Art. 10 Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali 1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' elevato a 120 euro. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Note all'art. 10: - Si riporta il comma 15 dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48: «15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennita' economiche di malattia e maternita' sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a euro 100.».