Art. 2 
 
                  Ambito soggettivo di applicazione 
 
  1. Possono fruire del credito d'imposta di cui  all'articolo  1  le
persone fisiche, gli enti che non svolgono  attivita'  commerciali  e
tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,  dal
settore economico  in  cui  operano,  nonche'  dal  regime  contabile
adottato.