Art. 10 
 
Importo massimo della retribuzione giornaliera  riconosciuta  a  fini
                            assistenziali 
 
  1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio  2022,  l'importo  di  cui
all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
e' elevato a 120 euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il comma 15 dell'art. 6 del  decreto-legge
          30 dicembre  1987,  n.  536  (Fiscalizzazione  degli  oneri
          sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
          interventi per settori in  crisi  e  norme  in  materia  di
          organizzazione dell'INPS), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48: 
                «15.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1986,   per   i
          lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b)  del
          decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  182,  i  contributi
          per le prestazioni del Servizio sanitario  nazionale  ed  i
          contributi e le prestazioni per le indennita' economiche di
          malattia e maternita' sono calcolati su un importo  massimo
          della retribuzione giornaliera pari a euro 100.».