Art. 7 Titoli valutabili 1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella tabella A. 2. La valutazione e' limitata ai titoli indicati nella domanda di partecipazione da parte dei candidati risultati idonei ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, purche' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal C.I.P. ed acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso. 4. La commissione esaminatrice predetermina i criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi e annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale.