Art. 2
Disposizioni finali
1. All'individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale degli uffici centrali e
delle articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita', ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, si provvede, nei limiti
della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 17 (Misure di potenziamento dell'esecuzione
penale esterna e rideterminazione della dotazione organica
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita', nonche' autorizzazione all'assunzione). - 1. Ai
fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale
esterna e per garantire la piena operativita' degli uffici
territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e
di comunita' del Ministero della giustizia, la dotazione
organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione
penale esterna e' incrementata di 11 unita'. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di
euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per
ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a
decorrere dall'anno 2030.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, la
dotazione organica del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' e' aumentata di 1.092 unita' di
personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unita'
dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unita'
dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di
euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.
3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il
Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire
nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di
personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facolta'
assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie
in corso di validita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Per la copertura della dotazione organica
conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non
anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti
all'Area III, posizione economica F1, e 197 unita'
appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante
l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia
minorile e di comunita' previste dalla normativa vigente.
L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni
dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale
effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i
relativi oneri sostenuti.
5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti
le dotazioni organiche di personale dirigenziale
penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate
nel regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233.
6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di
cui ai commi 3 e 4 e' autorizzata la spesa di euro
2.000.000 per l'anno 2022.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per
l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro
47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro
47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro
47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro
47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:
a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad
euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di
riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;
b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro
30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro
30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro
30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro
30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.».
- Per l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e per l'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, si vedano le
note alle premesse.