Art. 2 Reclutamento degli atleti paralimpici 1. L'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» istituita nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico, avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, e rendendo indisponibile un corrispondente numero di posti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393 «Regolamento concernente modalita' per l'ammissione di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro"»: «Art. 1 (Assunzione degli atleti). - 1. L'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a quattrocento unita', mediante pubblico concorso, per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, e dei requisiti previsti per l'accesso al predetto ruolo.».