Art. 6 
 
                      Sistema nazionale a rete 
                 degli osservatori dello spettacolo 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  omogeneita'  ed  efficacia  all'azione
conoscitiva del settore dello  spettacolo  dal  vivo  e  di  supporto
pubblico alle relative attivita', e' istituito il Sistema nazionale a
rete  degli  osservatori  dello  spettacolo,  di  seguito  denominato
«Sistema nazionale»,  del  quale  fanno  parte  l'Osservatorio  dello
spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori regionali  dello
spettacolo, di cui all'articolo 7. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  cultura,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono definite le modalita' di coordinamento e  di  indirizzo
dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale.
Con il medesimo decreto sono stabiliti: 
    a) le modalita' operative  per  lo  svolgimento  di  attivita'  a
supporto degli osservatori regionali o in  collaborazione  con  essi,
nel territorio di rispettiva competenza; 
    b) le modalita', gli strumenti e i criteri  per  il  monitoraggio
delle  attivita'  dello  spettacolo,  nonche'  per  la  raccolta,  la
valutazione e l'analisi dei relativi dati,  anche  a  supporto  delle
attivita'  di  programmazione,  monitoraggio  e   valutazione   degli
interventi; 
    c) le modalita' operative di realizzazione  e  funzionamento  del
Sistema nazionale. 
  3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il  Ministro  della  cultura
trasmette una relazione sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente
dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei  ministri,  che
provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo
e' predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere  del
Consiglio superiore dello spettacolo. 
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente.