Art. 11 
 
                Tirocini formativi e di orientamento 
         per giovani diplomati presso istituti professionali 
 
  1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei  giovani
con diploma di istruzione  secondaria  superiore,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   possono   promuovere
l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni  con  gli  operatori  del  settore
della moda e dello spettacolo,  in  favore  di  giovani  che  abbiano
conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore  presso  gli
istituti professionali con indirizzo servizi culturali e  spettacolo.
Si applicano le linee guida di cui all'accordo concluso  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  di  cui  all'articolo  1,
comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il comma 721 dell'art. 1  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024): 
                «721. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, il  Governo  e  le  regioni
          concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, un accordo per la  definizione  di  linee-guida
          condivise  in  materia  di  tirocini  diversi   da   quelli
          curriculari, sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) revisione della disciplina, secondo criteri  che
          ne circoscrivano l'applicazione in favore di  soggetti  con
          difficolta' di inclusione sociale; 
                  b)  individuazione  degli  elementi   qualificanti,
          quali  il  riconoscimento  di  una  congrua  indennita'  di
          partecipazione,  la  fissazione  di  una   durata   massima
          comprensiva di  eventuali  rinnovi  e  limiti  numerici  di
          tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa; 
                  c)  definizione   di   livelli   essenziali   della
          formazione  che  prevedano  un  bilancio  delle  competenze
          all'inizio  del  tirocinio  e  una   certificazione   delle
          competenze alla sua conclusione; 
                  d)   definizione   di   forme   e   modalita'    di
          contingentamento  per  vincolare  l'attivazione  di   nuovi
          tirocini all'assunzione di una quota minima di  tirocinanti
          al termine del periodo di tirocinio; 
                  e)  previsione  di  azioni  e  interventi  volti  a
          prevenire e  contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,
          anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita'
          con cui il tirocinante presta la propria attivita'.».