Art. 6 
 
              Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53 
 
  1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 4,
e'  aggiunto  il  seguente:  «4-ter.  Il  rifiuto,  l'opposizione   o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui  al
presente  articolo,  ove  rilevati  nei  due  anni  antecedenti  alla
richiesta  della  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o
di analoghe certificazioni previste dalle regioni  e  dalle  province
autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di  lavoro
il conseguimento delle stesse certificazioni». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 4 della citata legge 8 marzo 2000,
          n. 53, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 4 (Congedi per eventi e cause  particolari).  -
          1. La lavoratrice e  il  lavoratore  hanno  diritto  ad  un
          permesso retribuito di tre giorni  lavorativi  all'anno  in
          caso di decesso  o  di  documentata  grave  infermita'  del
          coniuge o di un  parente  entro  il  secondo  grado  o  del
          convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore
          o la lavoratrice risulti da certificazione  anagrafica.  In
          alternativa, nei casi di documentata grave  infermita',  il
          lavoratore e  la  lavoratrice  possono  concordare  con  il
          datore  di  lavoro  diverse   modalita'   di   espletamento
          dell'attivita' lavorativa. 
                2. I  dipendenti  di  datori  di  lavoro  pubblici  o
          privati possono richiedere, per gravi e documentati  motivi
          familiari, fra i quali le patologie  individuate  ai  sensi
          del  comma  4,  un  periodo  di  congedo,  continuativo   o
          frazionato, non superiore a due anni. Durante tale  periodo
          il dipendente conserva il posto di lavoro, non  ha  diritto
          alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di
          attivita'  lavorativa.  Il   congedo   non   e'   computato
          nell'anzianita' di servizio ne' ai fini  previdenziali;  il
          lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
          dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri  della
          prosecuzione volontaria. 
                3. I contratti collettivi disciplinano  le  modalita'
          di partecipazione agli eventuali corsi  di  formazione  del
          personale  che  riprende  l'attivita'  lavorativa  dopo  la
          sospensione di cui al comma 2. 
                4. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   legge,   il   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, con proprio decreto, di concerto  con
          i Ministri della sanita', del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  e  per  le  pari   opportunita',   provvede   alla
          definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui
          al presente articolo,  all'individuazione  delle  patologie
          specifiche   ai   sensi   del   comma   2,   nonche'   alla
          individuazione  dei  criteri  per  la  verifica   periodica
          relativa  alla  sussistenza  delle  condizioni   di   grave
          infermita' dei soggetti di cui al comma 1. 
                4-bis. La lavoratrice madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre,  anche  adottivi,  o,   dopo   la   loro
          scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle  conviventi  di
          soggetto con handicap in  situazione  di  gravita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.
          104, accertata ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,  della
          legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a
          fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3,
          della predetta legge n. 104 del 1992 per  l'assistenza  del
          figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al  comma
          2  del  presente  articolo  entro  sessanta  giorni   dalla
          richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
          diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
          retribuzione  e  il  periodo   medesimo   e'   coperto   da
          contribuzione figurativa; l'indennita' e  la  contribuzione
          figurativa spettano fino ad un importo complessivo  massimo
          di lire 70 milioni annue per il congedo di durata  annuale.
          Detto  importo  e'  rivalutato  annualmente,  a   decorrere
          dall'anno 2002, sulla  base  della  variazione  dell'indice
          ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e
          impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro
          secondo le modalita' previste  per  la  corresponsione  dei
          trattamenti economici di maternita'.  I  datori  di  lavoro
          privati, nella denuncia contributiva, detraggono  l'importo
          dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali
          dovuti all'ente previdenziale competente. Per i  dipendenti
          dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli  per
          i quali non e' prevista l'assicurazione per le  prestazioni
          di maternita', l'indennita' di cui  al  presente  comma  e'
          corrisposta con le modalita'  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  febbraio  1980,  n.  33.  Il
          congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente
          da entrambi i genitori, anche adottivi, non  puo'  superare
          la durata complessiva di due anni; durante  il  periodo  di
          congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici
          di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
          fatte salve le disposizioni di cui  ai  commi  5  e  6  del
          medesimo articolo. 
                4-ter.  Il  rifiuto,   l'opposizione   o   l'ostacolo
          all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di  cui  al
          presente articolo, ove rilevati nei  due  anni  antecedenti
          alla richiesta della certificazione della parita' di genere
          di cui  all'articolo  46-bis  del  decreto  legislativo  11
          aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni  previste
          dalle regioni e  dalle  province  autonome  nei  rispettivi
          ordinamenti,   impediscono   al   datore   di   lavoro   il
          conseguimento delle stesse certificazioni.».