Art. 2 
 
                Reclutamento degli atleti paralimpici 
 
  1.  L'accesso  alla  «Sezione  paralimpica  Fiamme  Oro»  istituita
nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge
attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica  di  agente
tecnico, avviene mediante il pubblico  concorso  per  titoli  di  cui
all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
n.  36,  assicurando  che   l'aliquota   complessiva   degli   atleti
paralimpici non  superi  il  limite  massimo  del  cinque  per  cento
rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo  1  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, e  rendendo
indisponibile  un  corrispondente  numero  di  posti  nei  ruoli  del
personale   della   Polizia   di   Stato   che    svolge    attivita'
tecnico-scientifica o tecnica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo  dell'art.  44,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  v.  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  2003,  n.  393
          «Regolamento  concernente  modalita'  per  l'ammissione  di
          atleti nei Gruppi  sportivi  "Polizia  di  Stato  -  Fiamme
          Oro"»: 
                «Art. 1 (Assunzione degli atleti). - 1. L'accesso  ai
          gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di seguito
          denominati «Fiamme Oro», avviene, nel limite delle  vacanze
          organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
          di Stato e nell'ambito di un  contingente  complessivo  non
          superiore  a   quattrocento   unita',   mediante   pubblico
          concorso, per titoli, riservato ad atleti  riconosciuti  di
          interesse  nazionale  dal   Comitato   olimpico   nazionale
          italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali,  in
          possesso di almeno uno dei titoli valutabili  di  cui  alla
          tabella A,  categoria  I,  e  dei  requisiti  previsti  per
          l'accesso al predetto ruolo.».