Art. 8 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. L'Istituto nazionale per  l'analisi  delle  politiche  pubbliche
(INAPP) presenta annualmente,  anche  sulla  base  dei  dati  forniti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e  al  Parlamento,  una  relazione  concernente  la  fruizione  degli
istituti  oggetto  del  presente  decreto  legislativo,  al  fine  di
consentirne  il  monitoraggio  e  la  valutazione,  con   particolare
riguardo agli impatti sulla parita' di genere nel mercato del  lavoro
e sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei
carichi  di  cura.  La  relazione  comprende,  altresi'  uno   studio
sull'interazione   tra   i   diversi   tipi   di   congedo   previsti
dall'ordinamento, tra cui il congedo di adozione  ed  i  congedi  per
motivi familiari riconosciuti ai lavoratori autonomi. 
  2. Con l'accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,
n.  241,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche  (INAPP)
definiscono ulteriori contenuti della relazione di cui  al  comma  1,
anche con riferimento ai criteri e alle modalita' di  monitoraggio  e
alle tempistiche. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle  attivita'  previste  dai  commi  1  e  2
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto  1990,  n.
          241, cosi' recita: 
                «Art. 15 (Accordi fra pubbliche  amministrazioni).  -
          1. Anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'art.  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
                2.  Per  detti  accordi  si  osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
                2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.».