Art. 4 Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Nel bando di concorso sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna specialita' nell'ambito delle stesse; b) le categorie di disabilita' richieste ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'I.P.C. (International Paralympic Committee) e dalle Federazioni sportive di riferimento; c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; d) i limiti minimo e massimo di eta' previsti per la partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183; e) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; f) i titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nella tabella A, nonche' le modalita' e i termini di presentazione della relativa documentazione; g) i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione; h) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di atleti paralimpici per i quali e' indetto il concorso; i) ogni altra prescrizione o notizia utile.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, v. nelle note alle premesse.