Art. 8 
 
            Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori 
                          dello spettacolo 
 
  1. L'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, tramite  il  proprio  portale,  attiva  specifici  servizi  di
informazione e  comunicazione  in  favore  degli  iscritti  al  Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare  l'accesso
alle prestazioni e ai servizi telematici,  inclusa  la  consultazione
dell'estratto  conto  contributivo,  anche   con   riferimento   alle
attivita' svolte all'estero. 
  2. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1,
l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma  telematica,  un
canale  di  accesso  dedicato  denominato  «Sportello  unico  per  lo
spettacolo», anche al fine di semplificare l'accesso  al  certificato
di agibilita' da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese
o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale  o  sociale  o
quale attivita'  principale  la  produzione,  l'organizzazione  e  la
diffusione di spettacoli o lo  svolgimento  di  attivita'  pedagogica
collegata  al  mondo  dello  spettacolo  e  che  si  avvalgono  delle
prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30  aprile  1997,  n.
182. 
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1  della
legge 30 aprile 1985, n. 163. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 1,  lettere  a),  del
          decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182  si  veda  nelle
          note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile  1985,
          n. 163 si veda nelle note all'art. 5.