Art. 7 
 
               Osservatori regionali dello spettacolo 
 
  1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e  nei  limiti  delle
risorse  disponibili  a  legislazione   vigente,   le   regioni,   in
applicazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, prossimita'
ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di  cui
all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175,  quali  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117,   terzo   comma,   della
Costituzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: 
    a)  promuovono  l'istituzione  di  osservatori  regionali   dello
spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni
sulle attivita' dello spettacolo dal vivo; 
    b) verificano, anche attraverso gli osservatori  regionali  dello
spettacolo,  l'efficacia  dell'intervento  pubblico  nel   territorio
rispetto ai  risultati  conseguiti,  anche  attraverso  attivita'  di
monitoraggio e  valutazione,  in  collaborazione  con  l'Osservatorio
dello spettacolo; 
    c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori  regionali
dello spettacolo, anche con la partecipazione delle  province,  delle
citta' metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con  lo
Stato, le attivita' dello spettacolo dal vivo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art.  1  della  legge  22  novembre
          2017, n. 175 si veda nelle note all'art. 1.