Art. 9 Impiego in altre attivita' istituzionali della Polizia di Stato 1. Gli atleti di cui all'articolo 1 perdono l'idoneita' all'attivita' nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» in caso di: a) perdita, accertata dagli organismi medico sanitari preposti, dei requisiti di idoneita' sportiva necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito della «Sezione paralimpica Fiamme Oro»; b) perdita della qualita' di atleta di interesse paralimpico per un periodo superiore a sei mesi; c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi; d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attivita' sportiva paralimpica presentata dall'atleta. 2. Gli atleti paralimpici di cui al comma 1 sono destinati, con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati, preferibilmente, in attivita' istituzionali di supporto tecnico-sportivo, addestrativo, formativo e amministrativo nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro». 3. Gli atleti paralimpici, cessata l'attivita' sportiva, frequentano un corso di aggiornamento professionale, della durata non superiore a tre mesi, da svolgersi anche con modalita' telematiche, istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.