Art. 7 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
  1. Costituiscono requisiti di  partecipazione  al  procedimento  di
individuazione dei progetti di recupero: 
    a) il possesso del requisito soggettivo di  cui  all'articolo  4,
comma 1, del Codice; 
    b) l'idoneita' dei poteri  del  legale  rappresentante  dell'ente
proponente il progetto alla sottoscrizione  degli  atti  relativi  al
procedimento di individuazione; 
    c) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei
componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause  di
divieto, di sospensione o di decadenza di  cui  all'articolo  67  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    d) la regolarita' dell'ente riguardo agli  obblighi  relativi  al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei
lavoratori; 
    e) la regolarita' dell'ente riguardo agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse; 
    f) la regolarita' dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione
dei volontari di cui all'articolo 18, comma 1 del Codice; 
    g) l'avvenuta assegnazione del bene all'ente. 
  2. In caso di partenariato, l'ente del  Terzo  settore  individuato
dai componenti del partenariato quale ente  capofila  e'  considerato
l'ente proponente. I requisiti  di  cui  al  comma  1  devono  essere
posseduti  da  tutti  gli  enti  del  Terzo  settore  componenti   il
partenariato, salvo quello di cui alla lettera g),  che  deve  essere
posseduto dal soggetto proponente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'articolo  4,  comma  1  del  citato
          decreto legislativo n. 117 del 2017,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 3. 
              - Si  riporta  l'articolo   67   del   citato   decreto
          legislativo n. 159 del 2011: 
                «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione).  - 1.
          Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
                  a)  licenze  o  autorizzazioni  di  polizia  e   di
          commercio; 
                  b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                  c) concessioni di costruzione e gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
                  d) iscrizioni negli elenchi  di  appaltatori  o  di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
                  e)  attestazioni  di  qualificazione  per  eseguire
          lavori pubblici; 
                  f) altre iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                  g) contributi, finanziamenti o mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali; 
                  h)  licenze  per   detenzione   e   porto   d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
                2. Il provvedimento definitivo di applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
                3. Nel corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
                4. Il tribunale, salvo quanto  previsto  all'articolo
          68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
          1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con
          la persona sottoposta alla misura  di  prevenzione  nonche'
          nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
          di cui la persona sottoposta a misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
                5. Per le licenze ed autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
                6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
                7. Dal termine stabilito per la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
                8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche'  per  i
          reati di cui all'articolo 640, secondo comma,  n.  1),  del
          codice penale, commesso a danno dello Stato o di  un  altro
          ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.». 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1 del citato  decreto
          legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art. 18 (Assicurazione obbligatoria). - 1. Gli  enti
          del Terzo settore che  si  avvalgono  di  volontari  devono
          assicurarli contro gli infortuni  e  le  malattie  connessi
          allo svolgimento dell'attivita'  di  volontariato,  nonche'
          per la responsabilita' civile verso i terzi.».