Art. 8 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1. Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale  del  Terzo  settore  e  della
responsabilita' sociale delle imprese - l'istanza  di  partecipazione
al procedimento di cui  all'articolo  6,  accompagnata  dai  seguenti
documenti: 
    a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernenti il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui
all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner; 
    b) scheda  anagrafica  dell'ente  proponente  e  degli  eventuali
partner; 
    c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento; 
    d) scheda descrittiva del progetto, con  l'indicazione  specifica
della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la
classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attivita'  di
interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva  e  con
modalita' non commerciali, dei beneficiari diretti delle attivita'  e
del loro numero, nonche' dell'eventuale previsione della  valutazione
dell'impatto  sociale  degli  effetti  conseguiti   dalle   attivita'
d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019; 
    e) computo metrico - estimativo  dei  costi  con  prezzi  unitari
ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai  listini  ufficiali
vigenti nell'area interessata; 
    f) cronoprogramma degli interventi; 
    g) copia del provvedimento  amministrativo  di  assegnazione  del
bene; 
    h) copia del documento di  identita'  del  legale  rappresentante
dell'ente proponente e degli eventuali partner. 
  2. Le istanze sono presentate entro il 15 gennaio, il 15  maggio  e
il 15 settembre di ciascun anno. 
  3. Con provvedimento del direttore generale  del  terzo  settore  e
della responsabilita' sociale delle imprese e del direttore  generale
dell'innovazione  tecnologica,  delle  risorse  strumentali  e  della
comunicazione,    da    pubblicare     nel     sito     istituzionale
www.lavoro.gov.it,  e'  adottata   la   modulistica   relativa   alla
documentazione di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riportano gli articoli 46 e  47  del  decreto  del
          Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa (Testo A)): 
                «Art.   46.   (R)   Dichiarazioni   sostitutive    di
          certificazioni 
                1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,   anche
          contestuali all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e
          prodotte in sostituzione  delle  normali  certificazioni  i
          seguenti stati, qualita' personali e fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R).». 
                «Art. 47. (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta' 
                1. L'atto di notorieta' concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di
          sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita'
          svolte dagli enti del Terzo settore)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2019, n. 214.