Art. 5 
 
                    Osservatorio dello spettacolo 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  le  iniziative  nel   settore   dello
spettacolo, anche mediante la  disponibilita'  di  informazioni,  nel
rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilita', e'
istituito presso il  Ministero  della  cultura  l'Osservatorio  dello
spettacolo. 
  2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel  proprio  sito  internet
istituzionale: 
    a) i dati aggiornati e le notizie  relativi  all'andamento  delle
attivita' di  spettacolo,  nelle  sue  diverse  forme,  in  Italia  e
all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le  fondazioni
lirico-sinfoniche; 
    b) gli elementi di conoscenza sulla spesa  annua  complessiva  in
Italia,  compresa  quella  delle  regioni  e  degli  enti  locali,  e
all'estero,  destinata  al  sostegno   e   all'incentivazione   dello
spettacolo; 
    c) informazioni relative alla normativa in materia di  condizioni
di lavoro, mobilita', disoccupazione, previdenza e assistenza,  anche
sanitaria, per i lavoratori  e  i  professionisti  dello  spettacolo,
nonche' informazioni sui datori di lavoro o i prestatori  di  servizi
che assumono tali lavoratori e professionisti; 
    d) informazioni concernenti le procedure per  l'organizzazione  e
lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e  all'estero,  anche  con
riferimento alle aree  pubbliche  attrezzate  e  disponibili  per  le
installazioni delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; 
    e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro  e
le relative  evoluzioni,  con  particolare  riferimento  all'utilizzo
delle diverse tipologie contrattuali. 
  3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei  dati
e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare
le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli
settori  nei  mercati  nazionali  e  internazionali.   L'Osservatorio
promuove altresi' il coordinamento con le attivita' degli osservatori
istituiti dalle regioni con finalita'  analoghe,  anche  al  fine  di
favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative  scientifiche
in tema di promozione nel settore dello spettacolo. 
  4.  L'Osservatorio  provvede   alla   realizzazione   del   Sistema
informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono  tutti  i
sistemi informativi esistenti,  aventi  carattere  di  affidabilita',
tracciabilita' e continuita' delle fonti di dati. 
  5. Presso l'Osservatorio e' istituita una Commissione  tecnica  che
provvede  alla  tenuta  del  registro  nazionale  dei  professionisti
operanti nel settore dello spettacolo,  di  cui  all'articolo  3.  Ai
componenti della Commissione tecnica non spettano  compensi,  gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  o   altri   emolumenti   comunque
denominati. 
  6.   La   composizione   e   le    modalita'    di    funzionamento
dell'Osservatorio sono definite con uno o piu' decreti  del  Ministro
della cultura, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari  competenti  per  materia,  che  si  pronunciano   entro
quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi
i quali i decreti possono  essere  adottati  anche  in  mancanza  del
parere. Con  i  medesimi  decreti  sono  stabilite  le  modalita'  di
raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma  2  e  di
tenuta del registro di cui al comma  5,  le  modalita'  operative  di
realizzazione,  gestione  e  funzionamento  del  Sistema  informativo
nazionale dello spettacolo, nonche' la composizione e le modalita' di
funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione
tecnica di cui al comma 5. 
  7. L'Osservatorio puo' avvalersi di esperti nel numero  massimo  di
dieci per un compenso  annuo  complessivo  pari  ad  euro  7.000  pro
capite,  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e  contributivi  a  carico
dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di  collaborazione  con
enti pubblici  e  privati.  L'Osservatorio  puo'  altresi'  stipulare
convenzioni con le universita' e le istituzioni  di  alta  formazione
artistica,  musicale  e  coreutica,  al  fine  di  ospitare  tirocini
formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o
post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8  luglio  2005,  n.  212.
Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo
essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali. 
  8. Le spese  per  lo  svolgimento  dei  compiti  dell'Osservatorio,
nonche' per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui
al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo  spettacolo  di  cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
  9. Fino alla data di entrata in funzione  dell'Osservatorio,  sulla
base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione  l'osservatorio
di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere
dalla predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163,
e' abrogato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile
          1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato
          a favore dello spettacolo): 
                «Art. 1 (Fondo unico per lo  spettacolo).  -  Per  il
          sostegno finanziario ad  enti,  istituzioni,  associazioni,
          organismi ed imprese operanti nei settori  delle  attivita'
          cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi  e
          dello spettacolo viaggiante, nonche' per la  promozione  ed
          il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere  e
          rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero,  e'
          istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
          turismo  e  dello  spettacolo,  il  Fondo  unico   per   lo
          spettacolo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5,  della  legge  30
          aprile 1985, n. 163: 
                «Art.  5  (Osservatorio  dello  spettacolo).   -   E'
          istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e  programmazione
          del   Ministero   del   turismo   e    dello    spettacolo,
          l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di: 
                  a) raccogliere ed aggiornare  tutti  i  dati  e  le
          notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle  sue
          diverse forme, in Italia e all'estero; 
                  b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla
          spesa annua complessiva  in  Italia,  ivi  compresa  quella
          delle regioni e degli enti locali, e all'estero,  destinata
          al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; 
                  c) elaborare documenti di  raccolta  e  analisi  di
          tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee
          di tendenza  dello  spettacolo  nel  suo  complesso  e  dei
          singoli  settori  di   esso   sui   mercati   nazionali   e
          internazionali. 
                A questi fini, per esigenze particolari, il  Ministro
          del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi
          incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero
          complessivo di dieci in ciascun anno, della  collaborazione
          di esperti e di enti pubblici e privati. 
                Le spese per la dotazione di  mezzi  e  di  strumenti
          necessari allo svolgimento  dei  compiti  dell'osservatorio
          dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di  cui  al
          comma precedente, fanno carico al Fondo di cui  all'art.  1
          della presente legge.».