Art. 10 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; c) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Bonetti, Ministro per le pari opportunita' e la famiglia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Cartabia, Ministro della giustizia Stefani, Ministro per le disabilita' Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 10: - Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012 (Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13-02-2013.