Art. 14 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Fino  alla  decorrenza  dell'efficacia  di   quanto   stabilito
dall'articolo 79 del Codice, come previsto dall'articolo  101,  comma
10, del medesimo Codice,  i  soggetti  destinatari  delle  erogazioni
liberali in denaro di cui all'articolo  3  del  presente  regolamento
sono le organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
iscritte negli appositi registri, le organizzazioni  di  volontariato
iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266  e  le
associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri  nazionali,
regionali e delle Province Autonome  di  Trento  e  Bolzano  previsti
dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che utilizzano i
beni di cui all'articolo 3 per lo svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali, con modalita' non commerciali. 
  2. Fino all'operativita' del registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore di cui agli articoli da 45 a  54  del  Codice,  l'istanza  di
partecipazione  di  cui  all'articolo  8,  comma  1   dovra'   essere
accompagnata da copia dello statuto vigente  dell'ente  proponente  e
degli eventuali partners. 
  3. All'istanza di partecipazione di cui all'articolo  8,  comma  1,
presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul registro  unico
nazionale del Terzo settore del  bilancio  di  cui  all'articolo  13,
commi 1 e 2  del  Codice,  deve  essere  allegata  copia  dell'ultimo
bilancio approvato dagli  organi  statutari  dell'ente  proponente  e
degli eventuali partners,  o,  in  alternativa,  l'indicazione  delle
pagine del sito internet  dell'ente  ove  il  medesimo  documento  e'
pubblicato. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo  dell'articolo  79  del  citato  decreto
          legislativo  n.  117  del  2017,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 3. 
              - Si  riporta  l'articolo  101,  comma  10  del  citato
          decreto legislativo n. 117 del 2017: 
                «10.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86  e'  subordinata,  ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea, richiesta a  cura  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali.». 
              - Per il testo  dell'articolo  10  del  citato  decreto
          legislativo n. 460  del  1997,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo della citata legge n. 266 del  1991,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo della citata legge n. 383 del  2000,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli  da  45  a  54  del  citato
          decreto legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art.  45  (Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore). - 1. Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Registro unico  nazionale
          del  Terzo  settore,   operativamente   gestito   su   base
          territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
          con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
          individua, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  la  struttura  competente.
          Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui   al   periodo
          precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro
          unico nazionale del  Terzo  settore".  Presso  le  Province
          autonome la stessa  assume  la  denominazione  di  "Ufficio
          provinciale  del  Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
          non generale disponibile a legislazione vigente la  propria
          struttura competente  di  seguito  indicata  come  "Ufficio
          statale del Registro unico nazionale del Terzo settore". 
                2. Il registro e' pubblico ed e' reso  accessibile  a
          tutti gli interessati in modalita' telematica.». 
                «Art. 46 (Struttura del Registro). - 1.  Il  Registro
          unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti
          sezioni: 
                  a) Organizzazioni di volontariato; 
                  b) Associazioni di promozione sociale; 
                  c) Enti filantropici; 
                  d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
                  e) Reti associative; 
                  f) Societa' di mutuo soccorso; 
                  g) Altri enti del Terzo settore. 
                2. Ad eccezione delle reti associative,  nessun  ente
          puo' essere  contemporaneamente  iscritto  in  due  o  piu'
          sezioni. 
                3. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          puo', con decreto di natura non regolamentare,  sentita  la
          Conferenza  Unificata,  istituire  sottosezioni   o   nuove
          sezioni o modificare le sezioni esistenti.». 
                «Art. 47 (Iscrizione).  - 1.  Salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 22, la domanda  di  iscrizione  nel  Registro
          unico  nazionale  del  Terzo  settore  e'  presentata   dal
          rappresentante legale dell'ente o  della  rete  associativa
          cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del  Registro
          unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in
          cui  l'ente  ha  la   sede   legale,   depositando   l'atto
          costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando
          la  sezione  del  registro  nella   quale   l'ente   chiede
          l'iscrizione.  Per  le  reti  associative  la  domanda   di
          iscrizione nella sezione di cui all'articolo  46  comma  1,
          lettera e) e' presentata all'Ufficio statale  del  Registro
          unico nazionale. 
                2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la
          sussistenza delle condizioni previste dal  presente  Codice
          per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore,
          nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta. 
                3. L'ufficio  del  Registro,  entro  sessanta  giorni
          dalla presentazione della domanda, puo': 
                  a) iscrivere l'ente; 
                  b)   rifiutare   l'iscrizione   con   provvedimento
          motivato; 
                  c) invitare l'ente a completare  o  rettificare  la
          domanda ovvero ad integrare la documentazione. 
                4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione  della
          domanda o dalla presentazione della  domanda  completata  o
          rettificata  ovvero  della  documentazione  integrativa  ai
          sensi del comma 3, lettera c),  la  domanda  di  iscrizione
          s'intende accolta. 
                5. Se l'atto costitutivo e lo statuto  dell'ente  del
          Terzo  settore  sono  redatti  in  conformita'  a   modelli
          standard tipizzati,  predisposti  da  reti  associative  ed
          approvati con decreto del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, l'ufficio del registro  unico  nazionale
          del Terzo settore, verificata la regolarita' formale  della
          documentazione, entro  trenta  giorni  dalla  presentazione
          della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso. 
                6. Avverso il diniego di iscrizione nel  Registro  e'
          ammesso  ricorso   avanti   al   tribunale   amministrativo
          competente per territorio.». 
                «Art.  48  (Contenuto  e  aggiornamento).  - 1.   Nel
          Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare
          per  ciascun  ente  almeno  le  seguenti  informazioni:  la
          denominazione; la forma  giuridica;  la  sede  legale,  con
          l'indicazione di eventuali  sedi  secondarie;  la  data  di
          costituzione;   l'oggetto   dell'attivita'   di   interesse
          generale di cui all'articolo 5,  il  codice  fiscale  o  la
          partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e  il
          patrimonio minimo di  cui  all'articolo  22,  comma  4;  le
          generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale
          dell'ente;  le  generalita'  dei  soggetti  che   ricoprono
          cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. 
                2. Nel Registro devono  inoltre  essere  iscritte  le
          modifiche  dell'atto  costitutivo  e  dello   statuto,   le
          deliberazioni di  trasformazione,  fusione,  scissione,  di
          scioglimento, estinzione, liquidazione e  cancellazione,  i
          provvedimenti che ordinano lo scioglimento,  dispongono  la
          cancellazione o accertano l'estinzione, le generalita'  dei
          liquidatori  e  tutti  gli  altri  atti  e  fatti  la   cui
          iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di
          regolamento. 
                3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e
          14   e   i   rendiconti   delle   raccolte   fondi   svolte
          nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il
          30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni  decorrenti  da
          ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni
          aggiornate e depositati gli atti di cui ai  commi  1  e  2,
          incluso  l'eventuale  riconoscimento   della   personalita'
          giuridica. 
                4. In caso di mancato  o  incompleto  deposito  degli
          atti e dei loro aggiornamenti nonche'  di  quelli  relativi
          alle informazioni obbligatorie di cui al presente  articolo
          nel rispetto dei termini in esso  previsti,  l'ufficio  del
          registro diffida l'ente  del  Terzo  settore  ad  adempiere
          all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a
          centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali  l'ente  e'
          cancellato dal Registro. 
                5. Del deposito degli atti e della completezza  delle
          informazioni di cui al presente  articolo  e  dei  relativi
          aggiornamenti sono onerati gli amministratori.  Si  applica
          l'articolo 2630 del codice civile. 
                6. All'atto della registrazione degli enti del  Terzo
          settore di cui all'articolo  31,  comma  1,  l'ufficio  del
          registro   unico   nazionale   acquisisce    la    relativa
          informazione antimafia.». 
                «Art. 49 (Estinzione o scioglimento dell'ente).  - 1.
          L'ufficio del registro unico nazionale  del  Terzo  settore
          accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di
          estinzione o scioglimento dell'ente e ne da'  comunicazione
          agli amministratori e al presidente del  tribunale  ove  ha
          sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale
          l'ente   e'   iscritto   affinche'   provveda   ai    sensi
          dell'articolo  11  e   seguenti   delle   disposizioni   di
          attuazione del codice civile. 
                2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente
          del  tribunale  provvede  che  ne  sia  data  comunicazione
          all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo  settore
          per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.». 
                «Art.  50  (Cancellazione  e  migrazione   in   altra
          sezione). - 1. La cancellazione di  un  ente  dal  Registro
          unico nazionale avviene a seguito di  istanza  motivata  da
          parte  dell'ente  del   Terzo   settore   iscritto   o   di
          accertamento d'ufficio, anche a  seguito  di  provvedimenti
          della competente autorita' giudiziaria  ovvero  tributaria,
          divenuti  definitivi,   dello   scioglimento,   cessazione,
          estinzione dell'ente ovvero  della  carenza  dei  requisiti
          necessari per la permanenza nel  Registro  unico  nazionale
          del Terzo settore. 
                2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per
          mancanza dei requisiti che vuole continuare  a  operare  ai
          sensi del codice civile deve preventivamente  devolvere  il
          proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9,  limitatamente
          all'incremento patrimoniale realizzato  negli  esercizi  in
          cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale. 
                3. Se  vengono  meno  i  requisiti  per  l'iscrizione
          dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro  ma
          permangono quelli per l'iscrizione  in  altra  sezione  del
          Registro  stesso,  l'ente  puo'   formulare   la   relativa
          richiesta di migrazione che deve essere  approvata  con  le
          modalita' e  nei  termini  previsti  per  l'iscrizione  nel
          Registro unico nazionale. 
                4. Avverso  il  provvedimento  di  cancellazione  dal
          Registro,  e'   ammesso   ricorso   avanti   al   tribunale
          amministrativo competente per territorio.». 
                «Art. 51 (Revisione periodica del Registro). - 1. Con
          cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico  nazionale
          del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini  della
          verifica  della  permanenza  dei  requisiti  previsti   per
          l'iscrizione al Registro stesso.». 
                «Art.  52  (Opponibilita'   ai   terzi   degli   atti
          depositati).  - 1.  Gli  atti  per  i  quali  e'   previsto
          l'obbligo di iscrizione,  annotazione  ovvero  di  deposito
          presso il Registro unico nazionale del Terzo  settore  sono
          opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione
          nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne
          erano a conoscenza. 
                2. Per le operazioni compiute entro  il  quindicesimo
          giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti  non
          sono opponibili ai terzi che provino di essere stati  nella
          impossibilita' di averne conoscenza.». 
                «Art. 53 (Funzionamento del Registro). - 1. Entro  un
          anno dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  previa
          intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce,  con
          proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
          unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
          da presentare ai fini dell'iscrizione  e  le  modalita'  di
          deposito degli atti di  cui  all'articolo  48,  nonche'  le
          regole per la predisposizione, la tenuta, la  conservazione
          e la  gestione  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore  finalizzate  ad  assicurare  l'omogenea  e   piena
          conoscibilita'  su  tutto  il  territorio  nazionale  degli
          elementi informativi del registro stesso e le modalita' con
          cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il  registro
          delle Imprese e  il  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore con riferimento alle imprese sociali e  agli  altri
          enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. 
                2.  Le  Regioni  e   le   province   autonome   entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 1 disciplinano i  procedimenti  per
          l'emanazione  dei  provvedimenti   di   iscrizione   e   di
          cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei  mesi
          dalla predisposizione della struttura  informatica  rendono
          operativo il Registro. 
                3. Le risorse necessarie a consentire  l'avvio  e  la
          gestione del Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore
          sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
          milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in  14,7  milioni
          di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
          dall'anno   2022,   da   impiegare   per   l'infrastruttura
          informatica nonche' per lo svolgimento delle  attivita'  di
          cui al presente titolo e di cui all'articolo 93,  comma  3,
          anche attraverso accordi ai sensi  dell'articolo  15  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e  le  Province
          autonome,   previa   intesa   in   sede    di    Conferenza
          Stato-Regioni.». 
                «Art. 54  (Trasmigrazione  dei  registri  esistenti).
          - 1.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  53   vengono
          disciplinate  le  modalita'  con  cui  gli  enti   pubblici
          territoriali provvedono  a  comunicare  al  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore i dati in loro  possesso  degli
          enti   gia'   iscritti   nei   registri   speciali    delle
          organizzazioni di  volontariato  e  delle  associazioni  di
          promozione  sociale   esistenti   al   giorno   antecedente
          l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti  del
          Terzo settore. 
                2. Gli uffici del Registro unico nazionale del  Terzo
          settore, ricevute le informazioni  contenute  nei  predetti
          registri, provvedono entro centottanta giorni a  richiedere
          agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti  e
          a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. 
                3. L'omessa trasmissione  delle  informazioni  e  dei
          documenti richiesti agli enti del Terzo  settore  ai  sensi
          del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
          mancata iscrizione nel Registro unico nazionale  del  Terzo
          settore. 
                4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma  2
          gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
          a  beneficiare  dei  diritti  derivanti  dalla   rispettiva
          qualifica.». 
              - Si  riporta  l'articolo   13   del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art. 13 (Scritture contabili e bilancio). -  1.  Gli
          enti del Terzo  settore  devono  redigere  il  bilancio  di
          esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal  rendiconto
          gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli  oneri,
          dell'ente, e dalla relazione di missione  che  illustra  le
          poste  di  bilancio,  l'andamento  economico  e  gestionale
          dell'ente e le modalita' di perseguimento  delle  finalita'
          statutarie. 
                2. Il bilancio  degli  enti  del  Terzo  settore  con
          ricavi, rendite, proventi  o  entrate  comunque  denominate
          inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma
          del rendiconto per cassa. 
                3. Il bilancio di cui ai commi  1  e  2  deve  essere
          redatto  in  conformita'  alla  modulistica  definita   con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          sentito il consiglio nazionale del terzo settore. 
                4. Gli enti  del  Terzo  settore  che  esercitano  la
          propria attivita' esclusivamente o principalmente in  forma
          di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili
          di cui all'articolo 2214 del codice civile. 
                5. Gli enti del Terzo  settore  di  cui  al  comma  4
          devono redigere  e  depositare  presso  il  registro  delle
          imprese il bilancio di esercizio  redatto,  a  seconda  dei
          casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,  2435-bis  o
          2435-ter del codice civile. 
                6. L'organo di amministrazione documenta il carattere
          secondario   e   strumentale   delle   attivita'   di   cui
          all'articolo 6 a  seconda  dei  casi,  nella  relazione  di
          missione o in una annotazione in calce  al  rendiconto  per
          cassa o nella nota integrativa al bilancio. 
                7. Gli  enti  del  Terzo  settore  non  iscritti  nel
          registro delle imprese devono depositare il bilancio presso
          il registro unico nazionale del Terzo settore.». 
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