Art. 3 
 
            Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Divieto  di  discriminazione).  -  1.  E'  vietato
discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori
che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della
presente legge, agli articoli 33 e  42  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151, all'articolo 18,  comma  3-bis,  della  legge  22
maggio 2017, n. 81, e  all'articolo  8  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, nonche'  di  ogni  altro  beneficio  concesso  ai
lavoratori medesimi  in  relazione  alla  condizione  di  disabilita'
propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. 
      2. I giudizi  civili  avverso  atti  e  comportamenti  ritenuti
discriminatori  in  base   al   presente   articolo   sono   regolati
dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
      3. Chi intende agire in giudizio per  il  riconoscimento  della
sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente  articolo
e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione  previste
dai  contratti  collettivi,   puo'   promuovere   il   tentativo   di
conciliazione ai sensi dell'articolo  410  del  codice  di  procedura
civile. 
      4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo  per
il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.»; 
    b) all'articolo 33: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  La  lavoratrice
madre o, in alternativa, il  lavoratore  padre,  anche  adottivi,  di
minore con disabilita' in situazione di gravita' accertata  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai  rispettivi  datori  di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino  a  3  anni
del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto  legislativo
26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero  retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Il  lavoratore
dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni  di
permesso mensile  retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa,
anche  in  maniera  continuativa,  per  assistere  una  persona   con
disabilita' in situazione di gravita', che non sia ricoverata a tempo
pieno, rispetto alla  quale  il  lavoratore  sia  coniuge,  parte  di
un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della  legge  20
maggio 2016, n. 76, convivente di fatto  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 36, della medesima legge, parente o  affine  entro  il  secondo
grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori  o  del  coniuge  o
della parte di un'unione civile o del  convivente  di  fatto,  ovvero
qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti  o  abbiano
compiuto i sessantacinque anni di eta', il diritto e' riconosciuto  a
parenti o affini entro il terzo grado della persona  con  disabilita'
in situazione di gravita'. Fermo restando il  limite  complessivo  di
tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilita' in
situazione di gravita',  il  diritto  puo'  essere  riconosciuto,  su
richiesta, a piu' soggetti tra quelli  sopra  elencati,  che  possono
fruirne in via alternativa tra loro.  Il  lavoratore  ha  diritto  di
prestare assistenza nei confronti di piu' persone con disabilita'  in
situazione di gravita', a condizione che  si  tratti  del  coniuge  o
della parte di un'unione civile di  cui  all'articolo  1,  comma  20,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi
dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o  di  un  parente  o
affine entro il primo grado  o  entro  il  secondo  grado  qualora  i
genitori o il coniuge della persona con disabilita' in situazione  di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta'  oppure  siano  anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Ai  permessi  di
cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli
32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  si  applicano
le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del  citato  decreto
legislativo n. 151 del 2001.»; 
      4) dopo  il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  I
lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2  e  3  del
presente articolo hanno diritto di priorita' nell'accesso  al  lavoro
agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge  22  maggio
2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano  ferme  le
eventuali previsioni piu' favorevoli  previste  dalla  contrattazione
collettiva nel settore pubblico e privato.»; 
      5) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto  il  seguente:  «7-ter.  Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di  cui
al presente articolo, ove rilevati  nei  due  anni  antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 33 della citata legge 5
          febbraio  1992,  n.  104,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 33 (Agevolazioni). - 1. 
                2.  La  lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,   il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilita'
          in situazione di gravita' accertata ai sensi  dell'articolo
          4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
          di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni
          del congedo parentale di cui all'articolo  33  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore  di  permesso
          giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di
          vita del bambino. 
                3. Il lavoratore dipendente, pubblico o  privato,  ha
          diritto  a  fruire  di  tre  giorni  di  permesso   mensile
          retribuito coperto da contribuzione  figurativa,  anche  in
          maniera  continuativa,  per  assistere  una   persona   con
          disabilita'  in  situazione  di  gravita',  che   non   sia
          ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore
          sia  coniuge,  parte   di   un'unione   civile   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio  2016,  n.
          76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36,
          della medesima legge, parente o  affine  entro  il  secondo
          grado. In caso di mancanza o decesso  dei  genitori  o  del
          coniuge o della parte di un'unione civile o del  convivente
          di fatto,  ovvero  qualora  gli  stessi  siano  affetti  da
          patologie invalidanti o abbiano compiuto  i  sessantacinque
          anni di eta', il diritto e' riconosciuto a parenti o affini
          entro il terzo  grado  della  persona  con  disabilita'  in
          situazione  di   gravita'.   Fermo   restando   il   limite
          complessivo di tre giorni,  per  l'assistenza  allo  stesso
          individuo con disabilita' in  situazione  di  gravita',  il
          diritto puo' essere  riconosciuto,  su  richiesta,  a  piu'
          soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne  in
          via alternativa tra  loro.  Il  lavoratore  ha  diritto  di
          prestare assistenza  nei  confronti  di  piu'  persone  con
          disabilita' in situazione di gravita', a condizione che  si
          tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui
          all'articolo 1, comma 20, della legge 20  maggio  2016,  n.
          76, o del convivente di fatto  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 36, della medesima legge o di  un  parente  o  affine
          entro il primo grado o entro il  secondo  grado  qualora  i
          genitori o il coniuge  della  persona  con  disabilita'  in
          situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni  di  eta'
          oppure siano anch'essi affetti da patologie  invalidanti  o
          siano deceduti o mancanti. 
                3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei  permessi  di
          cui al comma 3  per  assistere  persona  in  situazione  di
          handicap grave, residente  in  comune  situato  a  distanza
          stradale superiore a 150 chilometri rispetto  a  quello  di
          residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio,  o
          altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di
          residenza dell'assistito. 
                4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
          con quelli previsti agli  articoli  32  e  47  del  decreto
          legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  si  applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e  56  del  citato
          decreto legislativo n. 151 del 2001. 
                5. Il lavoratore di cui  al  comma  3  ha  diritto  a
          scegliere ove possibile, la sede di lavoro piu'  vicina  al
          domicilio della persona da  assistere  e  non  puo'  essere
          trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 
                6. La persona handicappata maggiorenne in  situazione
          di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso. 
                6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi  di
          cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno  diritto  di
          priorita'   nell'accesso   al   lavoro   agile   ai   sensi
          dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio  2017,
          n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano  ferme
          le eventuali  previsioni  piu'  favorevoli  previste  dalla
          contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato. 
                7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5  si
          applicano anche agli affidatari di persone handicappate  in
          situazione di gravita'. 
                7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per
          l'accertamento  della  responsabilita'   disciplinare,   il
          lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di  cui  al
          presente articolo, qualora il datore  di  lavoro  o  l'INPS
          accerti l'insussistenza o il venir  meno  delle  condizioni
          richieste per la legittima fruizione dei medesimi  diritti.
          Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
                7-ter.  Il  rifiuto,   l'opposizione   o   l'ostacolo
          all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo,  ove
          rilevati nei due  anni  antecedenti  alla  richiesta  della
          certificazione della parita' di genere di cui  all'articolo
          46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di
          analoghe certificazioni  previste  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome nei rispettivi  ordinamenti,  impediscono
          al  datore  di  lavoro  il   conseguimento   delle   stesse
          certificazioni».