Art. 8 Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attivita' svolte all'estero. 2. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato «Sportello unico per lo spettacolo», anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilita' da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attivita' principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attivita' pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. 3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 si veda nelle note all'art. 5.