Art. 8 Dichiarazione dei vincitori e avvio al corso e all'attivita' sportiva presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro» 1. Al termine del concorso, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e sono dichiarati i vincitori del concorso. 2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e sono ammessi alla frequenza di uno specifico corso di formazione, da svolgersi anche con modalita' telematiche, a carattere teorico-pratico, della durata di sei mesi, suddivisi in un periodo di formazione teorica e un periodo di formazione ed applicazione pratica presso la rispettiva «Sezione paralimpica Fiamme Oro», istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. 3. Gli allievi agenti, al termine del corso di formazione, superato l'esame finale e ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo la graduatoria di fine corso. Superato il periodo di prova, da svolgersi presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro» del Centro nazionale Fiamme Oro a cui sono assegnati, gli agenti tecnici in prova sono nominati agenti tecnici e confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami di fine corso. 4. Agli appartenenti ai ruoli tecnici della «Sezione paralimpica Fiamme Oro» e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle attivita' sportive paralimpiche svolte, nonche' alle specifiche funzioni esercitate in sede di reimpiego ai sensi dell'articolo 9. 5. Fermo restando il giudizio di idoneita' espresso all'atto dell'ammissione sulla base di requisiti differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per il personale di cui al presente regolamento non e' prevista l'idoneita' al tiro e alle tecniche operative.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, v. nelle note alle premesse.