Art. 4 
 
             Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81 
 
  1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 4, primo periodo, le parole  «massimo  pari  a  sei
mesi entro i primi tre anni di vita» sono sostituite dalle  seguenti:
«pari a tre mesi ciascuno entro i  primi  dodici  anni  di  vita  del
bambino. Entro lo  stesso  termine,  i  genitori  hanno  diritto,  in
alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo.» e le  parole
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»; 
      2) dopo il  comma  7,  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Il
rifiuto, l'opposizione o  l'ostacolo  all'esercizio  dei  diritti  di
assenza dal lavoro di cui ai commi 4, 6 e 7,  ove  rilevati  nei  due
anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di
genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle  regioni  e
dalle province autonome nei rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al
datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»; 
    b) l'articolo 18: 
      1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. I  datori
di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi  per  l'esecuzione
della prestazione di lavoro in modalita' agile sono  tenuti  in  ogni
caso  a  riconoscere  priorita'  alle  richieste  di  esecuzione  del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle  lavoratrici  e
dai lavoratori con figli fino a dodici anni di  eta'  o  senza  alcun
limite di eta' nel caso di figli  in  condizioni  di  disabilita'  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.
La stessa priorita' e' riconosciuta da parte  del  datore  di  lavoro
alle richieste  dei  lavoratori  con  disabilita'  in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai  sensi  dell'articolo
1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice  o
il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non puo' essere
sanzionato, demansionato,  licenziato,  trasferito  o  sottoposto  ad
altra  misura  organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti   o
indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura  adottata  in
violazione del precedente periodo  e'  da  considerarsi  ritorsiva  o
discriminatoria e, pertanto, nulla»; 
      2) dopo il comma 3-bis, e' inserito  il  seguente:  «3-ter.  Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro  agile,
secondo quanto disposto dal comma 3-bis, ove rilevati  nei  due  anni
antecedenti alla richiesta  della  certificazione  della  parita'  di
genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste  dalle  regioni  e
dalle province autonome nei rispettivi  ordinamenti,  impediscono  al
datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  8  e  18  della
          citata legge 22 maggio 2017, n.  81,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  8  (Disposizioni  fiscali  e  sociali).  -  1.
          All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e'  sostituito
          dai seguenti: "I limiti di cui al periodo precedente non si
          applicano alle spese relative a prestazioni  alberghiere  e
          di  somministrazione  di  alimenti  e   bevande   sostenute
          dall'esercente arte o professione per  l'esecuzione  di  un
          incarico   e   addebitate   analiticamente   in   capo   al
          committente. Tutte le spese relative all'esecuzione  di  un
          incarico conferito e sostenute direttamente dal committente
          non   costituiscono   compensi    in    natura    per    il
          professionista". 
                2. Le disposizioni di cui all'articolo 54,  comma  5,
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificato dal comma 1 del  presente  articolo
          nonche' dall'articolo 9, comma 1, si applicano a  decorrere
          dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. 
                3.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate in 3 milioni di euro per  l'anno  2018  e  in  1,8
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3. 
                4. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, le lavoratrici  ed  i  lavoratori  iscritti
          alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione
          e non iscritti ad altre forme  previdenziali  obbligatorie,
          tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di  cui
          all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, hanno diritto ad un trattamento economico per  congedo
          parentale per un periodo pari a tre mesi ciascuno  entro  i
          primi dodici anni di vita  del  bambino.  Entro  lo  stesso
          termine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro,
          ad ulteriori tre mesi di congedo. I  trattamenti  economici
          per congedo parentale, ancorche' fruiti in altra gestione o
          cassa di previdenza, non possono complessivamente  superare
          tra entrambi i genitori il limite complessivo di nove mesi. 
                5. Salvo quanto previsto al comma 6,  il  trattamento
          economico di cui al comma 4 e' corrisposto a condizione che
          risultino accreditate almeno tre mensilita' della  predetta
          contribuzione  maggiorata  nei   dodici   mesi   precedenti
          l'inizio  del  periodo  indennizzabile.   L'indennita'   e'
          calcolata,    per    ciascuna    giornata    del    periodo
          indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del  reddito
          di lavoro relativo alla predetta  contribuzione,  calcolato
          ai sensi dell'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. 
                6. Il trattamento economico per i periodi di  congedo
          parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino e'
          corrisposto, a prescindere dal  requisito  contributivo  di
          cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori  di
          cui  al  comma  4  che  abbiano  titolo  all'indennita'  di
          maternita' o paternita'.  In  tale  caso,  l'indennita'  e'
          calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito  preso
          a riferimento  per  la  corresponsione  dell'indennita'  di
          maternita' o paternita'. 
                7. Le disposizioni di cui  ai  commi  4,  5  e  6  si
          applicano  anche  nei  casi  di  adozione   o   affidamento
          preadottivo. 
                7-bis.  Il  rifiuto,   l'opposizione   o   l'ostacolo
          all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di  cui  ai
          commi 4, 6 e 7, ove rilevati nei due anni antecedenti  alla
          richiesta della certificazione della parita' di  genere  di
          cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo  11  aprile
          2006, n. 198, o di analoghe certificazioni  previste  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   nei   rispettivi
          ordinamenti,   impediscono   al   datore   di   lavoro   il
          conseguimento delle stesse certificazioni. 
                8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi. 
                9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  da
          4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro  per  l'anno  2017,
          5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per
          l'anno 2019, 5,14 milioni di euro  per  l'anno  2020,  5,24
          milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, 5,45 milioni di euro  per  l'anno  2023,  5,57
          milioni di euro per l'anno 2024  e  5,68  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2025,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 25, comma 3. 
                10. Per gli iscritti alla Gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, i periodi di malattia, certificata come conseguente  a
          trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi
          patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque
          comportino una inabilita' lavorativa temporanea del 100 per
          cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. 
                11. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          10, valutati in 0,36 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2017, si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  25,
          comma 3.». 
                «Art. 18 (Lavoro agile). -  1.  Le  disposizioni  del
          presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
          e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
          promuovono il lavoro agile quale  modalita'  di  esecuzione
          del  rapporto  di  lavoro  subordinato  stabilita  mediante
          accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
          fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
          di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di  strumenti
          tecnologici per lo svolgimento  dell'attivita'  lavorativa.
          La  prestazione  lavorativa  viene   eseguita,   in   parte
          all'interno di locali  aziendali  e  in  parte  all'esterno
          senza una postazione fissa, entro i soli limiti  di  durata
          massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,
          derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 
                2.  Il  datore  di  lavoro  e'   responsabile   della
          sicurezza  e  del  buon   funzionamento   degli   strumenti
          tecnologici assegnati  al  lavoratore  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' lavorativa. 
                3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
          quanto compatibili,  anche  nei  rapporti  di  lavoro  alle
          dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  secondo  le
          direttive emanate anche ai  sensi  dell'articolo  14  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta  salva  l'applicazione
          delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali
          rapporti. 
                3-bis. I datori di  lavoro  pubblici  e  privati  che
          stipulano accordi per  l'esecuzione  della  prestazione  di
          lavoro in modalita'  agile  sono  tenuti  in  ogni  caso  a
          riconoscere priorita'  alle  richieste  di  esecuzione  del
          rapporto di  lavoro  in  modalita'  agile  formulate  dalle
          lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a  dodici  anni
          di eta' o senza alcun limite di eta' nel caso di  figli  in
          condizioni di disabilita' ai sensi dell'articolo  3,  comma
          3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorita'
          e'  riconosciuta  da  parte  del  datore  di  lavoro   alle
          richieste dei lavoratori con disabilita' in  situazione  di
          gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104 o  che  siano  caregivers  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore  che  richiede
          di fruire del lavoro  agile  non  puo'  essere  sanzionato,
          demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad  altra
          misura organizzativa avente  effetti  negativi,  diretti  o
          indiretti, sulle condizioni  di  lavoro.  Qualunque  misura
          adottata  in  violazione  del  precedente  periodo  e'   da
          considerarsi  ritorsiva  o  discriminatoria  e,   pertanto,
          nulla. 
                3-ter. Il rifiuto, l'opposizione  o  l'ostacolo  alla
          fruizione del lavoro agile,  secondo  quanto  disposto  dal
          comma 3-bis, ove rilevati nei  due  anni  antecedenti  alla
          richiesta della certificazione della parita' di  genere  di
          cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo  11  aprile
          2006, n. 198 o di analoghe  certificazioni  previste  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   nei   rispettivi
          ordinamenti,   impediscono   al   datore   di   lavoro   il
          conseguimento delle stesse certificazioni. 
                4. Gli incentivi di carattere fiscale e  contributivo
          eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi  di
          produttivita' ed efficienza  del  lavoro  subordinato  sono
          applicabili  anche  quando   l'attivita'   lavorativa   sia
          prestata in modalita' di lavoro agile. 
                5. Agli adempimenti di cui al  presente  articolo  si
          provvede senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.».