Art. 5 
 
       Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  4,  dopo  la  parola  «coniuge»  sono  inserite  le
seguenti: «la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1,  comma
20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il  convivente  di  fatto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge»; 
    b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis.  La  lavoratrice  o  il  lavoratore  che  richiede   la
trasformazione del contratto, ai sensi dei commi  4  e  5,  non  puo'
essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o  sottoposto
ad altra misura organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti  o
indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura  adottata  in
violazione del precedente periodo  e'  da  considerarsi  ritorsiva  o
discriminatoria e, pertanto, nulla.». 
      5-ter. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5
e 5-bis, ove rilevata nei due anni antecedenti alla  richiesta  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto-legislativo  11  aprile  2006,  n.   198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,   impedisce   al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          15  giugno  2015,  n.  81,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.  8  (Trasformazione  del  rapporto).  -  1.  Il
          rifiuto del lavoratore di trasformare il  proprio  rapporto
          di lavoro a tempo pieno in rapporto  a  tempo  parziale,  o
          viceversa,   non   costituisce   giustificato   motivo   di
          licenziamento. 
                2. Su accordo delle parti risultante da atto  scritto
          e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          pieno in rapporto a tempo parziale. 
                3. I lavoratori del settore pubblico  e  del  settore
          privato affetti da patologie oncologiche nonche'  da  gravi
          patologie cronico-degenerative ingravescenti, per  i  quali
          residui una  ridotta  capacita'  lavorativa,  eventualmente
          anche  a  causa  degli  effetti  invalidanti   di   terapie
          salvavita, accertata da una  commissione  medica  istituita
          presso l'azienda unita' sanitaria  locale  territorialmente
          competente, hanno diritto alla trasformazione del  rapporto
          di lavoro a tempo pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale.  A
          richiesta del lavoratore il  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          parziale e' trasformato nuovamente in rapporto di lavoro  a
          tempo pieno. 
                4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie
          cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il  coniuge,
          la parte di un'unione civile di cui all'articolo  1,  comma
          20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o  il  convivente  di
          fatto ai sensi dell'articolo 1, comma  36,  della  medesima
          legge,  i  figli  o  i  genitori  del  lavoratore  o  della
          lavoratrice, nonche' nel caso in cui  il  lavoratore  o  la
          lavoratrice assista una persona  convivente  con  totale  e
          permanente  inabilita'  lavorativa  con   connotazione   di
          gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, che abbia necessita'  di  assistenza
          continua in quanto  non  in  grado  di  compiere  gli  atti
          quotidiani della vita, e' riconosciuta la  priorita'  nella
          trasformazione del contratto di lavoro  da  tempo  pieno  a
          tempo parziale. 
                5. In  caso  di  richiesta  del  lavoratore  o  della
          lavoratrice, con figlio convivente di eta' non superiore  a
          tredici anni o con figlio convivente portatore di  handicap
          ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104  del  1992,  e'
          riconosciuta  la   priorita'   nella   trasformazione   del
          contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
                5-bis. La lavoratrice o il lavoratore che richiede la
          trasformazione del contratto, ai sensi dei commi 4 e 5, non
          puo'   essere   sanzionato,    demansionato,    licenziato,
          trasferito  o  sottoposto  ad  altra  misura  organizzativa
          avente  effetti  negativi,  diretti  o   indiretti,   sulle
          condizioni  di  lavoro.  Qualunque   misura   adottata   in
          violazione  del  precedente  periodo  e'  da   considerarsi
          ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. 
                5-ter. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi  3,  4,  5  e  5-bis,  ove  rilevata  nei  due   anni
          antecedenti  alla  richiesta  della  certificazione   della
          parita' di genere di cui all'articolo 46-bis  del  decreto-
          legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  o   di   analoghe
          certificazioni previste  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di
          lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni. 
                6. Il lavoratore il cui rapporto sia  trasformato  da
          tempo pieno in tempo  parziale  ha  diritto  di  precedenza
          nelle  assunzioni  con  contratto   a   tempo   pieno   per
          l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di  pari
          livello e categoria legale rispetto a  quelle  oggetto  del
          rapporto di lavoro a tempo parziale. 
                7. Il lavoratore puo' chiedere, per una  sola  volta,
          in luogo del  congedo  parentale  od  entro  i  limiti  del
          congedo ancora spettante ai sensi del Capo  V  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto  a  tempo
          parziale, purche' con una riduzione d'orario non  superiore
          al 50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar  corso
          alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 
                8.  In  caso  di  assunzione  di  personale  a  tempo
          parziale il datore di lavoro e' tenuto a  darne  tempestiva
          informazione al personale gia' dipendente  con  rapporto  a
          tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso
          ambito comunale, anche mediante  comunicazione  scritta  in
          luogo accessibile a tutti nei  locali  dell'impresa,  ed  a
          prendere in considerazione le domande di  trasformazione  a
          tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.».