Art. 4 Disposizione transitoria 1. Le disposizioni di cui al secondo periodo e seguenti dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, come modificato dal comma 1, lettera a) dell'articolo 2, sono applicabili ai consiglieri nominati e in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, nel testo vigente antecedentemente alla medesima data. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere vincolante del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente della sezione di controllo interessata.