Art. 4 
 
                    Misura del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  65  per
cento delle erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate  da  persone
fisiche e del 50 per cento, se effettuate  da  enti  o  societa',  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1 del Codice. 
  2.  Il  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle societa' che  non
svolgono attivita' commerciali  nei  limiti  del  15  per  cento  del
reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa, come
individuati ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 5 per mille dei  ricavi  annui,
in attuazione dell'articolo 81, comma 2 del Codice. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'articolo 81,  comma  1  del  citato
          decreto legislativo n. 117 del 2017,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, S.O.