Art. 6 Commissioni 1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed e' composta da: a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso uffici, reparti e istituti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi competenza sul territorio della Citta' metropolitana di Roma capitale; c) un rappresentante del C.I.P. 2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di cui al comma precedente, deve prestare servizio presso l'Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Gli accertamenti psicofisici sono effettuati da un'apposita commissione, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da due funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente medico. 5. Gli accertamenti attitudinali sono effettuati da un'apposita commissione, da nominarsi con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nella medesima composizione prevista per gli accertamenti attitudinali per l'accesso alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato.