Art. 2 
 
        Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente 
               della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 
 
  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-bis.  La
dotazione organica di ciascuna  sezione  di  controllo  di  cui  alle
tabelle A e C allegate al presente decreto  include  due  consiglieri
nominati con le  modalita'  e  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo unico del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 1977, n. 385 e dalle  conseguenti  disposizioni  regolamentari
del Consiglio di presidenza,  concernenti  i  consiglieri  di  nomina
governativa,  sulla  base  di  designazione,   rispettivamente,   del
Consiglio della Provincia  autonoma  di  Trento  e  di  quello  della
Provincia autonoma di Bolzano. La nomina a consigliere ai  sensi  del
presente comma ha effetto fino al collocamento a riposo dello stesso.
L'assegnazione alla sezione di prima nomina ha la durata minima di 10
anni. Alla scadenza, i consiglieri nominati  ai  sensi  del  presente
articolo possono essere assegnati esclusivamente ad altra sezione  di
controllo con carenza di organico avente sede a Trento e  a  Bolzano,
salvo quanto previsto dall'articolo 38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi  consiglieri  non
possono accedere al ruolo di presidente di sezione.»; 
    b) dopo il  comma  1-bis  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-ter.  I
presidenti delle sezioni di controllo assicurano  che  le  rispettive
deliberazioni  siano  adottate  in  composizione  collegiale  con  la
presenza di almeno tre magistrati,  nella  quale  siano  presenti  in
minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel  caso  di
cui all'articolo 10 il presidente del collegio composto dalle sezioni
riunite regionali assicura che le  deliberazioni  siano  adottate  in
composizione collegiale con la presenza di almeno cinque  magistrati,
nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai  sensi
del comma 1-bis.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  305  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 17 - 1. Per far fronte a straordinarie esigenze
          di funzionamento delle sezioni  della  Corte  dei  conti  e
          della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente
          della  Corte  stessa  puo'  provvedere  con  le  necessarie
          assegnazioni di magistrati,  preferibilmente  a  conoscenza
          della  lingua  tedesca.  Tali  assegnazioni   non   possono
          superare la durata di un anno. 
                1-bis- La dotazione organica di ciascuna  sezione  di
          controllo di cui alle tabelle A e C  allegate  al  presente
          decreto include due consiglieri nominati con le modalita' e
          in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio  1977,  n.
          385 e  dalle  conseguenti  disposizioni  regolamentari  del
          Consiglio  di  presidenza,  concernenti  i  consiglieri  di
          nomina   governativa,   sulla   base    di    designazione,
          rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma  di
          Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano.  La
          nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto
          fino al collocamento a riposo dello stesso.  L'assegnazione
          alla sezione di prima nomina ha  la  durata  minima  di  10
          anni. Alla scadenza, i consiglieri nominati  ai  sensi  del
          presente articolo possono essere  assegnati  esclusivamente
          ad altra sezione  di  controllo  con  carenza  di  organico
          avente sede a Trento e a  Bolzano,  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  38  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli  stessi  consiglieri
          non possono accedere al ruolo di presidente di sezione. 
                1-ter.  I  presidenti  delle  sezioni  di   controllo
          assicurano che le rispettive deliberazioni  siano  adottate
          in composizione collegiale con la presenza  di  almeno  tre
          magistrati,  nella  quale  siano  presenti   in   minoranza
          magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel  caso  di
          cui all'articolo 10 il  presidente  del  collegio  composto
          dalle   sezioni   riunite   regionali   assicura   che   le
          deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con
          la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale  siano
          presenti in minoranza  magistrati  nominati  ai  sensi  del
          comma 1-bis.».