Art. 3 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
  1.  Sono  ammesse  al  credito  d'imposta  le  erogazioni  liberali
destinate ed utilizzate per  sostenere  il  recupero  delle  seguenti
categorie di beni assegnati agli enti  del  Terzo  settore,  indicati
all'articolo  4,  comma  1,  del  Codice,  in  forma  singola  o   in
partenariato tra loro: 
    a) immobili pubblici inutilizzati; 
    b)  beni  mobili  e   immobili   confiscati   alla   criminalita'
organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159. 
  2. I beni oggetto degli interventi di recupero di cui  al  comma  1
sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore  in  via
esclusiva per lo svolgimento di una o  piu'  attivita'  di  interesse
generale indicate nell'articolo  5  del  Codice,  con  modalita'  non
commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-bis,  3  e  6  del
medesimo Codice. 
  3. Per il recupero di beni immobili, le  erogazioni  liberali  sono
ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi  edilizi  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  finalizzati  ad
assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o piu'
attivita' di interesse generale, di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo. Le erogazioni liberali possono altresi' sostenere le  spese
di gestione dei beni,  anche  al  fine  di  assicurarne  l'efficienza
funzionale. 
  4. Alle erogazioni previste nel presente articolo non si  applicano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  83  del   Codice,   ne'   le
agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo
di deduzione o di detrazione di imposta. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 1 del  citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti  del
          Terzo  settore  le  organizzazioni  di   volontariato,   le
          associazioni di promozione sociale, gli enti  filantropici,
          le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
          associative,   le   societa'   di   mutuo   soccorso,    le
          associazioni,   riconosciute   o   non   riconosciute,   le
          fondazioni e gli altri enti di  carattere  privato  diversi
          dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
          di  lucro,  di  finalita'  civiche,  solidaristiche  e   di
          utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via  esclusiva
          o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
          in forma di azione volontaria o di erogazione  gratuita  di
          denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di  produzione  o
          scambio di beni o servizi, ed iscritti nel  registro  unico
          nazionale del Terzo settore.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Si riportano gli articoli  5,  79  e  83  del  citato
          decreto legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art. 5 (Attivita' di interesse generale).  - 1.  Gli
          enti del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
          incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
          o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
          il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'
          civiche,  solidaristiche  e   di   utilita'   sociale.   Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
                  a)  interventi   e   servizi   sociali   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
          prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          alla  legge  22  giugno  2016,   n.   112,   e   successive
          modificazioni; 
                  b) interventi e prestazioni sanitarie; 
                  c) prestazioni socio-sanitarie di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno
          2001, e successive modificazioni; 
                  d)    educazione,    istruzione    e     formazione
          professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
          successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
          interesse sociale con finalita' educativa; 
                  e)   interventi   e   servizi   finalizzati    alla
          salvaguardia   e   al   miglioramento   delle    condizioni
          dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
          risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali  e
          prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14  agosto
          1991, n. 281; 
                  f)  interventi  di  tutela  e  valorizzazione   del
          patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni; 
                  g) formazione universitaria e post-universitaria; 
                  h) ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale; 
                  i)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          culturali, artistiche o ricreative  di  interesse  sociale,
          incluse  attivita',  anche  editoriali,  di  promozione   e
          diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
          delle attivita' di interesse generale di  cui  al  presente
          articolo; 
                  j) radiodiffusione sonora a carattere  comunitario,
          ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della  legge  6  agosto
          1990, n. 223, e successive modificazioni; 
                  k)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
                  l) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla
          prevenzione della  dispersione  scolastica  e  al  successo
          scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e  al
          contrasto della poverta' educativa; 
                  m) servizi strumentali ad enti  del  Terzo  settore
          resi da enti composti in misura non inferiore  al  settanta
          per cento da enti del Terzo settore; 
                  n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
          11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
                  o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
          e  informazione,  di  promozione,  di  rappresentanza,   di
          concessione in licenza di marchi di certificazione,  svolte
          nell'ambito o a favore di  filiere  del  commercio  equo  e
          solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
          produttore  operante  in  un'area  economica  svantaggiata,
          situata, di norma, in un Paese in via  di  sviluppo,  sulla
          base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
          l'accesso del  produttore  al  mercato  e  che  preveda  il
          pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo  in  favore
          del produttore e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire
          condizioni di lavoro sicure, nel rispetto  delle  normative
          nazionali ed  internazionali,  in  modo  da  permettere  ai
          lavoratori di condurre un'esistenza libera e  dignitosa,  e
          di rispettare i diritti sindacali,  nonche'  di  impegnarsi
          per il contrasto del lavoro infantile; 
                  p)  servizi  finalizzati   all'inserimento   o   al
          reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
          persone  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo recante revisione della disciplina  in  materia
          di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
                  q) alloggio  sociale,  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministero  delle  infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e
          successive modificazioni, nonche' ogni altra  attivita'  di
          carattere  residenziale  temporaneo  diretta  a  soddisfare
          bisogni   sociali,   sanitari,   culturali,   formativi   o
          lavorativi; 
                  r) accoglienza umanitaria ed  integrazione  sociale
          dei migranti; 
                  s) agricoltura sociale, ai  sensi  dell'articolo  2
          della  legge  18  agosto  2015,  n.   141,   e   successive
          modificazioni; 
                  t) organizzazione e gestione di attivita'  sportive
          dilettantistiche; 
                  u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,   cessione
          gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
          2016, n. 166, e successive modificazioni, o  erogazione  di
          denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
          di attivita' di interesse generale  a  norma  del  presente
          articolo; 
                  v) promozione della cultura della legalita',  della
          pace tra i popoli, della nonviolenza  e  della  difesa  non
          armata; 
                  w) promozione e tutela dei diritti  umani,  civili,
          sociali e politici, nonche' dei diritti dei  consumatori  e
          degli utenti delle attivita' di interesse generale  di  cui
          al presente articolo, promozione delle pari opportunita'  e
          delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche  dei
          tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo  2000,  n.
          53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo  1,
          comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                  x) cura di procedure di adozione internazionale  ai
          sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
                  y)  protezione  civile  ai  sensi  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 
                  z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
          di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 
                2.   Tenuto   conto    delle    finalita'    civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1,
          comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106,  nonche'  delle
          finalita' e dei principi di cui agli articoli  1  e  2  del
          presente Codice,  l'elenco  delle  attivita'  di  interesse
          generale di cui al  comma  1  puo'  essere  aggiornato  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni
          parlamentari competenti,  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione del  decreto,  decorsi  i
          quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.». 
                «Art. 79 (Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
          redditi). - 1. Agli enti del Terzo settore,  diversi  dalle
          imprese sociali, si applicano le  disposizioni  di  cui  al
          presente titolo nonche' le norme del titolo  II  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          quanto compatibili. 
                2.  Le  attivita'  di  interesse  generale   di   cui
          all'articolo  5,   ivi   incluse   quelle   accreditate   o
          contrattualizzate o convenzionate  con  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  l'Unione  europea,
          amministrazioni  pubbliche  straniere  o  altri   organismi
          pubblici  di  diritto  internazionale,  si  considerano  di
          natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito
          o dietro versamento di corrispettivi  che  non  superano  i
          costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici
          degli enti di  cui  sopra  e  salvo  eventuali  importi  di
          partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. 
                2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si  considerano
          non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5
          per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e
          per non oltre due periodi d'imposta consecutivi. 
                3. Sono altresi' considerate non commerciali: 
                  a) le attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera h), se svolte direttamente dagli  enti  di  cui  al
          comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere
          attivita' di ricerca scientifica di  particolare  interesse
          sociale  e  purche'  tutti  gli  utili  siano   interamente
          reinvestiti nelle attivita' di ricerca e  nella  diffusione
          gratuita dei loro risultati e  non  vi  sia  alcun  accesso
          preferenziale da  parte  di  altri  soggetti  privati  alle
          capacita'  di  ricerca  dell'ente   medesimo   nonche'   ai
          risultati prodotti; 
                  b) le attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera h), affidate dagli  enti  di  cui  al  comma  1  ad
          universita' e altri organismi di ricerca  che  la  svolgono
          direttamente in ambiti e  secondo  modalita'  definite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2003,  n.
          135; 
                  b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1,
          lettere a), b) e c),  se  svolte  da  fondazioni  delle  ex
          istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,   a
          condizione che  gli  utili  siano  interamente  reinvestiti
          nelle attivita' di natura sanitaria o socio-sanitaria e che
          non sia deliberato alcun compenso  a  favore  degli  organi
          amministrativi. 
                4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione  del
          reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: 
                  a)  i  fondi  pervenuti  a  seguito   di   raccolte
          pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte
          di beni di modico valore o di  servizi  ai  sovventori,  in
          concomitanza di  celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di
          sensibilizzazione; 
                  b) i contributi e  gli  apporti  erogati  da  parte
          delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  per
          lo  svolgimento,  anche  convenzionato  o  in   regime   di
          accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera  g),
          del decreto legislativo 7  dicembre  1993,  n.  517,  delle
          attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
                5. Si considerano non commerciali gli enti del  Terzo
          settore di cui al comma 1 che svolgono in via  esclusiva  o
          prevalente  le  attivita'  di   cui   all'articolo   5   in
          conformita' ai  criteri  indicati  nei  commi  2  e  3  del
          presente  articolo.  Indipendentemente   dalle   previsioni
          statutarie gli enti del Terzo settore assumono  fiscalmente
          la qualifica di enti commerciali qualora i  proventi  delle
          attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma  d'impresa
          non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3  del
          presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo
          6, fatta eccezione per  le  attivita'  di  sponsorizzazione
          svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto  previsto
          all'articolo 6, superano, nel medesimo  periodo  d'imposta,
          le entrate derivanti da attivita' non commerciali. 
                5-bis. Si considerano entrate derivanti da  attivita'
          non  commerciali   i   contributi,   le   sovvenzioni,   le
          liberalita', le quote associative dell'ente  e  ogni  altra
          entrata  assimilabile  alle  precedenti,  ivi  compresi   i
          proventi e le entrate considerate non commerciali ai  sensi
          dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
          delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita'  svolte
          con modalita' non commerciali. 
                5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo
          settore  non  commerciale   a   ente   di   terzo   settore
          commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta  in  cui
          l'ente assume natura commerciale. 
                6. Si considera non  commerciale  l'attivita'  svolta
          dalle associazioni del  Terzo  settore  nei  confronti  dei
          propri associati e dei familiari e conviventi degli  stessi
          in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente.  Non
          concorrono alla formazione del reddito  delle  associazioni
          del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo
          di  quote  o  contributi   associativi.   Si   considerano,
          tuttavia, attivita' di natura commerciale  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni di servizi effettuate  nei  confronti
          degli associati e dei familiari e conviventi  degli  stessi
          verso pagamento  di  corrispettivi  specifici,  compresi  i
          contributi e le quote supplementari determinati in funzione
          delle maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
          diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
          reddito complessivo come componenti del reddito di  impresa
          o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni
          abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.». 
                «Art.  83  (Detrazioni  e  deduzioni  per  erogazioni
          liberali).  - 1.  Dall'imposta  lorda  sul  reddito   delle
          persone fisiche si detrae un importo pari al 30  per  cento
          degli oneri sostenuti dal contribuente  per  le  erogazioni
          liberali in denaro o in natura  a  favore  degli  enti  del
          Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
          5, per un importo complessivo in ciascun periodo  d'imposta
          non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente
          periodo e' elevato al 35 per cento  degli  oneri  sostenuti
          dal  contribuente,  qualora  l'erogazione  liberale  sia  a
          favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione  e'
          consentita,  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro,   a
          condizione che il versamento sia eseguito tramite banche  o
          uffici postali ovvero mediante altri sistemi  di  pagamento
          previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241. 
                2. Le liberalita' in denaro o  in  natura  erogate  a
          favore degli enti del Terzo settore non commerciali di  cui
          all'articolo 79,  comma  5,  da  persone  fisiche,  enti  e
          societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto  del
          soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del  reddito
          complessivo  dichiarato.  Qualora  la  deduzione   sia   di
          ammontare  superiore  al  reddito  complessivo  dichiarato,
          diminuito di tutte le deduzioni,  l'eccedenza  puo'  essere
          computata in aumento dell'importo  deducibile  dal  reddito
          complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
          il quarto,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare.  Con
          apposito decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sono individuate le tipologie dei beni  in  natura
          che  danno  diritto  alla  detrazione  o   alla   deduzione
          d'imposta e sono stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  di
          valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2. 
                3. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano a  condizione  che  l'ente  dichiari  la  propria
          natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma  5,
          al  momento  dell'iscrizione  nel  Registro  unico  di  cui
          all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va
          comunicata dal rappresentante legale dell'ente  all'Ufficio
          del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  della
          Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede
          legale, entro trenta  giorni  dalla  chiusura  del  periodo
          d'imposta nel quale si e' verificata. In  caso  di  mancato
          tempestivo  invio  di  detta   comunicazione,   il   legale
          rappresentante  dell'ente  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. 
                4.  Ferma  restando  la   non   cumulabilita'   delle
          agevolazioni di  cui  ai  commi  1  e  2,  i  soggetti  che
          effettuano  erogazioni  liberali  ai  sensi  del   presente
          articolo  non  possono  cumulare  la  detraibilita'  e   la
          deducibilita' con altra  agevolazione  fiscale  prevista  a
          titolo di detrazione o di deduzione  di  imposta  da  altre
          disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. 
                5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
          per cento dei contributi associativi  per  un  importo  non
          superiore a 1.300 euro versati dai soci  alle  societa'  di
          mutuo soccorso che operano esclusivamente  nei  settori  di
          cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,  al
          fine  di  assicurare  ai  soci  un  sussidio  nei  casi  di
          malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
          caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. 
                6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche agli enti  del  terzo  settore  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 82 a condizione che le  liberalita'  ricevute
          siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.». 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 1, lettere a), b),  c)
          e d) del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia (Testo A): 
                «Art. 3. (L)  Definizioni  degli  interventi  edilizi
          (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 
              1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
                a)  "interventi  di  manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
                b) "interventi  di  manutenzione  straordinaria",  le
          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire
          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per
          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
          tecnologici,  sempre  che  non   alterino   la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  non  comportino   mutamenti
          urbanisticamente   rilevanti   delle   destinazioni   d'uso
          implicanti incremento del carico  urbanistico.  Nell'ambito
          degli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   sono
          ricompresi anche quelli  consistenti  nel  frazionamento  o
          accorpamento delle unita'  immobiliari  con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione  di  uso.  Nell'ambito  degli  interventi   di
          manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
          ai  prospetti  degli  edifici   legittimamente   realizzati
          necessarie   per   mantenere   o   acquisire   l'agibilita'
          dell'edificio ovvero per l'accesso  allo  stesso,  che  non
          pregiudichino  il  decoro   architettonico   dell'edificio,
          purche'  l'intervento   risulti   conforme   alla   vigente
          disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia  ad  oggetto
          immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42; 
                c)  "interventi  di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
                d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  altresi'  gli
          interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di   edifici
          esistenti  con  diversi   sagoma,   prospetti,   sedime   e
          caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica,    per    l'applicazione    della    normativa
          sull'accessibilita',   per   l'istallazione   di   impianti
          tecnologici    e    per    l'efficientamento    energetico.
          L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei   soli   casi
          espressamente previsti dalla legislazione vigente  o  dagli
          strumenti urbanistici comunali,  incrementi  di  volumetria
          anche per promuovere interventi  di  rigenerazione  urbana.
          Costituiscono   inoltre   ristrutturazione   edilizia   gli
          interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
          previsioni legislative e  degli  strumenti  urbanistici,  a
          quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
          zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
          e ai  piani  urbanistici  comunali,  nei  centri  e  nuclei
          storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
          pregio  storico  e  architettonico,   gli   interventi   di
          demolizione e ricostruzione e gli interventi di  ripristino
          di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi  di
          ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti
          sagoma,     prospetti,     sedime     e     caratteristiche
          planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente
          e non siano previsti incrementi di volumetria;».