Art. 4 Misura del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o societa', ai sensi dell'articolo 81, comma 1 del Codice. 2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle societa' che non svolgono attivita' commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa, come individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, in attuazione dell'articolo 81, comma 2 del Codice.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 81, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.