Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) per
"congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo
27-bis del presente decreto;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per "congedo
di paternita' alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, in alternativa al congedo di maternita' nei casi previsti
dall'articolo 28 del presente decreto;»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei
diritti di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16-bis e 17,
ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei
rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il
conseguimento delle stesse certificazioni»;
c) dopo l'articolo 27, al capo IV, «Congedo di paternita'», e'
inserito il seguente articolo:
«Art. 27-bis (Congedo di paternita' obbligatorio (legge 28
giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre
2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.
1, commi 25 e 363)). - 1. Il padre lavoratore, dai due mesi
precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi
successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni
lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non
continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale,
anche in caso di morte perinatale del figlio.
2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata
a venti giorni lavorativi.
3. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di
maternita' della madre lavoratrice.
4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
5. Il congedo e' riconosciuto anche al padre che fruisce del
congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28.
6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma
scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del
congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile
in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del
parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla
contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione puo'
essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema
informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;
d) all'articolo 28, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Congedo di paternita' alternativo»;
e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)). - 1. Per il congedo di cui
all'articolo 27-bis e' riconosciuta per tutto il periodo
un'indennita' giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
Il trattamento economico e normativo e' determinato ai sensi
dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23.
2. Per il congedo di cui all'articolo 28 il trattamento
economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22
e 23.»;
f) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Trattamento previdenziale). - 1. Per i congedi di cui
al presente capo il trattamento previdenziale e' quello previsto
dall'articolo 25.»;
g) dopo l'articolo 31, e' inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Sanzioni). - 1. Il rifiuto, l'opposizione o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui
all'articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da
euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla
richiesta della certificazione della parita' di genere di cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni»;
2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei
diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 e' punito con le
sanzioni previste all'articolo 18.»;
h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei
confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo
337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In
quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non
ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento
e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS»;
i) all'articolo 34:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i periodi di
congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di
vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi,
non trasferibili, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione. I genitori hanno altresi' diritto, in alternativa tra
loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di
tre mesi, per i quali spetta un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo
massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi
dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo
del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via
esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita' e' calcolata
secondo quanto previsto all'articolo 23.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per tutto il
periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 e' dovuta
alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennita' pari al 30 per cento
della retribuzione.»;
3) al comma 3, le parole «fino all'ottavo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennita'
pari al 30 per cento»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I periodi di congedo
parentale sono computati nell'anzianita' di servizio e non comportano
riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica
natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi
all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente
previsto dalla contrattazione collettiva.»;
l) all'articolo 36, comma 3, le parole «entro i sei anni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro i dodici anni»;
m) all'articolo 38, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta
della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo
46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei
rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il
conseguimento delle stesse certificazioni»;
n) all'articolo 42, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il
coniuge convivente di soggetto con disabilita' in situazione di
gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro
trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati,
ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di
cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il
convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima
legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile
o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il
padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in
presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche
adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti
dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o
l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di
cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia
stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.»;
o) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 3)). - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei
diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove
rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione
della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni
previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi
ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle
stesse certificazioni»;
p) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole «euro 2.582» sono
aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla
richiesta della certificazione della parita' di genere di cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni»;
q) all'articolo 53, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Ferma restando le sanzioni di cui all'articolo 18-bis del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l'inosservanza delle
disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei
due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della
parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle
regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti,
impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse
certificazioni»;
r) all'articolo 54:
1) al comma 7, le parole «di cui all'articolo 28» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 27-bis e 28»;
2) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei
rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il
conseguimento delle stesse certificazioni.»;
s) all'articolo 56, comma 4-bis, le parole «la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8.» sono sostituite
dalle seguenti: «le sanzioni di cui all'articolo 54, comma 8.»;
t) all'articolo 68, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di
cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente
articolo, l'indennita' giornaliera e' corrisposta anche per i periodi
antecedenti i due mesi prima del parto.»;
u) all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole «Alle lavoratrici»
sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori» e la parola «madri» e'
sostituita dalla seguente: «genitori»;
v) all'articolo 70, al comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di
cui all'articolo 17, comma 3, l'indennita' di maternita' e'
corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del
parto.».
Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 2, 18 e 16 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 2 (Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n.
1204, articoli 1, comma 1, e 13)). - 1. Ai fini del
presente testo unico:
a) per "congedo di maternita'" si intende
l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
a-bis) per "congedo di paternita'" si intende
l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in
via autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del presente
decreto;
b) per "congedo di paternita' alternativo" si
intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, in
alternativa al congedo di maternita' nei casi previsti
dall'articolo 28 del presente decreto;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione
facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si
intende l'astensione facoltativa dal lavoro della
lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia
stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non
sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti,
compresi quelli con contratto di apprendistato, di
amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro
nonche' i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennita' di cui al presente testo unico
corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai
trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione
vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I
trattamenti economici non possono essere inferiori alle
predette indennita'.».
«Art. 18 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 31, comma 1)). - 1. L'inosservanza delle disposizioni
contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto
fino a sei mesi.
1-bis. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo
all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui agli
articoli 16, 16-bis e 17, ove rilevati nei due anni
antecedenti alla richiesta della certificazione della
parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore
di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.».
- Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 28. (Congedo di paternita' alternativo (legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)). - 1. Il
padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per
tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte
residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di
morte o di grave infermita' della madre ovvero di
abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si
applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma
avente diritto all'indennita' di cui all'articolo 66.
1-ter. L'indennita' di cui all'articolo 66 spetta al
padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per
tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte
residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di
morte o di grave infermita' della madre ovvero di
abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del
diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di
lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi
previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari all'erogazione dell'indennita' di cui al comma
1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.».
- Il testo degli articoli 32 e 34 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 32 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)). - 1.
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita,
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore
ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato
disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice
civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo
caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non
ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di
affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero,
all'INPS;
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva.».
«Art. 34 (Trattamento economico e normativo (legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,
comma 5)). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del
figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi,
non trasferibili, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione. I genitori hanno altresi' diritto, in
alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo
della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione. Nel
caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione per
un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato
disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice
civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo
genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la
fruizione del congedo indennizzato riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita' e'
calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.
2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo
di cui all'articolo 33 e' dovuta alle lavoratrici e ai
lavoratori un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 e' dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio e non comportano riduzione di
ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica
natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi
all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto
diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi
4, 6 e 7.».
- Il testo degli articoli 36,38 e 42 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 36 (Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3,
comma 5)). - 1. Il congedo parentale di cui al presente
Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale puo' essere fruito dai
genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'eta' del
minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in
famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della
maggiore eta'.
3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e'
dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto,
entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia.».
«Art. 38 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 31, comma 3)). - 1. Il rifiuto, l'opposizione o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro
di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei
due anni antecedenti alla richiesta della certificazione
della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore
di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.».
«Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap
grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis,
e 20)). - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravita' e in
alternativa al prolungamento del periodo di congedo
parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, e' riconosciuto, in
alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i
genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in
situazione di gravita', che possono fruirne
alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito
del mese.
3.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere
cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilita'
in situazione di gravita', accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto
a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla
richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini
della presente disposizione, la parte di un'unione civile
di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio
2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo
1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente o della parte di un'unione civile o del
convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il
padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso,
mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e
della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli
conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire
del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado
convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma
spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata
instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non
puo' superare la durata complessiva di due anni per
ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della
vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che
la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno,
salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed
i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104
del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un
lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore
non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi
2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1,
del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente
ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente
all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e
continuative del trattamento, e il periodo medesimo e'
coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo
di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente,
a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore
di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di
cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a
sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non
retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo
ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima
mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto
non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e
5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al
presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto.».
- Il testo degli articoli 52, 53, 54, 56, 68, 69 e 70
del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 52 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 31, comma 3)). - 1. Il rifiuto, l'opposizione o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro
di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei
due anni antecedenti alla richiesta della certificazione
della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore
di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.».
«Art. 53 (Lavoro notturno (legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)). - 1. E' vietato
adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta'
inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico
genitore affidatario di un figlio convivente di eta'
inferiore a dodici anni;
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria
di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore
in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di
eta' o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il
lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la
stessa.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c),
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi'
obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il
lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
3-bis. Ferma restando le sanzioni di cui all'articolo
18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti
commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei due anni antecedenti alla
richiesta della certificazione della parita' di genere di
cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle
regioni e dalle province autonome nei rispettivi
ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento
delle stesse certificazioni».
«Art. 54 (Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma
2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma
2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)). - 1. Le
lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino
al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione
con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice,
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto,
e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca
del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel
caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui
essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il
divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della
cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3,
lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e'
nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la
malattia del bambino da parte della lavoratrice o del
lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di
cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento
si applica anche al padre lavoratore per la durata del
congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno
di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni del
presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
da euro 1.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Inoltre, ove rilevata nei due anni
antecedenti alla richiesta della certificazione della
parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di
lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di
licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare. In caso di adozione
internazionale, il divieto opera dal momento della
comunicazione della proposta di incontro con il minore
adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera
d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a
recarsi all'estero per ricevere la proposta di
abbinamento.».
«Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del
posto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)). - 1. Al
termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo
II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il
posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di
rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel
medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un
anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere
adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti, nonche' di beneficiare di eventuali
miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai
contratti collettivi ovvero in via legislativa o
regolamentare, che sarebbero loro spettati durante
l'assenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del
congedo di paternita'.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di
riposo disciplinati dal presente testo unico, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita'
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o
in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresi'
diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o
a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute
nel presente articolo e' punita con le sanzioni di cui
all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
«Art. 68 (Misura dell'indennita' (legge 29 dicembre
1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)). - 1. Alle coltivatrici
dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole e'
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e
per i tre mesi successivi alla stessa, una indennita'
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima
giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato,
come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno
precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti
attivita' commerciali e' corrisposta, per i due mesi
antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi
alla stessa data effettiva del parto, una indennita'
giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo
giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante,
per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai
successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del
medesimo articolo 1.
2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca
marittima e delle acque interne e' corrisposta, per i due
mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa data effettiva del parto una
indennita' giornaliera pari all'80 per cento della massima
giornaliera del salario convenzionale previsto per i
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250,
come successivamente adeguato in base alle disposizioni
vigenti.
3. In caso di interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4,
5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non
prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione
medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente
per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera
calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta
giorni.
2-ter. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza
o di persistenti forme morbose che si presume possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base
degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3,
alle lavoratrici di cui al presente articolo, l'indennita'
giornaliera e' corrisposta anche per i periodi antecedenti
i due mesi prima del parto.».
- Il testo dell'art. 69 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53), citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 69 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 1, comma 4)). - 1. Alle lavoratrici e ai
lavoratori di cui al presente Capo, genitori di bambini
nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, e' esteso il diritto
al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il
relativo trattamento economico e il trattamento
previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un
periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del
bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari.».
«Art. 70 (Indennita' di maternita' per le libere
professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)). -
1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che
gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla
tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta
un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Nel
caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti
forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici
di cui all'articolo 17, comma 3, l'indennita' di maternita'
e' corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi
prima del parto.
2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta
in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del
solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini
fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera
professionista nel secondo anno precedente a quello
dell'evento.
3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non
puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione
calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario
minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni, nella misura risultante, per la
qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo
articolo.
3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere
superiore a cinque volte l'importo minimo derivante
dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potesta'
di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del
consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo
massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita'
reddituali e contributive della categoria professionale e
della compatibilita' con gli equilibri finanziari
dell'ente.
3-ter. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre
libero professionista per il periodo in cui sarebbe
spettata alla madre libera professionista o per la parte
residua, in caso di morte o di grave infermita' della madre
ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.».