte le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  autorita'  portuali,  nonche'  le   autorita'
          amministrative  indipendenti  di  garanzia,   vigilanza   e
          regolazione. 
                2. La medesima disciplina prevista per  le  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  1  si  applica  anche,  in
          quanto compatibile: 
                  a) agli  enti  pubblici  economici  e  agli  ordini
          professionali; 
                  b)  alle  societa'  in  controllo   pubblico   come
          definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Sono  escluse  le
          societa' quotate come definite dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera p), dello stesso decreto  legislativo,  nonche'  le
          societa' da  esse  partecipate,  salvo  che  queste  ultime
          siano, non per il tramite di societa' quotate,  controllate
          o partecipate da amministrazioni pubbliche; 
                  c) alle associazioni, alle fondazioni e  agli  enti
          di diritto privato  comunque  denominati,  anche  privi  di
          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a
          cinquecentomila euro, la cui attivita'  sia  finanziata  in
          modo  maggioritario  per  almeno  due  esercizi  finanziari
          consecutivi    nell'ultimo    triennio     da     pubbliche
          amministrazioni e in cui la totalita' dei  titolari  o  dei
          componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
          designata da pubbliche amministrazioni. 
                3. La medesima disciplina prevista per  le  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 1  si  applica,  in  quanto
          compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti  inerenti
          all'attivita'  di  pubblico  interesse   disciplinata   dal
          diritto nazionale o dell'Unione europea, alle  societa'  in
          partecipazione   pubblica   come   definite   dal   decreto
          legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della
          legge 7 agosto 2015, n.  124,  e  alle  associazioni,  alle
          fondazioni e agli enti di diritto privato, anche  privi  di
          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a
          cinquecentomila    euro,    che     esercitano     funzioni
          amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a
          favore delle amministrazioni pubbliche  o  di  gestione  di
          servizi pubblici.». 
              - Si  riporta  l'articolo   41   del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art. 41 (Reti associative). - 1. Le reti associative
          sono  enti  del  Terzo  settore  costituiti  in  forma   di
          associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: 
                  a) associano, anche indirettamente  attraverso  gli
          enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a  100  enti
          del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20  fondazioni
          del Terzo settore, le cui sedi  legali  o  operative  siano
          presenti in almeno cinque regioni o province autonome; 
                  b)  svolgono,  anche   attraverso   l'utilizzo   di
          strumenti informativi idonei a garantire  conoscibilita'  e
          trasparenza in favore del pubblico e dei propri  associati,
          attivita'   di   coordinamento,   tutela,   rappresentanza,
          promozione o supporto degli enti  del  Terzo  settore  loro
          associati e delle loro  attivita'  di  interesse  generale,
          anche  allo  scopo  di  promuoverne   ed   accrescerne   la
          rappresentativita' presso i soggetti istituzionali. 
                2.  Sono   reti   associative   nazionali   le   reti
          associative  di  cui  al  comma  1  che  associano,   anche
          indirettamente attraverso gli enti  ad  esse  aderenti,  un
          numero non inferiore a 500 enti del  Terzo  settore  o,  in
          alternativa, almeno 100 fondazioni del  Terzo  settore,  le
          cui sedi legali o operative siano presenti in almeno  dieci
          regioni o province  autonome.  Le  associazioni  del  terzo
          settore formate da un  numero  non  inferiore  a  100  mila
          persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o
          provincie autonome sono equiparate  alle  reti  associative
          nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1,  lettera
          b). 
                3. Le reti associative nazionali possono  esercitare,
          oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le  seguenti
          attivita': 
                  a) monitoraggio dell'attivita' degli enti  ad  esse
          associati, eventualmente anche con riguardo al suo  impatto
          sociale, e predisposizione  di  una  relazione  annuale  al
          Consiglio nazionale del Terzo settore; 
                  b)  promozione  e  sviluppo  delle   attivita'   di
          controllo,  anche  sotto  forma  di  autocontrollo   e   di
          assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. 
                4.   Le   reti   associative    possono    promuovere
          partenariati  e  protocolli  di  intesa  con  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati. 
                5.  E'  condizione  per   l'iscrizione   delle   reti
          associative nel Registro unico nazionale del Terzo  settore
          che i rappresentanti legali ed amministratori  non  abbiano
          riportato condanne penali, passate in giudicato, per  reati
          che  comportano   l'interdizione   dai   pubblici   uffici.
          L'iscrizione, nonche' la costituzione e  l'operativita'  da
          almeno un anno, sono  condizioni  necessarie  per  accedere
          alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in  ogni
          caso,  non  possono  essere   destinate,   direttamente   o
          indirettamente, ad enti  diversi  dalle  organizzazioni  di
          volontariato, dalle associazioni di  promozione  sociale  e
          dalle fondazioni del Terzo settore. 
                6. Alle reti associative operanti nel settore di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera y),  le  disposizioni  del
          presente  articolo  si   applicano   nel   rispetto   delle
          disposizioni  in  materia  di  protezione  civile,  e  alla
          relativa  disciplina  si  provvede  nell'ambito  di  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della  legge
          16 marzo 2017, n. 30. 
                7. Gli atti costitutivi o  gli  statuti  disciplinano
          l'ordinamento  interno,  la  struttura  di  governo  e   la
          composizione e il funzionamento degli organi sociali  delle
          reti   associative   nel   rispetto   dei    principi    di
          democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza  di  tutti
          gli associati e di elettivita' delle cariche sociali. 
                8. Gli atti costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti
          associative possono disciplinare il diritto di  voto  degli
          associati in assemblea anche in deroga a  quanto  stabilito
          dall'articolo 24, comma 2. 
                9. Gli atti costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti
          associative possono disciplinare le modalita'  e  i  limiti
          delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto
          stabilito dall'articolo 24, comma 3. 
                10. Gli atti costitutivi o  gli  statuti  delle  reti
          associative    possono    disciplinare    le     competenze
          dell'assemblea degli associati anche  in  deroga  a  quanto
          stabilito dall'articolo 25, comma 1.».