Art. 7 Interventi per la promozione delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza 1. Al fine di migliorare la conoscibilita' della normativa e degli strumenti di sostegno della genitorialita' e delle attivita' di cura, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, attiva specifici servizi digitali per l'informazione e l'accesso ai congedi e ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilita' di cura. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della salute e con i Ministri delegati per gli affari regionali, per le pari opportunita' e la famiglia e per le disabilita', adotta iniziative di carattere informativo per accrescere la conoscenza e promuovere l'utilizzo dei congedi e permessi disciplinati dal presente decreto legislativo, provvedendo altresi' ad assicurare che le Aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i servizi socio-sanitari e anagrafici forniscano informazioni complete, accessibili e tempestive in merito all'esistenza e alle modalita' di fruizione degli stessi. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.