Art. 9 
 
                         Esame dei progetti 
 
  1. Le istanze  pervenute  entro  ciascuna  delle  scadenze  di  cui
all'articolo 8, comma 2 sono esaminate da  una  commissione  nominata
con  decreto  del  direttore  generale  del  terzo  settore  e  della
responsabilita' sociale delle imprese, composta da: 
    a) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, con funzioni di presidente; 
    b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) un rappresentante del Ministero della cultura; 
    d) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata; 
    e) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio; 
    f)  un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI); 
    g) un rappresentante  designato  dall'associazione  di  enti  del
Terzo settore  piu'  rappresentativa  sul  territorio  nazionale,  in
ragione del numero di enti del Terzo settore che vi aderiscono. 
  Per ogni componente effettivo  della  commissione  e'  nominato  un
supplente. 
  2. Ai componenti della commissione si applica l'articolo 35-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  La  partecipazione  alla
commissione e' gratuita e ai suoi componenti non e' corrisposto alcun
compenso,  indennita',   rimborso   spese   o   emolumento   comunque
denominato. 
  3. La commissione di cui al comma 1 e' regolarmente costituita  con
la  presenza  di  almeno  due  terzi  dei  componenti  e  delibera  a
maggioranza dei presenti. In caso di parita'  dei  voti,  prevale  il
voto del presidente. 
  4. La commissione verifica: 
    a)  la  sussistenza  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti
dall'articolo 7; 
    b) la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo  81  del
Codice, relativamente alla natura dei  beni  oggetto  di  intervento,
all'assegnazione del bene all'ente proponente, alla  destinazione  in
via esclusiva allo svolgimento di attivita'  di  interesse  generale,
alla non commercialita' dell'esercizio  delle  stesse,  nonche'  alla
tipologia  di  interventi  indicati  all'articolo  3,  comma  3,  del
presente regolamento; 
    c) la completezza della documentazione indicata nell'articolo  8,
comma 1. 
  5. In caso di  riscontrata  carenza  di  elementi  documentali,  il
Ministero puo' assegnare all'ente proponente un termine non superiore
a 15 giorni per l'integrazione della documentazione. 
  6. A conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei  progetti,
la commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi,  che
e' approvato con decreto del direttore generale del terzo  settore  e
della responsabilita' sociale  delle  imprese.  Il  provvedimento  di
approvazione individua i progetti di recupero in favore dei quali  e'
possibile godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del presente
decreto.  Ad  esso  e'  data   pubblicita'   nelle   forme   previste
dall'articolo  32  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  mediante
pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it. - sezione «Pubblicita' Legale». 
  7. La dichiarazione  di  inammissibilita'  e'  comunicata  all'ente
proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione,  da  parte
della Direzione Generale del terzo settore  e  della  responsabilita'
sociale delle imprese, del verbale della riunione  della  commissione
attestante l'inammissibilita'. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si  riporta  l'articolo  35-bis  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
                «Art.  35-bis   (Prevenzione   del   fenomeno   della
          corruzione  nella  formazione  di   commissioni   e   nelle
          assegnazioni agli  uffici).  - 1.  Coloro  che  sono  stati
          condannati, anche con sentenza non  passata  in  giudicato,
          per i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro
          secondo del codice penale: 
                  a) non possono fare parte,  anche  con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
                  b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
          direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
          nonche' alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari  o  attribuzioni  di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
                  c) non possono fare parte delle commissioni per  la
          scelta  del  contraente  per   l'affidamento   di   lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
                2. La disposizione prevista al  comma  1  integra  le
          leggi e  regolamenti  che  disciplinano  la  formazione  di
          commissioni e la nomina dei relativi segretari.». 
              - Per il testo  dell'articolo  81  del  citato  decreto
          legislativo n. 117  del  2017,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta l'articolo 32 della legge 18 giugno  2009,
          n.  69  (Disposizioni  per  lo   sviluppo   economico,   la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile): 
                «Art. 32  (Eliminazione  degli  sprechi  relativi  al
          mantenimento di documenti in forma cartacea). -  1.  A  far
          data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione  di
          atti  e  provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto  di
          pubblicita'   legale   si   intendono   assolti   con    la
          pubblicazione nei propri siti informatici  da  parte  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  pubblici   obbligati.   La
          pubblicazione e' effettuata nel rispetto  dei  principi  di
          eguaglianza  e  di  non   discriminazione,   applicando   i
          requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo  11
          della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata  pubblicazione
          nei termini  di  cui  al  periodo  precedente  e'  altresi'
          rilevante ai fini della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili. 
                1-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  gli
          elaborati tecnici allegati  alle  delibere  di  adozione  o
          approvazione degli  strumenti  urbanistici,  nonche'  delle
          loro varianti, sono pubblicati nei siti  informatici  delle
          amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
                2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine  di
          promuovere il progressivo superamento  della  pubblicazione
          in forma cartacea, le amministrazioni e gli  enti  pubblici
          tenuti  a  pubblicare  sulla  stampa  quotidiana   atti   e
          provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica  o
          i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
          le stesse modalita'  previste  dalla  legislazione  vigente
          alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ivi
          compreso il richiamo all'indirizzo elettronico,  provvedono
          altresi' alla pubblicazione nei siti  informatici,  secondo
          modalita'  stabilite  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le
          materie di propria competenza. 
                3. Gli adempimenti di cui ai  commi  1  e  2  possono
          essere attuati mediante utilizzo  di  siti  informatici  di
          altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di
          loro associazioni. 
                4. Al fine di garantire  e  di  facilitare  l'accesso
          alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA  realizza
          e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo
          comma 1. 
                5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui
          al  comma  2,  dal  1º  gennaio  2013,   le   pubblicazioni
          effettuate  in  forma  cartacea  non   hanno   effetto   di
          pubblicita' legale, ferma restando la possibilita'  per  le
          amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
          effettuare  la  pubblicita'  sui  quotidiani  a  scopo   di
          maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di bilancio. 
                6. Agli oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle
          attivita' di cui al presente articolo si provvede a  valere
          sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi  dell'articolo
          27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  e  successive
          modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie 22 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre  2005,  al  progetto  "PC
          alle famiglie", non ancora impegnate alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. 
                7. E'  fatta  salva  la  pubblicita'  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione  europea,  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e i relativi  effetti  giuridici,
          nonche'  nel   sito   informatico   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio  2001,  e  nel
          sito  informatico  presso  l'Osservatorio   dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  prevista
          dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.».