Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'articolo  III  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'attuazione del secondo periodo del paragrafo 4 dell'articolo
II dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della  presente  legge  si
provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.