Art. 13 Revoca del provvedimento di approvazione 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dispone la revoca, totale o parziale, del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi, qualora l'ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners: a) perda il requisito soggettivo di legittimazione previsto dall'articolo 4, comma 1, del Codice; b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, impiegati nelle attivita' di interesse generale svolte attraverso l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 3; c) compia gravi irregolarita' contabili; d) utilizzi il bene per lo svolgimento di attivita' diverse da quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero; e) eserciti le attivita' di interesse generale previste nel progetto di recupero con modalita' commerciali. 2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - sezione «Pubblicita' legale».
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo, n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge, n. 69 del 2009, si veda nelle note all'articolo 9.