Art. 7 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Le categorie di titoli ed i punteggi  massimi  da  attribuire  a
ciascuna di esse sono riportati nella tabella A. 
  2. La valutazione e' limitata ai titoli indicati nella  domanda  di
partecipazione da parte  dei  candidati  risultati  idonei  ai  sensi
dell'articolo 5 del presente regolamento, purche' posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle  domande  di
ammissione al concorso. 
  3. Ai fini della valutazione dei titoli  sportivi,  sono  presi  in
considerazione solo quelli certificati dal C.I.P.  ed  acquisiti  nei
ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando che
indice il concorso. 
  4. La commissione esaminatrice predetermina i criteri necessari per
la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi  punteggi
e annota i titoli valutabili attribuendo i relativi  punteggi,  anche
con l'ausilio  di  sistemi  informatici,  sulle  schede  individuali,
allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte  integrante,
con sottoscrizione anche digitale.