Art. 3 
 
                   Autorita' nazionale competente 
 
  1. Il Ministero della  transizione  ecologica  e'  designato  quale
autorita' nazionale competente per  l'attuazione  delle  disposizioni
stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1 nonche' quale punto
di contatto nazionale per lo scambio  delle  informazioni,  ai  sensi
dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa. 
  2. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con i Ministri dello  sviluppo  economico,  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  delle  infrastrutture  e   della
mobilita'  sostenibili  e  della  salute,   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato il piano  di  attuazione
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che  comprende
il piano d'azione relativo alle emissioni  non  intenzionali  di  cui
all'articolo 5 della Convenzione stessa. 
  3. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui  al
comma 2, il Ministero  della  transizione  ecologica  si  avvale  del
supporto   tecnico-scientifico   dell'Istituto   superiore   per   la
protezione e la ricerca ambientale. 
  4. Nel piano di attuazione di cui al  comma  2  sono  stabilite  le
modalita' per assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta
dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace  attuazione
della Convenzione.