Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
 
  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
      1) dopo la lettera a) e'  inserita  la  seguente:  «a-bis)  per
"congedo di  paternita'"  si  intende  l'astensione  dal  lavoro  del
lavoratore, che ne fruisce in via  autonoma  ai  sensi  dell'articolo
27-bis del presente decreto;»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per "congedo
di paternita' alternativo" si intende  l'astensione  dal  lavoro  del
lavoratore, in alternativa al congedo di maternita' nei casi previsti
dall'articolo 28 del presente decreto;»; 
    b) all'articolo 18, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Il rifiuto,  l'opposizione  o  l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16-bis  e  17,
ove  rilevati  nei  due  anni  antecedenti   alla   richiesta   della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    c) dopo l'articolo 27, al capo IV, «Congedo  di  paternita'»,  e'
inserito il seguente articolo: 
      «Art. 27-bis (Congedo  di  paternita'  obbligatorio  (legge  28
giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24,  lett.  a;  legge  11  dicembre
2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.
1, commi 25  e  363)).  -  1.  Il  padre  lavoratore,  dai  due  mesi
precedenti la  data  presunta  del  parto  ed  entro  i  cinque  mesi
successivi, si astiene dal lavoro per  un  periodo  di  dieci  giorni
lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in  via  non
continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale,
anche in caso di morte perinatale del figlio. 
      2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata
a venti giorni lavorativi. 
      3. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di
maternita' della madre lavoratrice. 
      4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. 
      5. Il congedo e' riconosciuto anche al padre  che  fruisce  del
congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28. 
      6. Per l'esercizio del diritto,  il  padre  comunica  in  forma
scritta al datore di lavoro  i  giorni  in  cui  intende  fruire  del
congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni,  ove  possibile
in relazione all'evento nascita, sulla base della data  presunta  del
parto, fatte salve le condizioni di  miglior  favore  previste  dalla
contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione  puo'
essere  sostituita   dall'utilizzo,   ove   presente,   del   sistema
informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»; 
    d) all'articolo 28, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Congedo di paternita' alternativo»; 
    e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 29 (Trattamento economico e normativo (legge  9  dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)). -  1.  Per  il  congedo  di  cui
all'articolo  27-bis   e'   riconosciuta   per   tutto   il   periodo
un'indennita' giornaliera pari al 100 per cento  della  retribuzione.
Il  trattamento  economico  e  normativo  e'  determinato  ai   sensi
dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23. 
      2. Per  il  congedo  di  cui  all'articolo  28  il  trattamento
economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli  22
e 23.»; 
    f) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 30 (Trattamento previdenziale). - 1. Per i congedi di cui
al presente capo il  trattamento  previdenziale  e'  quello  previsto
dall'articolo 25.»; 
    g) dopo l'articolo 31, e' inserito il seguente: 
      «Art. 31-bis (Sanzioni).  -  1.  Il  rifiuto,  l'opposizione  o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza  dal  lavoro  di  cui
all'articolo 27-bis sono puniti con  la  sanzione  amministrativa  da
euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni  antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni»; 
      2. Il rifiuto, l'opposizione  o  l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 e' punito con le
sanzioni previste all'articolo 18.»; 
    h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) per un periodo continuativo o frazionato non  superiore
a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei
confronti del  quale  sia  stato  disposto,  ai  sensi  dell'articolo
337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.  In
quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al  congedo  non
ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di  affidamento
e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS»; 
    i) all'articolo 34: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i periodi  di
congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno  di
vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per  tre  mesi,
non  trasferibili,  un'indennita'  pari  al  30   per   cento   della
retribuzione. I genitori hanno altresi' diritto, in  alternativa  tra
loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva  di
tre mesi, per i quali spetta un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore,  allo  stesso  spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per un  periodo
massimo  di  nove  mesi.  Qualora  sia  stato  disposto,   ai   sensi
dell'articolo 337-quater del Codice civile,  l'affidamento  esclusivo
del figlio  ad  un  solo  genitore,  a  quest'ultimo  spetta  in  via
esclusiva anche la fruizione del  congedo  indennizzato  riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita'  e'  calcolata
secondo quanto previsto all'articolo 23.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Per  tutto  il
periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 e' dovuta
alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennita' pari al 30  per  cento
della retribuzione.»; 
      3) al comma 3, le parole «fino  all'ottavo  anno  di  vita  del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennita'
pari al 30 per cento»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I periodi di congedo
parentale sono computati nell'anzianita' di servizio e non comportano
riduzione  di  ferie,  riposi,  tredicesima  mensilita'  o  gratifica
natalizia,  ad  eccezione   degli   emolumenti   accessori   connessi
all'effettiva  presenza  in  servizio,  salvo   quanto   diversamente
previsto dalla contrattazione collettiva.»; 
    l) all'articolo 36, comma 3, le parole «entro i  sei  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro i dodici anni»; 
    m) all'articolo 38, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e, ove rilevati nei  due  anni  antecedenti  alla  richiesta
della certificazione della parita'  di  genere  di  cui  all'articolo
46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di  analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    n) all'articolo 42, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il
coniuge convivente di  soggetto  con  disabilita'  in  situazione  di
gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5
febbraio 1992, n. 104,  ha  diritto  a  fruire  del  congedo  di  cui
all'articolo 4, comma 2, della legge  8  marzo  2000,  n.  53,  entro
trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati,
ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile  di
cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il
convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36,  della  medesima
legge. In caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione  civile
o del convivente di fatto, hanno diritto  a  fruire  del  congedo  il
padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso,  mancanza  o  in
presenza di patologie invalidanti del  padre  e  della  madre,  anche
adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei  figli  conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di  patologie  invalidanti
dei figli conviventi,  ha  diritto  a  fruire  del  congedo  uno  dei
fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza,  decesso  o
in presenza di patologie invalidanti di  uno  dei  fratelli  o  delle
sorelle conviventi, ha diritto a fruire  del  congedo  il  parente  o
l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto  al  congedo  di
cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza  sia
stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.»; 
    o) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 46 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,  art.  31,
comma 3)). - 1. L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  negli
articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis  e  45  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa da euro 516 a euro 2.582. 
      2. Il rifiuto, l'opposizione  o  l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di cui agli articoli  39,  40,  41,  42,  42-bis  e  45,  ove
rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione
della parita' di  genere  di  cui  all'articolo  46-bis  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  o  di  analoghe  certificazioni
previste dalle regioni  e  dalle  province  autonome  nei  rispettivi
ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il  conseguimento  delle
stesse certificazioni»; 
    p) all'articolo 52, comma 1, dopo le  parole  «euro  2.582»  sono
aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    q) all'articolo 53, dopo il comma 3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Ferma restando le sanzioni di  cui  all'articolo  18-bis  del
decreto legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  l'inosservanza  delle
disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3,  ove  rilevata  nei
due  anni  antecedenti  alla  richiesta  della  certificazione  della
parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto  legislativo
11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni  previste  dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  nei  rispettivi   ordinamenti,
impedisce  al  datore  di  lavoro  il  conseguimento   delle   stesse
certificazioni»; 
    r) all'articolo 54: 
      1) al  comma  7,  le  parole  «di  cui  all'articolo  28»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 27-bis e 28»; 
      2) al comma 8, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,   impedisce   al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni.»; 
    s)  all'articolo  56,  comma  4-bis,  le  parole   «la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo  54,  comma  8.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le sanzioni di cui all'articolo 54, comma 8.»; 
    t) all'articolo 68, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter.  Nel  caso  di  gravi  complicanze  della  gravidanza  o   di
persistenti forme morbose che si  presume  possano  essere  aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli  accertamenti  medici  di
cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici  di  cui  al  presente
articolo, l'indennita' giornaliera e' corrisposta anche per i periodi
antecedenti i due mesi prima del parto.»; 
    u) all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole «Alle lavoratrici»
sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori» e la parola  «madri»  e'
sostituita dalla seguente: «genitori»; 
    v) all'articolo 70, al comma 1, e' aggiunto, infine, il  seguente
periodo: «Nel  caso  di  gravi  complicanze  della  gravidanza  o  di
persistenti forme morbose che si  presume  possano  essere  aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli  accertamenti  medici  di
cui  all'articolo  17,  comma  3,  l'indennita'  di   maternita'   e'
corrisposta anche per i periodi antecedenti  i  due  mesi  prima  del
parto.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo degli  articoli  2,  18  e  16  del  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'art.  15
          della legge 8 marzo 2000, n. 53), citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art. 2 (Definizioni  (legge  30  dicembre  1971,  n.
          1204, articoli 1, comma  1,  e  13)).  -  1.  Ai  fini  del
          presente testo unico: 
                  a)  per  "congedo   di   maternita'"   si   intende
          l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; 
                  a-bis)  per  "congedo  di  paternita'"  si  intende
          l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne  fruisce  in
          via autonoma ai sensi  dell'articolo  27-bis  del  presente
          decreto; 
                  b)  per  "congedo  di  paternita'  alternativo"  si
          intende  l'astensione  dal  lavoro   del   lavoratore,   in
          alternativa al congedo  di  maternita'  nei  casi  previsti
          dall'articolo 28 del presente decreto; 
                  c) per "congedo parentale", si intende l'astensione
          facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; 
                  d) per "congedo per  la  malattia  del  figlio"  si
          intende   l'astensione   facoltativa   dal   lavoro   della
          lavoratrice o del lavoratore in dipendenza  della  malattia
          stessa; 
                  e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che  non
          sia altrimenti  specificato,  si  intendono  i  dipendenti,
          compresi  quelli  con  contratto   di   apprendistato,   di
          amministrazioni pubbliche,  di  privati  datori  di  lavoro
          nonche' i soci lavoratori di cooperative. 
                2. Le indennita'  di  cui  al  presente  testo  unico
          corrispondono,  per  le   pubbliche   amministrazioni,   ai
          trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione
          vigente,  da  disposizioni  normative  e  contrattuali.   I
          trattamenti economici non  possono  essere  inferiori  alle
          predette indennita'.». 
                «Art. 18 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n.  1204,
          art. 31, comma 1)). - 1. L'inosservanza delle  disposizioni
          contenute negli articoli 16 e 17 e'  punita  con  l'arresto
          fino a sei mesi. 
                1-bis.  Il  rifiuto,   l'opposizione   o   l'ostacolo
          all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui agli
          articoli 16,  16-bis  e  17,  ove  rilevati  nei  due  anni
          antecedenti  alla  richiesta  della  certificazione   della
          parita' di genere di cui all'articolo  46-bis  del  decreto
          legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  o   di   analoghe
          certificazioni previste  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al  datore
          di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.». 
              - Il testo dell'art. 28 del citato decreto  legislativo
          26  marzo  2001,  n.  151,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 28. (Congedo di paternita' alternativo (legge 9
          dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)). -  1.  Il
          padre lavoratore ha diritto di  astenersi  dal  lavoro  per
          tutta la durata del congedo di maternita' o  per  la  parte
          residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in  caso  di
          morte  o  di  grave  infermita'  della  madre   ovvero   di
          abbandono, nonche' in caso  di  affidamento  esclusivo  del
          bambino al padre. 
                1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,   si
          applicano anche qualora la madre sia  lavoratrice  autonoma
          avente diritto all'indennita' di cui all'articolo 66. 
                1-ter. L'indennita' di cui all'articolo 66 spetta  al
          padre lavoratore autonomo,  previa  domanda  all'INPS,  per
          tutta la durata del congedo di maternita' o  per  la  parte
          residua che sarebbe spettata alla lavoratrice  in  caso  di
          morte  o  di  grave  infermita'  della  madre   ovvero   di
          abbandono, nonche' in caso  di  affidamento  esclusivo  del
          bambino al padre. 
                2. Il padre  lavoratore  che  intende  avvalersi  del
          diritto di cui ai commi 1 e 1-bis  presenta  al  datore  di
          lavoro  la  certificazione  relativa  alle  condizioni  ivi
          previste. In caso di  abbandono,  il  padre  lavoratore  ne
          rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445.
          L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti  amministrativi
          necessari all'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma
          1-ter, con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.». 
              - Il testo degli articoli 32 e 34  del  citato  decreto
          legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 32 (Congedo parentale (legge 30 dicembre  1971,
          n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)).  -  1.
          Per ogni bambino, nei  primi  suoi  dodici  anni  di  vita,
          ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
          le modalita' stabilite dal presente  articolo.  I  relativi
          congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
          eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo  il  disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
                  a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo  di
          congedo di maternita' di cui al Capo III,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
                  b) al padre lavoratore, dalla nascita  del  figlio,
          per un periodo continuativo o frazionato  non  superiore  a
          sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
                  c) per un periodo  continuativo  o  frazionato  non
          superiore a undici mesi, qualora vi sia  un  solo  genitore
          ovvero un  genitore  nei  confronti  del  quale  sia  stato
          disposto, ai  sensi  dell'articolo  337-quater  del  Codice
          civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo
          caso, l'altro genitore perde  il  diritto  al  congedo  non
          ancora utilizzato. A tal fine copia  del  provvedimento  di
          affidamento e' trasmessa, a cura  del  pubblico  ministero,
          all'INPS; 
                2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
          astenersi  dal  lavoro  per  un  periodo   continuativo   o
          frazionato non inferiore a tre mesi, il limite  complessivo
          dei congedi parentali dei  genitori  e'  elevato  a  undici
          mesi. 
                3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
          1,  il  genitore  e'  tenuto,  salvo  casi   di   oggettiva
          impossibilita', a preavvisare il datore di  lavoro  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti  collettivi
          e, comunque, con un termine di preavviso  non  inferiore  a
          cinque giorni indicando l'inizio e la fine del  periodo  di
          congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni  nel
          caso di congedo parentale su base oraria. 
                4.  Il   congedo   parentale   spetta   al   genitore
          richiedente anche qualora l'altro  genitore  non  ne  abbia
          diritto. 
                4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
          il datore di lavoro concordano,  ove  necessario,  adeguate
          misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo  conto
          di  quanto  eventualmente  previsto  dalla   contrattazione
          collettiva.». 
                «Art. 34 (Trattamento economico e normativo (legge 30
          dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi  2  e  4,  e  7,
          comma 5)). - 1. Per i periodi di congedo parentale  di  cui
          all'articolo 32,  fino  al  dodicesimo  anno  di  vita  del
          figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre  mesi,
          non trasferibili, un'indennita' pari al 30 per cento  della
          retribuzione.  I  genitori  hanno  altresi'   diritto,   in
          alternativa tra loro, ad un ulteriore  periodo  di  congedo
          della durata complessiva di tre mesi, per  i  quali  spetta
          un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione.  Nel
          caso  vi  sia  un  solo  genitore,   allo   stesso   spetta
          un'indennita' pari al 30 per cento della  retribuzione  per
          un  periodo  massimo  di  nove  mesi.  Qualora  sia   stato
          disposto, ai  sensi  dell'articolo  337-quater  del  Codice
          civile, l'affidamento  esclusivo  del  figlio  ad  un  solo
          genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva  anche  la
          fruizione    del    congedo    indennizzato    riconosciuto
          complessivamente alla coppia genitoriale.  L'indennita'  e'
          calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23. 
                2. Per tutto il periodo di prolungamento del  congedo
          di cui all'articolo 33 e'  dovuta  alle  lavoratrici  e  ai
          lavoratori  un'indennita'  pari  al  30  per  cento   della
          retribuzione. 
                3.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di   cui
          all'articolo 32 ulteriori rispetto  a  quanto  previsto  ai
          commi 1 e 2 e' dovuta, fino al dodicesimo anno di vita  del
          bambino,  un'indennita'  pari  al  30   per   cento   della
          retribuzione,  a  condizione  che  il  reddito  individuale
          dell'interessato sia inferiore a 2,5  volte  l'importo  del
          trattamento minimo di pensione a carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo  i
          criteri  previsti  in  materia  di  limiti  reddituali  per
          l'integrazione al minimo. 
                4. L'indennita' e' corrisposta con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 22, comma 2. 
                5. I periodi  di  congedo  parentale  sono  computati
          nell'anzianita' di servizio e non comportano  riduzione  di
          ferie,   riposi,   tredicesima   mensilita'   o   gratifica
          natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi
          all'effettiva   presenza   in   servizio,   salvo    quanto
          diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. 
                6. Si applica quanto previsto all'articolo 22,  commi
          4, 6 e 7.». 
              - Il testo degli articoli 36,38 e 42 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 36 (Adozioni e affidamenti  (legge  9  dicembre
          1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5  febbraio  1992,  n.
          104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53,  art.  3,
          comma 5)). - 1. Il congedo parentale  di  cui  al  presente
          Capo  spetta  anche  nel  caso  di  adozione,  nazionale  e
          internazionale, e di affidamento. 
                2.  Il  congedo  parentale  puo'  essere  fruito  dai
          genitori adottivi e affidatari, qualunque  sia  l'eta'  del
          minore, entro  dodici  anni  dall'ingresso  del  minore  in
          famiglia, e comunque  non  oltre  il  raggiungimento  della
          maggiore eta'. 
                3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma  1,  e'
          dovuta, per il periodo massimo  complessivo  ivi  previsto,
          entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia.». 
                «Art. 38 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n.  1204,
          art. 31, comma  3)).  -  1.  Il  rifiuto,  l'opposizione  o
          l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal  lavoro
          di cui  al  presente  Capo  sono  puniti  con  la  sanzione
          amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei
          due anni antecedenti alla  richiesta  della  certificazione
          della parita' di genere  di  cui  all'articolo  46-bis  del
          decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o  di  analoghe
          certificazioni previste  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al  datore
          di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.». 
                «Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con  handicap
          grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma  4-bis,
          e 20)). - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita  del
          bambino  con  handicap  in  situazione  di  gravita'  e  in
          alternativa  al  prolungamento  del  periodo   di   congedo
          parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5
          febbraio 1992, n. 104, relativo  alle  due  ore  di  riposo
          giornaliero retribuito. 
                2.  Il  diritto  a  fruire  dei   permessi   di   cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104,  e  successive  modificazioni,  e'  riconosciuto,   in
          alternativa alle misure di cui al comma 1,  ad  entrambi  i
          genitori, anche  adottivi,  del  bambino  con  handicap  in
          situazione    di    gravita',    che    possono     fruirne
          alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito
          del mese. 
                3. 
                4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo  33,
          comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere
          cumulati con  il  congedo  parentale  ordinario  e  con  il
          congedo per la malattia del figlio. 
                5. Il coniuge convivente di soggetto con  disabilita'
          in situazione di gravita', accertata ai sensi dell'articolo
          4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto
          a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2,  della
          legge 8 marzo  2000,  n.  53,  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati,  ai  fini
          della presente disposizione, la parte di  un'unione  civile
          di cui all'articolo 1, comma  20,  della  legge  20  maggio
          2016, n. 76, e il convivente di fatto di  cui  all'articolo
          1, comma 36, della medesima legge.  In  caso  di  mancanza,
          decesso o in presenza di patologie invalidanti del  coniuge
          convivente  o  della  parte  di  un'unione  civile  o   del
          convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo  il
          padre o la  madre  anche  adottivi;  in  caso  di  decesso,
          mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e
          della madre,  anche  adottivi,  ha  diritto  a  fruire  del
          congedo uno dei figli  conviventi;  in  caso  di  mancanza,
          decesso o in presenza di patologie  invalidanti  dei  figli
          conviventi,  ha  diritto  a  fruire  del  congedo  uno  dei
          fratelli o delle sorelle conviventi; in caso  di  mancanza,
          decesso o in presenza di patologie invalidanti di  uno  dei
          fratelli o delle sorelle conviventi, ha  diritto  a  fruire
          del congedo il parente o  l'affine  entro  il  terzo  grado
          convivente. Il diritto al congedo di cui al presente  comma
          spetta anche nel  caso  in  cui  la  convivenza  sia  stata
          instaurata successivamente alla richiesta di congedo. 
                5-bis. Il congedo fruito ai sensi  del  comma  5  non
          puo'  superare  la  durata  complessiva  di  due  anni  per
          ciascuna persona portatrice di handicap e  nell'arco  della
          vita lavorativa. Il congedo e' accordato a  condizione  che
          la persona da assistere non sia ricoverata a  tempo  pieno,
          salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai  sanitari  la
          presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo  ed
          i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n.  104
          del 1992 non possono  essere  riconosciuti  a  piu'  di  un
          lavoratore  per  l'assistenza  alla  stessa  persona.   Per
          l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
          di gravita', i diritti  sono  riconosciuti  ad  entrambi  i
          genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
          alternativamente, ma negli stessi giorni  l'altro  genitore
          non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33,  commi
          2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33,  comma  1,
          del presente decreto. 
                5-ter. Durante il periodo di congedo, il  richiedente
          ha  diritto  a   percepire   un'indennita'   corrispondente
          all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse  e
          continuative del trattamento,  e  il  periodo  medesimo  e'
          coperto da  contribuzione  figurativa;  l'indennita'  e  la
          contribuzione  figurativa  spettano  fino  a   un   importo
          complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo
          di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente,
          a decorrere dall'anno 2011,  sulla  base  della  variazione
          dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie  di
          operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal  datore
          di  lavoro   secondo   le   modalita'   previste   per   la
          corresponsione dei trattamenti economici di  maternita'.  I
          datori di  lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi  previdenziali  dovuti  all'ente   previdenziale
          competente. Per i dipendenti dei predetti datori di  lavoro
          privati, compresi  quelli  per  i  quali  non  e'  prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1980, n. 33. 
                5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi  di
          cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore  a
          sei  mesi  hanno  diritto  ad  usufruire  di  permessi  non
          retribuiti in misura pari al numero dei giorni  di  congedo
          ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
          lavorativo,   senza   riconoscimento    del    diritto    a
          contribuzione figurativa. 
                5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non  rileva
          ai fini della maturazione delle  ferie,  della  tredicesima
          mensilita' e del trattamento di fine rapporto.  Per  quanto
          non espressamente previsto dai  commi  5,  5-bis,  5-ter  e
          5-quater si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  4,
          comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. 
                6. I riposi,  i  permessi  e  i  congedi  di  cui  al
          presente articolo spettano anche qualora  l'altro  genitore
          non ne abbia diritto.». 
              - Il testo degli articoli 52, 53, 54, 56, 68, 69  e  70
          del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 52 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n.  1204,
          art. 31, comma  3)).  -  1.  Il  rifiuto,  l'opposizione  o
          l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal  lavoro
          di cui  al  presente  Capo  sono  puniti  con  la  sanzione
          amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei
          due anni antecedenti alla  richiesta  della  certificazione
          della parita' di genere  di  cui  all'articolo  46-bis  del
          decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o  di  analoghe
          certificazioni previste  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al  datore
          di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.». 
                «Art. 53 (Lavoro notturno (legge 9 dicembre 1977,  n.
          903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)). - 1. E' vietato
          adibire le donne al  lavoro,  dalle  ore  24  alle  ore  6,
          dall'accertamento  dello  stato  di  gravidanza   fino   al
          compimento di un anno di eta' del bambino. 
                2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
                  a) la  lavoratrice  madre  di  un  figlio  di  eta'
          inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
          convivente con la stessa; 
                  b) la lavoratrice o il lavoratore che  sia  l'unico
          genitore  affidatario  di  un  figlio  convivente  di  eta'
          inferiore a dodici anni; 
                  b-bis) la lavoratrice madre adottiva o  affidataria
          di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso  del  minore
          in famiglia, e comunque non oltre  il  dodicesimo  anno  di
          eta' o,  in  alternativa  ed  alle  stesse  condizioni,  il
          lavoratore padre adottivo o affidatario convivente  con  la
          stessa. 
                3. Ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  lettera  c),
          della legge 9 dicembre 1977,  n.  903,  non  sono  altresi'
          obbligati a prestare lavoro notturno la  lavoratrice  o  il
          lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto  disabile
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  successive
          modificazioni. 
                3-bis. Ferma restando le sanzioni di cui all'articolo
          18-bis del  decreto  legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,
          l'inosservanza delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
          commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei due anni antecedenti  alla
          richiesta della certificazione della parita' di  genere  di
          cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo  11  aprile
          2006, n. 198, o di analoghe certificazioni  previste  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   nei   rispettivi
          ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento
          delle stesse certificazioni». 
                «Art. 54 (Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre
          1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art.  31,  comma
          2; legge 9 dicembre 1977, n.  903,  art.  6-bis,  comma  4;
          decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma
          2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)). -  1.  Le
          lavoratrici non possono essere licenziate  dall'inizio  del
          periodo di  gravidanza  fino  al  termine  dei  periodi  di
          interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino
          al compimento di un anno di eta' del bambino. 
                2. Il divieto di licenziamento opera  in  connessione
          con lo stato oggettivo di  gravidanza,  e  la  lavoratrice,
          licenziata nel corso del periodo in cui opera  il  divieto,
          e'  tenuta  a  presentare  al  datore  di   lavoro   idonea
          certificazione dalla quale  risulti  l'esistenza  all'epoca
          del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 
                3. Il divieto di licenziamento  non  si  applica  nel
          caso: 
                  a) di  colpa  grave  da  parte  della  lavoratrice,
          costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
          lavoro; 
                  b) di cessazione  dell'attivita'  dell'azienda  cui
          essa e' addetta; 
                  c) di ultimazione della prestazione per la quale la
          lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del  rapporto
          di lavoro per la scadenza del termine; 
                  d) di esito negativo della prova;  resta  fermo  il
          divieto di discriminazione  di  cui  all'articolo  4  della
          legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 
                4. Durante il periodo nel quale opera il  divieto  di
          licenziamento, la lavoratrice non puo' essere  sospesa  dal
          lavoro,  salvo  il  caso  che   sia   sospesa   l'attivita'
          dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta,  sempreche'
          il  reparto   stesso   abbia   autonomia   funzionale.   La
          lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
          a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della  legge
          23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,  salva
          l'ipotesi di collocamento  in  mobilita'  a  seguito  della
          cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al  comma  3,
          lettera b). 
                5. Il  licenziamento  intimato  alla  lavoratrice  in
          violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3,  e'
          nullo. 
                6. E' altresi' nullo il licenziamento  causato  dalla
          domanda o dalla fruizione del congedo parentale  e  per  la
          malattia del bambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del
          lavoratore. 
                7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di
          cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di  licenziamento
          si applica anche al padre  lavoratore  per  la  durata  del
          congedo stesso e si estende fino al compimento di  un  anno
          di eta' del  bambino.  Si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo, commi 3, 4 e 5. 
                8. L'inosservanza delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo e' punita con la sanzione  amministrativa
          da euro 1.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento  in
          misura ridotta  di  cui  all'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. Inoltre, ove rilevata nei  due  anni
          antecedenti  alla  richiesta  della  certificazione   della
          parita' di genere di cui all'articolo  46-bis  del  decreto
          legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  o   di   analoghe
          certificazioni previste  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di
          lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni. 
                9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento. Il  divieto  di
          licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso  del
          minore  nel  nucleo  familiare.   In   caso   di   adozione
          internazionale,  il  divieto  opera   dal   momento   della
          comunicazione della proposta  di  incontro  con  il  minore
          adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma,  lettera
          d), della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive
          modificazioni, ovvero  della  comunicazione  dell'invito  a
          recarsi   all'estero   per   ricevere   la   proposta    di
          abbinamento.». 
                «Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del
          posto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.  2,  comma  6;
          legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17,  comma  1)).  -  1.  Al
          termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal  Capo
          II e III, le lavoratrici hanno  diritto  di  conservare  il
          posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di
          rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
          all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel
          medesimo comune, e di permanervi fino al compimento  di  un
          anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di  essere
          adibite  alle  mansioni  da  ultimo  svolte  o  a  mansioni
          equivalenti,   nonche'   di   beneficiare   di    eventuali
          miglioramenti delle  condizioni  di  lavoro,  previsti  dai
          contratti  collettivi   ovvero   in   via   legislativa   o
          regolamentare,  che   sarebbero   loro   spettati   durante
          l'assenza. 
                2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
          al lavoratore al rientro al lavoro dopo  la  fruizione  del
          congedo di paternita'. 
                3. Negli altri casi di  congedo,  di  permesso  o  di
          riposo  disciplinati   dal   presente   testo   unico,   la
          lavoratrice   e   il   lavoratore   hanno   diritto    alla
          conservazione  del   posto   di   lavoro   e,   salvo   che
          espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa  unita'
          produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o
          in  altra  ubicata  nel  medesimo  comune;  hanno  altresi'
          diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte  o
          a mansioni equivalenti. 
                4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
          di cui ai  commi  1  e  2  si  applicano  fino  a  un  anno
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 
                4-bis. L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute
          nel presente articolo e' punita  con  le  sanzioni  di  cui
          all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso  il  pagamento  in
          misura ridotta  di  cui  all'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.». 
                «Art. 68 (Misura dell'indennita' (legge  29  dicembre
          1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)). - 1.  Alle  coltivatrici
          dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole e'
          corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e
          per i tre  mesi  successivi  alla  stessa,  una  indennita'
          giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima
          giornaliera per gli operai agricoli a tempo  indeterminato,
          come prevista dall'articolo 14, comma 7, del  decreto-legge
          22 dicembre 1981, n. 791,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione  all'anno
          precedente il parto. 
                2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed  esercenti
          attivita'  commerciali  e'  corrisposta,  per  i  due  mesi
          antecedenti la data del parto e per i tre  mesi  successivi
          alla  stessa  data  effettiva  del  parto,  una  indennita'
          giornaliere  pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo
          giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge  29
          luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 settembre 1981, n. 537, nella  misura  risultante,
          per la qualifica  di  impiegato,  dalla  tabella  A  e  dai
          successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del
          medesimo articolo 1. 
                2-bis. Alle pescatrici autonome della  piccola  pesca
          marittima e delle acque interne e' corrisposta, per  i  due
          mesi antecedenti la  data  del  parto  e  per  i  tre  mesi
          successivi  alla  stessa  data  effettiva  del  parto   una
          indennita' giornaliera pari all'80 per cento della  massima
          giornaliera  del  salario  convenzionale  previsto  per   i
          pescatori della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque
          interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250,
          come successivamente adeguato  in  base  alle  disposizioni
          vigenti. 
                3.  In  caso  di   interruzione   della   gravidanza,
          spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4,
          5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi  non
          prima del  terzo  mese  di  gravidanza,  su  certificazione
          medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale  competente
          per territorio, e' corrisposta una  indennita'  giornaliera
          calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta
          giorni. 
                2-ter. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza
          o di persistenti  forme  morbose  che  si  presume  possano
          essere aggravate dallo  stato  di  gravidanza,  sulla  base
          degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma  3,
          alle lavoratrici di cui al presente articolo,  l'indennita'
          giornaliera e' corrisposta anche per i periodi  antecedenti
          i due mesi prima del parto.». 
              - Il testo dell'art.  69  del  decreto  legislativo  26
          marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico   delle   disposizioni
          legislative  in  materia  di  tutela   e   sostegno   della
          maternita' e della paternita', a norma dell'art.  15  della
          legge  8  marzo  2000,  n.  53),  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art. 69 (Congedo parentale (legge 30 dicembre  1971,
          n. 1204, art. 1, comma 4)). -  1.  Alle  lavoratrici  e  ai
          lavoratori di cui al presente  Capo,  genitori  di  bambini
          nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, e' esteso il  diritto
          al congedo parentale di cui all'articolo  32,  compresi  il
          relativo   trattamento   economico   e    il    trattamento
          previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente  ad  un
          periodo di tre mesi,  entro  il  primo  anno  di  vita  del
          bambino. 
                1-bis. Le disposizioni del presente articolo  trovano
          applicazione anche nei confronti dei  genitori  adottivi  o
          affidatari.». 
                «Art. 70 (Indennita'  di  maternita'  per  le  libere
          professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)). -
          1. Alle libere professioniste,  iscritte  ad  un  ente  che
          gestisce forme  obbligatorie  di  previdenza  di  cui  alla
          tabella D allegata al presente testo unico, e'  corrisposta
          un'indennita' di maternita' per i due mesi  antecedenti  la
          data del parto e i tre mesi  successivi  alla  stessa.  Nel
          caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti
          forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo
          stato di gravidanza, sulla base degli  accertamenti  medici
          di cui all'articolo 17, comma 3, l'indennita' di maternita'
          e' corrisposta anche per i periodi antecedenti i  due  mesi
          prima del parto. 
                2. L'indennita' di cui al comma 1  viene  corrisposta
          in misura pari all'80 per cento di  cinque  dodicesimi  del
          solo reddito professionale percepito e denunciato  ai  fini
          fiscali  come  reddito  da  lavoro  autonomo  dalla  libera
          professionista  nel  secondo  anno  precedente   a   quello
          dell'evento. 
                3. In ogni caso l'indennita' di cui al  comma  1  non
          puo' essere inferiore a cinque mensilita'  di  retribuzione
          calcolata nella misura pari all'80 per  cento  del  salario
          minimo   giornaliero   stabilito   dall'articolo   1    del
          decreto-legge 29  luglio  1981,  n.  402,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e
          successive modificazioni, nella misura risultante,  per  la
          qualifica di impiegato, dalla tabella A  e  dai  successivi
          decreti ministeriali di cui al secondo comma  del  medesimo
          articolo. 
                3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere
          superiore  a  cinque  volte  l'importo   minimo   derivante
          dall'applicazione del comma 3, ferma restando  la  potesta'
          di ogni  singola  cassa  di  stabilire,  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un  importo
          massimo  piu'  elevato,  tenuto   conto   delle   capacita'
          reddituali e contributive della categoria  professionale  e
          della   compatibilita'   con   gli   equilibri   finanziari
          dell'ente. 
                3-ter. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre
          libero  professionista  per  il  periodo  in  cui   sarebbe
          spettata alla madre libera professionista o  per  la  parte
          residua, in caso di morte o di grave infermita' della madre
          ovvero  di  abbandono,  nonche'  in  caso  di   affidamento
          esclusivo del bambino al padre.».