Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 del presente  decreto,
valutati in 96,2 milioni di euro per l'anno 2022,  197,4  milioni  di
euro per l'anno 2023, 202,1 milioni di euro per  l'anno  2024,  206,8
milioni di euro per l'anno 2025, 211,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 216,6 milioni di euro per l'anno 2027, 221,8  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 226,9 milioni di euro per l'anno 2029, 232,4 milioni
di euro per l'anno 2030 e in 237,4 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2031 si provvede quanto a: 
    a) 20,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42,3 milioni di euro per
l'anno 2023, 43,4 milioni di euro per l'anno 2024,  44,5  milioni  di
euro per l'anno 2025, 45,4 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  46,7
milioni di euro per l'anno 2027, 48,0  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 49,l milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro  per
l'anno 2030 e a 51,3 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il  recepimento
della normativa europea di cui all'articolo  41-bis  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
    b) 75,8 milioni di euro per l'anno 2022, 155,1  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 158,7 milioni di euro per l'anno 2024, 162,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 166,0 milioni di euro per l'anno 2026, 169,9
milioni di euro per l'anno 2027, 173,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 177,8 milioni di euro per l'anno 2029, 181,9  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e a 186,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031 mediante le economie derivanti dall'articolo 10. 
  2. L'INPS effettua il  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dalle
disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto fornendo
le relative informazioni al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche  ai  fini
dell'applicazione di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 41-bis  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  -  1.  Al  fine  di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
                3. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il testo del comma 12 dell'art.  17  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, cosi' recita: 
                «12. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sulla  base  delle  informazioni  trasmesse  dai  Ministeri
          competenti, provvede al monitoraggio degli oneri  derivanti
          dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di  cui  al
          comma 1, al fine di prevenire  l'eventuale  verificarsi  di
          scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle
          previsioni.».