Art. 13 
 
              Revoca del provvedimento di approvazione 
 
  1. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito
l'ufficio dell'Agenzia  delle  Entrate  territorialmente  competente,
dispone  la  revoca,  totale  o  parziale,   del   provvedimento   di
approvazione dell'elenco dei progetti di  recupero  ammessi,  qualora
l'ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners: 
    a) perda  il  requisito  soggettivo  di  legittimazione  previsto
dall'articolo 4, comma 1, del Codice; 
    b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari,
impiegati nelle attivita' di  interesse  generale  svolte  attraverso
l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 3; 
    c) compia gravi irregolarita' contabili; 
    d) utilizzi il bene per lo svolgimento di  attivita'  diverse  da
quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero; 
    e) eserciti le  attivita'  di  interesse  generale  previste  nel
progetto di recupero con modalita' commerciali. 
  2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato, ai sensi dell'articolo
32 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  nel  sito  istituzionale  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  www.lavoro.gov.it  -
sezione «Pubblicita' legale». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'articolo 4,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo, n. 117 del 2017, si  veda  nelle  note
          all'articolo 7. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge,  n.
          69 del 2009, si veda nelle note all'articolo 9.