Art. 10
Condizioni relative alla fase di accumulo
1. Il finanziamento dei sottoconti italiani di PEPP puo' essere
attuato mediante il versamento di contributi a carico del
risparmiatore in PEPP, del datore di lavoro o del committente. Il
finanziamento da parte del datore di lavoro o del committente e'
consentito solo su base volontaria. Nel caso di soggetti fiscalmente
a carico, il finanziamento dei sottoconti italiani PEPP puo' essere
attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi
dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non
superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite
di euro 5.164,57 si tiene conto delle contribuzioni effettuate a
forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, nonche' delle quote accantonate dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all' articolo 105, comma 1, del
citato TUIR. I contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono
altresi' delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per la parte dei
contributi versati al PEPP che non hanno fruito della deduzione,
compresi quelli eccedenti il limite di cui al primo periodo, il
contribuente comunica al fornitore di PEPP, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto
alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella
dichiarazione dei redditi.
3. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone
sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma
2.
4. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007
e, limitatamente ai primi cinque anni di apertura del sottoconto
italiano, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di
apertura del sottoconto italiano, dedurre dal reddito complessivo
contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di apertura del
sottoconto italiano e comunque per un importo non superiore a
2.582,29 euro annui. Ai fini del calcolo dei predetti limiti
concorrono le deduzioni fruite con riferimento alla contribuzione
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.
5. La contribuzione al PEPP puo' proseguire volontariamente oltre
il raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, a condizione
che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione
per almeno un anno al sottoconto italiano. E' fatta salva la facolta'
del risparmiatore in PEPP di determinare autonomamente il momento di
fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 10. (Oneri deducibili) - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito
complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori
per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica
Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi
agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare,
in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di
restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito
complessivo dei periodi d'imposta successivi; in
alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati
in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi . Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai sottoconti
italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle
condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni
nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51,
comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che
si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516,
all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n.
517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993,
n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli
studenti universitari e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti
parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1,
se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5
si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata.".
- Si riporta il testo dell'articolo 105 del citato
testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 105. (Accantonamenti di quiescenza e previdenza)
- 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente
istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se
costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti,
sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i
fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive
sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le
modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e
nei due successivi.
3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e' deducibile nella misura
prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per
gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine
rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e
f).".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 16. (Contributo di solidarieta') - 1. Fermo
restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed
elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se
destinate a previdenza complementare, a carico del
lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore
di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalita'
di previdenza pensionistica complementare di cui
all'articolo 1, e' applicato il contributo di solidarieta'
previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del contributo di solidarieta'
di cui al comma 1:
a) e' finanziato, attraverso l'applicazione di una
aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia
istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della
gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il
rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da
parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di
fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione
coatta amministrativa ovvero di amministrazione
controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
b) e' destinato al finanziamento della COVIP l'importo
di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato
dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449; a tale fine e' autorizzata, a decorrere dall'anno
2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore
dell'INPS.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato testo
unico delle imposte sui redditi:
"Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia) - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o
affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e'
aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,
se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera
a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non
spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno
riferimento alle persone indicate nel presente articolo,
anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c)
del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.».