Art. 12 
 
                      Controlli e monitoraggio 
 
  1.  I  progetti  di  recupero  inclusi  nel  provvedimento  di  cui
all'articolo   9,    comma    6    sono    oggetto    di    verifiche
amministrativo-contabili sulla correttezza delle  spese  sostenute  e
sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  puo'  avvalersi  del  personale  dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  94  del  Codice,
l'ufficio  del   Registro   unico   nazionale   del   Terzo   settore
territorialmente competente, nell'esercizio dei poteri  di  controllo
ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 93,  comma  3  del  Codice,
accerta l'effettivo svolgimento in via esclusiva delle  attivita'  di
interesse generale attraverso l'utilizzo dei beni di cui all'articolo
3 del presente regolamento, comunicando  le  eventuali  irregolarita'
rilevate al Ministero, ai fini  dell'adozione  del  provvedimento  di
revoca di cui all'articolo 13 del presente regolamento,  fatta  salva
la  potesta'  del  medesimo  ufficio  di  disporre  la  cancellazione
dell'ente dal Registro unico nazionale del Terzo  settore,  ai  sensi
dell'articolo  50  del  medesimo  Codice,   ove   dall'attivita'   di
accertamento  emerga  la  carenza  dei  requisiti  necessari  per  la
permanenza nel Registro. 
  3. Le Amministrazioni competenti  comunicano  tra  loro  gli  esiti
delle rispettive attivita' di  controllo,  ai  fini  dei  conseguenti
provvedimenti di competenza ed  assicurano,  nella  programmazione  e
nell'esperimento dei controlli di  propria  competenza,  il  raccordo
necessario ad  assicurare  efficacia  ed  economicita'  ai  controlli
medesimi. 
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  l'Agenzia
delle Entrate rendono reciprocamente disponibili, secondo modalita' e
specifiche concordate, i dati e le informazioni concernenti l'accesso
al social  bonus,  con  l'indicazione  degli  interventi  ammessi  al
sostegno, dei soggetti beneficiari delle erogazioni  liberali  e  dei
soggetti fruitori del credito d'imposta. Il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali cura il  monitoraggio  dell'applicazione  del
social  bonus,  anche  al  fine  di  verificare   la   congruita'   e
sostenibilita' della misura e valutarne l'impatto. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  14
          settembre   2015,   n.    149    (Disposizioni    per    la
          razionalizzazione  e  la   semplificazione   dell'attivita'
          ispettiva in materia di lavoro e legislazione  sociale,  in
          attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro).  - 1.  Al
          fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'attivita'   di
          vigilanza in materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale,
          nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
          ispettivi, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  una  Agenzia
          unica per le ispezioni del lavoro  denominata  «Ispettorato
          nazionale  del  lavoro»,  di  seguito  «Ispettorato»,   che
          integra i servizi ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 
                2. L'Ispettorato svolge le attivita'  ispettive  gia'
          esercitate dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, dall'INPS e  dall'INAIL.  Al  fine  di  assicurare
          omogeneita' operative di  tutto  il  personale  che  svolge
          vigilanza   in   materia   di   lavoro,   contribuzione   e
          assicurazione obbligatoria, nonche'  legislazione  sociale,
          ai  funzionari  ispettivi  dell'INPS  e   dell'INAIL   sono
          attribuiti i poteri gia' assegnati al  personale  ispettivo
          del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ivi
          compresa la qualifica di ufficiale di  polizia  giudiziaria
          secondo quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle  medesime
          condizioni di legge. 
                3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto
          pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e  contabile
          ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali che ne monitora periodicamente  gli
          obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. 
                4. L'Ispettorato ha una sede centrale in  Roma  e  un
          massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio,  la
          sede  centrale  dell'Ispettorato  e'  ubicata   presso   un
          immobile demaniale o un immobile gia' in uso  al  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  o  un   immobile
          dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali. 
                5. L'Ispettorato e'  sottoposto  al  controllo  della
          Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.». 
              - Si riportano gli articoli 93 e 94 del citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art. 93 (Controllo). - 1. I controlli sugli enti del
          Terzo settore sono finalizzati ad accertare: 
                  a) la sussistenza e  la  permanenza  dei  requisiti
          necessari all'iscrizione al Registro  unico  nazionale  del
          Terzo settore; 
                  b)  il  perseguimento  delle   finalita'   civiche,
          solidaristiche o di utilita' sociale; 
                  c)   l'adempimento   degli    obblighi    derivanti
          dall'iscrizione  al  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore; 
                  d) il  diritto  di  avvalersi  dei  benefici  anche
          fiscali e del 5 per  mille  derivanti  dall'iscrizione  nel
          Registro unico nazionale del Terzo settore; 
                  e) il corretto  impiego  delle  risorse  pubbliche,
          finanziarie e strumentali, ad essi attribuite. 
                2. Alle imprese sociali si applicano le  disposizioni
          contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo  recante
          revisione della disciplina in materia di  impresa  sociale,
          di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della  legge  6
          giugno 2016, n. 106. 
                3. L'ufficio del Registro unico nazionale  del  Terzo
          settore territorialmente competente esercita  le  attivita'
          di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  1,
          nei confronti degli enti  del  Terzo  settore  aventi  sede
          legale   sul   proprio   territorio,    anche    attraverso
          accertamenti    documentali,    visite    ed     ispezioni,
          d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga
          a  conoscenza  di  atti  o  fatti  che  possano   integrare
          violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con
          riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In  caso
          di enti  che  dispongano  di  sedi  secondarie  in  regioni
          diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro
          unico nazionale del Terzo settore competente ai  sensi  del
          primo periodo  puo',  ove  necessario,  attivare  forme  di
          reciproca collaborazione e assistenza con i  corrispondenti
          uffici di altre regioni per  l'effettuazione  di  controlli
          presso le sedi operative, le articolazioni  territoriali  e
          gli  organismi  affiliati  degli  enti  di  terzo   settore
          interessati. 
                4.  Le   amministrazioni   pubbliche   e   gli   enti
          territoriali che erogano risorse  finanziarie  o  concedono
          l'utilizzo di beni  immobili  o  strumentali  di  qualunque
          genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle
          attivita' statutarie di interesse  generale,  dispongono  i
          controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e)
          del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da
          parte dei beneficiari. 
                5. Le reti associative di cui all'articolo 41,  comma
          2  iscritte  nell'apposita  sezione  del   Registro   unico
          nazionale del Terzo settore e  gli  enti  accreditati  come
          Centri   di   servizio   per   il   volontariato   previsti
          dall'articolo 61, appositamente autorizzati  dal  Ministero
          del lavoro e  delle  politiche  sociali,  possono  svolgere
          attivita' di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b)
          e c) nei confronti dei rispettivi aderenti. 
                6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
          comma 5, le reti  associative  nazionali  ed  i  Centri  di
          servizio per il volontariato devono risultare  in  possesso
          dei requisiti tecnici  e  professionali  stabiliti  con  il
          decreto di  cui  all'articolo  96,  tali  da  garantire  un
          efficace  espletamento  delle   attivita'   di   controllo.
          L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta  giorni  dalla
          presentazione dell'istanza e mantiene validita'  fino  alla
          avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita
          sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore,  ai
          sensi dell'articolo 41, o alla  revoca  dell'accreditamento
          del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della
          stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta  in  caso
          di accertata  inidoneita'  della  rete  associativa  o  del
          Centro di servizio ad assolvere efficacemente le  attivita'
          di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso  il
          predetto termine di  novanta  giorni,  l'autorizzazione  si
          intende rilasciata. 
                7. L'attivita'  di  controllo  espletata  dalle  reti
          associative nazionali e  dai  Centri  di  servizio  per  il
          volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo  e'
          sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali.». 
                «Art.  94  (Disposizioni  in  materia  di   controlli
          fiscali). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
          del  titolo  X   l'Amministrazione   finanziaria   esercita
          autonomamente attivita' di controllo in merito al  rispetto
          di quanto previsto dagli articoli 8,  9,  13,  15,  23,  24
          nonche' al possesso  dei  requisiti  richiesti  per  fruire
          delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti
          nel Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore  di  cui
          all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti
          dagli articoli 32 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51  e
          52 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 e, in presenza di  violazioni,  disconosce  la
          spettanza  del  regime  fiscale  applicabile  all'ente   in
          ragione dell'iscrizione nel Registro  unico  nazionale  del
          Terzo settore. L'ufficio  che  procede  alle  attivita'  di
          controllo ha l'obbligo, a pena  di  nullita'  del  relativo
          atto di accertamento, di invitare l'ente  a  comparire  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
          L'ufficio del Registro unico nazionale  del  Terzo  settore
          trasmette all'Amministrazione  finanziaria  gli  esiti  dei
          controlli di competenza, ai fini dell'eventuale  assunzione
          dei conseguenti provvedimenti. 
                2.   L'Amministrazione   finanziaria,    a    seguito
          dell'attivita'  di  controllo,  trasmette  all'ufficio  del
          Registro unico nazionale del Terzo  settore  ogni  elemento
          utile ai fini della  valutazione  in  merito  all'eventuale
          cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove
          ne ricorrano i presupposti. 
                3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del
          Registro  Unico  nazionale  del  Terzo  settore   ai   fini
          dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione  degli  enti
          nel Registro medesimo. 
                4. Agli enti del Terzo settore non  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  29
          novembre 2008 n. 185, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti  non  sono
          tenuti alla presentazione dell'apposito modello di  cui  al
          comma 1 del medesimo articolo 30.». 
              - Per il testo  dell'articolo  50  del  citato  decreto
          legislativo,  n.  117  del  2017,  si   veda   nelle   note
          all'articolo 14.