Art. 3 Autorita' nazionale competente 1. Il Ministero della transizione ecologica e' designato quale autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1 nonche' quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa. 3. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui al comma 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 4. Nel piano di attuazione di cui al comma 2 sono stabilite le modalita' per assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.