Art. 3 
 
           Registro nazionale dei professionisti operanti 
                    nel settore dello spettacolo 
 
  1. E' istituito presso  il  Ministero  della  cultura  il  registro
nazionale dei lavoratori di cui  all'articolo  3,  primo  comma,  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  1952,
n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni
secondo le categorie professionali ivi previste. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  cultura,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentite la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le
associazioni professionali  dei  lavoratori  e  degli  operatori  del
settore, sono stabiliti i  requisiti  e  definite  le  modalita'  per
l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. 
  3. Il registro e' pubblicato nel sito  internet  istituzionale  del
Ministero della cultura. 
  4. L'iscrizione al registro di  cui  al  comma  1  non  costituisce
condizione per l'esercizio delle attivita' professionali  di  cui  al
citato articolo 3, primo comma,  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 
  5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere  le  istituzioni
scolastiche pubbliche  al  fine  di  individuare  professionisti  che
possano supportare la  realizzazione  di  attivita'  extracurriculari
deliberate dai competenti organi collegiali  e  inserite  nell'ambito
del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3  del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275. 
  6. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art.  3,  primo  comma,  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio  1947,  n.  708  (Disposizioni  concernenti   l'Ente
          nazionale di previdenza e di assistenza  per  i  lavoratori
          dello spettacolo),  ratificato,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 1952, n. 2388: 
                «Art. 3. - Sono obbligatoriamente  iscritti  all'Ente
          tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
          nazionalita': 
                  1) artisti lirici; 
                  2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta'  ed
          attrazioni,  cantanti  di  musica  leggera,   presentatori,
          disc-jockey ed animatori in  strutture  ricettive  connesse
          all'attivita' turistica; 
                  3) attori e  generici  cinematografici,  attori  di
          doppiaggio cinematografico; 
                  4)   registi    e    sceneggiatori    teatrali    e
          cinematografici, aiuto registi, dialoghisti  ed  adattatori
          cinetelevisivi; 
                  5) organizzatori  generali,  direttori,  ispettori,
          segretari   di   produzione   cinematografica,    cassieri,
          segretari di edizione; 
                  6) direttori di scena e doppiaggio; 
                  7) direttori d'orchestra e sostituti; 
                  8)   concertisti    e    professori    d'orchestra,
          orchestrali e bandisti; 
                  9)  tersicorei,  coristi,   ballerini,   figuranti,
          indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 
                  10) amministratori di formazioni artistiche; 
                  11)  tecnici  del  montaggio,  del   suono,   dello
          sviluppo e stampa; 
                  12)  operatori   di   ripresa   cinematografica   e
          televisiva, aiuto operatori e maestranze  cinematografiche,
          teatrali e radio televisive; 
                  13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti
          teatrali e cinematografici; 
                  14) truccatori e parrucchieri; 
                  15)    macchinisti     pontaroli,     elettricisti,
          attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 
                  16) sarti; 
                  17) pittori, stuccatori e formatori; 
                  18) artieri ippici; 
                  19) operatori di cabine, di sale cinematografiche; 
                  20) impiegati amministrativi e  tecnici  dipendenti
          dagli enti e imprese esercenti pubblici  spettacoli,  dalle
          imprese radiofoniche  e  televisive,  dalle  imprese  della
          produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo
          e  stampa;  maschere,  custodi  e  personale   di   pulizia
          dipendente dagli enti ed imprese soprannominati; 
                  21) impiegati ed operai dipendenti  dalle  case  da
          gioco, dagli ippodromi e  dalle  scuderie  dei  cavalli  da
          corsa  e  dai  cinodromi;  prestatori  d'opera  addetti  ai
          totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli
          ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le
          agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti
          dalle imprese di spettacoli viaggianti; 
                  22) calciatori ed allenatori di calcio; 
                  23) lavoratori dipendenti dalle  imprese  esercenti
          il noleggio e la distribuzione dei films; 
                  23-bis)  lavoratori  autonomi  esercenti  attivita'
          musicali.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8   marzo   1999,   n.   275
          (Regolamento recante norme in materia  di  autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L.  15
          marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta  formativa).  -
          1.  Ogni  istituzione   scolastica   predispone,   con   la
          partecipazione  di  tutte  le  sue  componenti,  il   piano
          triennale dell'offerta formativa,  rivedibile  annualmente.
          Il  piano  e'   il   documento   fondamentale   costitutivo
          dell'identita' culturale e  progettuale  delle  istituzioni
          scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  curricolare,
          extracurricolare, educativa e organizzativa che le  singole
          scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
                2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed
          educativi  dei  diversi  tipi   e   indirizzi   di   studi,
          determinati a livello nazionale  a  norma  dell'art.  8,  e
          riflette le esigenze del  contesto  culturale,  sociale  ed
          economico  della  realta'  locale,  tenendo   conto   della
          programmazione territoriale  dell'offerta  formativa.  Esso
          comprende e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,
          anche di gruppi  minoritari,  valorizza  le  corrispondenti
          professionalita' e indica gli insegnamenti e le  discipline
          tali da coprire: 
                  a) il fabbisogno dei posti  comuni  e  di  sostegno
          dell'organico dell'autonomia, sulla base del  monte  orario
          degli insegnamenti, con riferimento  anche  alla  quota  di
          autonomia dei curricoli  e  agli  spazi  di  flessibilita',
          nonche'  del  numero  di  alunni  con  disabilita',   ferma
          restando la possibilita' di istituire posti di sostegno  in
          deroga nei limiti delle  risorse  previste  a  legislazione
          vigente; 
                  b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento
          dell'offerta formativa. 
                3. Il piano indica altresi' il fabbisogno relativo ai
          posti del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,
          nel rispetto dei  limiti  e  dei  parametri  stabiliti  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto  di  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 334, della  legge  23  dicembre
          2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di
          attrezzature materiali, nonche' i  piani  di  miglioramento
          dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,
          n. 80. 
                4. Il piano e' elaborato  dal  collegio  dei  docenti
          sulla base degli indirizzi per le attivita' della scuola  e
          delle scelte di gestione e di amministrazione definiti  dal
          dirigente scolastico. Il piano e' approvato  dal  consiglio
          d'istituto. 
                5.  Ai  fini  della  predisposizione  del  piano,  il
          dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con  gli
          enti  locali  e  con  le  diverse  realta'   istituzionali,
          culturali, sociali ed economiche operanti  nel  territorio;
          tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri  formulati
          dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
          scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.».