Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo
19 della Convenzione di cui  all'articolo  1  della  presente  legge,
valutati in euro 9.440 ad anni alterni a  decorrere  dall'anno  2022,
nonche' agli oneri derivanti dalla  partecipazione  dell'Italia  alla
medesima Convenzione, ai sensi degli  articoli  12,  13  e  20  della
Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per  l'anno  2022  e  in
euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese
di cui agli articoli 5, 6  e  11  della  citata  Convenzione  di  cui
all'articolo 1 della presente legge, pari  a  euro  220.071  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  1,  le  amministrazioni
interessate   provvedono   all'attuazione   della   presente    legge
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.