Art. 9 
 
              Impiego in altre attivita' istituzionali 
                       della Polizia di Stato 
 
  1.  Gli  atleti  di  cui   all'articolo   1   perdono   l'idoneita'
all'attivita' nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» in caso di: 
    a) perdita, accertata dagli organismi medico  sanitari  preposti,
dei requisiti di  idoneita'  sportiva  necessari  per  l'espletamento
della  disciplina  sportiva  praticata  nell'ambito  della   «Sezione
paralimpica Fiamme Oro»; 
    b) perdita della qualita' di atleta di interesse paralimpico  per
un periodo superiore a sei mesi; 
    c) sospensione  definitiva  disposta  dal  competente  organo  di
giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi; 
    d)  accoglimento  della  domanda  di  cessazione   dall'attivita'
sportiva paralimpica presentata dall'atleta. 
  2. Gli atleti paralimpici di cui al comma  1  sono  destinati,  con
decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed
impiegati, preferibilmente, in attivita'  istituzionali  di  supporto
tecnico-sportivo,  addestrativo,  formativo  e  amministrativo  nella
«Sezione paralimpica Fiamme Oro». 
  3.  Gli   atleti   paralimpici,   cessata   l'attivita'   sportiva,
frequentano un corso di aggiornamento professionale, della durata non
superiore a tre mesi, da svolgersi anche con  modalita'  telematiche,
istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza.