Art. 7 
 
        Interventi per la promozione delle misure a sostegno 
             dei genitori e dei prestatori di assistenza 
 
  1. Al fine di migliorare la conoscibilita' della normativa e  degli
strumenti di sostegno della genitorialita' e delle attivita' di cura,
entro diciotto mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dei
progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, attiva specifici
servizi digitali per l'informazione  e  l'accesso  ai  congedi  e  ai
permessi disponibili per i lavoratori con responsabilita' di cura. 
  2. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche  sociali,  dell'interno,  della
salute e con i Ministri delegati per gli  affari  regionali,  per  le
pari  opportunita'  e  la  famiglia  e  per  le  disabilita',  adotta
iniziative di carattere informativo per accrescere  la  conoscenza  e
promuovere  l'utilizzo  dei  congedi  e  permessi  disciplinati   dal
presente decreto legislativo, provvedendo altresi' ad assicurare  che
le Aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  i  servizi
socio-sanitari  e  anagrafici   forniscano   informazioni   complete,
accessibili e tempestive in merito all'esistenza e alle modalita'  di
fruizione degli stessi. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.