Art. 4 
 
                          Bando di concorso 
 
  1.  Il  concorso  e'   indetto   con   decreto   del   Capo   della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Nel bando di concorso sono indicati: 
    a) il numero dei  posti  messi  a  concorso  per  ciascuna  delle
discipline sportive  paralimpiche  interessate  ovvero  per  ciascuna
specialita' nell'ambito delle stesse; 
    b) le categorie di disabilita' richieste ai candidati, secondo le
classificazioni  funzionali  e  in  base  alla  disciplina   sportiva
praticata, tenendo conto delle  determinazioni  adottate  dall'I.P.C.
(International Paralympic Committee) e dalle Federazioni sportive  di
riferimento; 
    c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; 
    d)  i  limiti  minimo  e  massimo  di  eta'   previsti   per   la
partecipazione,  in  ragione  della  disciplina  sportiva,  ai  sensi
dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
    e) i termini e le modalita' di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione; 
    f)  i  titoli  valutabili   e   i   relativi   punteggi   massimi
attribuibili, nell'ambito delle categorie di  titoli  indicati  nella
tabella A, nonche' le modalita' e i termini  di  presentazione  della
relativa documentazione; 
    g) i titoli di preferenza di cui all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni, nonche' i termini e le modalita' della loro
presentazione; 
    h) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai  fini
della valutazione medico-legale, con riferimento  alla  categoria  di
atleti paralimpici per i quali e' indetto il concorso; 
    i) ogni altra prescrizione o notizia utile. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art.  28  della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, v. nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 5, comma 4,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, v. nelle
          note alle premesse.