Art. 4 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  secondo   periodo   e   seguenti
dell'articolo 17, comma  1-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 305 del 1988, come modificato dal comma 1,  lettera  a)
dell'articolo 2,  sono  applicabili  ai  consiglieri  nominati  e  in
servizio alla data di entrata in  vigore  del  presente  articolo  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 305 del 1988, nel testo vigente  antecedentemente  alla
medesima data. A tal fine si  provvede  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica,  previo  parere  vincolante   del   Consiglio   di
presidenza della Corte dei conti, su proposta  del  presidente  della
sezione di controllo interessata.