Art. 12 
 
               Disposizioni concernenti il Fondo unico 
                          per lo spettacolo 
 
  1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1  della
legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio  integrativo
riguardante la promozione dell'equilibrio di genere. 
  2. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1  della
legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio  integrativo
riguardante il riconoscimento di una premialita' per  le  istituzioni
che  impiegano,  nelle  rappresentazioni  liriche,  giovani   talenti
italiani in misura pari ad almeno  il  75  per  cento  degli  artisti
scritturati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 luglio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Franceschini,    Ministro     della
                                  cultura 
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile  1985,
          n. 163 si veda nelle note all'art. 5.