Art. 8 
 
Dichiarazione dei vincitori e avvio al corso e all'attivita' sportiva
             presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro» 
 
  1.  Al  termine  del  concorso,  con   decreto   del   Capo   della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,  pubblicato  sul
sito  istituzionale  della  Polizia  di  Stato,  con   avviso   della
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
sono  approvate  le  graduatorie  di  merito  relative  alle  singole
discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai
candidati in sede di valutazione  dei  titoli  e  sono  dichiarati  i
vincitori del concorso. 
  2. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  agenti  tecnici
del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta  attivita'
tecnico-scientifica o tecnica e sono ammessi alla  frequenza  di  uno
specifico corso di  formazione,  da  svolgersi  anche  con  modalita'
telematiche, a carattere teorico-pratico, della durata di  sei  mesi,
suddivisi in un  periodo  di  formazione  teorica  e  un  periodo  di
formazione ed applicazione  pratica  presso  la  rispettiva  «Sezione
paralimpica  Fiamme  Oro»,  istituito  con  decreto  del  Capo  della
Polizia-Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337. 
  3. Gli allievi agenti, al termine del corso di formazione, superato
l'esame finale e ottenuto il giudizio di  idoneita'  al  servizio  di
polizia, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova,
secondo la graduatoria di fine corso. Superato il periodo  di  prova,
da svolgersi presso la «Sezione paralimpica Fiamme  Oro»  del  Centro
nazionale Fiamme Oro a cui sono  assegnati,  gli  agenti  tecnici  in
prova sono nominati agenti tecnici e confermati nel ruolo secondo  la
graduatoria finale degli esami di fine corso. 
  4. Agli appartenenti ai ruoli tecnici  della  «Sezione  paralimpica
Fiamme  Oro»  e'  attribuita  la  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza e di agente  di  polizia  giudiziaria,  limitatamente  alle
attivita'  sportive  paralimpiche  svolte,  nonche'  alle  specifiche
funzioni esercitate in sede di reimpiego ai sensi dell'articolo 9. 
  5. Fermo  restando  il  giudizio  di  idoneita'  espresso  all'atto
dell'ammissione sulla base di requisiti differenti da quelli previsti
per gli altri ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo  44
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per il personale  di
cui al presente regolamento non e' prevista  l'idoneita'  al  tiro  e
alle tecniche operative. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 5, comma 3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,  v.
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 44 del decreto legislativo  28
          febbraio 2021, n. 36, v. nelle note alle premesse.