Art. 5 Requisiti di idoneita' 1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento e' subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica e attitudinale. 2. I requisiti di idoneita' si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 3. All'atto della presentazione all'accertamento dei requisiti psicofisici, i candidati debbono esibire certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono e recante data non anteriore a trenta giorni prima dell'accertamento. 4. I candidati ai concorsi pubblici per titoli per l'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» devono possedere i requisiti di idoneita' fisica richiesti per l'attivita' sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal C.I.P. 5. Costituiscono cause di non idoneita': a) i tatuaggi che per la loro sede e natura siano contrari al decoro o arrecanti discredito alle Istituzioni della Repubblica o che per il loro contenuto siano indice di disturbi della personalita'; b) l'uso, anche occasionale, di sostanze psicoattive, salvo documentate finalita' terapeutiche, nonche' l'abuso di sostanze alcoliche; c) i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati; il disturbo depressivo maggiore; i disturbi di personalita' paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale e borderline; le disabilita' intellettive e i disturbi neurocognitivi maggiori. 6. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale, a cui accedono i soli candidati risultati in possesso dell'idoneita' psicofisica, e' diretto a verificare, secondo la tabella B, allegata al presente regolamento e di cui costituisce parte integrante, e ai soli fini del servizio di polizia svolto nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» nonche' delle attivita' in sede di reimpiego, la sussistenza dei requisiti attitudinali indicati dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nei limiti di compatibilita' con i particolari requisiti psicofisici previsti. 7. Il giudizio di idoneita' e' definitivo e, qualora negativo, comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.