Art. 10 
 
              Condizioni relative alla fase di accumulo 
 
  1. Il finanziamento dei sottoconti italiani  di  PEPP  puo'  essere
attuato  mediante  il  versamento  di   contributi   a   carico   del
risparmiatore in PEPP, del datore di lavoro  o  del  committente.  Il
finanziamento da parte del datore di  lavoro  o  del  committente  e'
consentito solo su base volontaria. Nel caso di soggetti  fiscalmente
a carico, il finanziamento dei sottoconti italiani PEPP  puo'  essere
attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. 
  2. I contributi di  cui  al  comma  1  sono  deducibili,  ai  sensi
dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non
superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del  predetto  limite
di euro 5.164,57 si tiene  conto  delle  contribuzioni  effettuate  a
forme pensionistiche complementari di cui al  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, nonche' delle quote accantonate dal datore  di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all' articolo 105, comma 1,  del
citato TUIR. I contributi versati dal datore di  lavoro  usufruiscono
altresi' delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per la parte  dei
contributi versati al PEPP che  non  hanno  fruito  della  deduzione,
compresi quelli eccedenti il limite  di  cui  al  primo  periodo,  il
contribuente comunica al fornitore di  PEPP,  entro  il  31  dicembre
dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato  effettuato   il
versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto
alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella
dichiarazione dei redditi. 
  3. Per i contributi versati nell'interesse delle  persone  indicate
nell'articolo 12 del  TUIR,  che  si  trovino  nelle  condizioni  ivi
previste, spetta al soggetto nei confronti del  quale  dette  persone
sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle  persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma
2. 
  4. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007
e, limitatamente ai primi cinque  anni  di  apertura  del  sottoconto
italiano, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno  di
apertura del sottoconto italiano,  dedurre  dal  reddito  complessivo
contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla  differenza
positiva  tra  l'importo   di   25.822,85   euro   e   i   contributi
effettivamente  versati  nei  primi  cinque  anni  di  apertura   del
sottoconto italiano  e  comunque  per  un  importo  non  superiore  a
2.582,29  euro  annui.  Ai  fini  del  calcolo  dei  predetti  limiti
concorrono le deduzioni fruite  con  riferimento  alla  contribuzione
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252. 
  5. La contribuzione al PEPP puo' proseguire  volontariamente  oltre
il  raggiungimento  dell'eta'  pensionabile   prevista   dal   regime
obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, a  condizione
che alla data del pensionamento risulti effettuata  la  contribuzione
per almeno un anno al sottoconto italiano. E' fatta salva la facolta'
del risparmiatore in PEPP di determinare autonomamente il momento  di
fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  10.  (Oneri  deducibili)  -   1.   Dal   reddito
          complessivo si  deducono,  se  non  sono  deducibili  nella
          determinazione  dei  singoli  redditi  che   concorrono   a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 
              a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
          redditi degli immobili che concorrono a formare il  reddito
          complessivo, compresi i contributi ai consorzi  obbligatori
          per legge o in dipendenza di provvedimenti  della  Pubblica
          Amministrazione; sono in ogni  caso  esclusi  i  contributi
          agricoli unificati; 
              b) le spese mediche e quelle  di  assistenza  specifica
          necessarie nei casi di grave  e  permanente  invalidita'  o
          menomazione, sostenute dai soggetti indicati  nell'articolo
          3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104.  Ai  fini  della
          deduzione  la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali  deve  essere  certificata  da  fattura   o   da
          scontrino  fiscale  contenente  la   specificazione   della
          natura, qualita' e quantita' dei beni e  l'indicazione  del
          codice fiscale del destinatario. Si considerano  rimaste  a
          carico del  contribuente  anche  le  spese  rimborsate  per
          effetto di contributi o di premi di  assicurazione  da  lui
          versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta  o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi  che  concorrono  a   formarlo;   si   considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate per effetto  di  contributi  o  premi  che,  pur
          essendo versati da  altri,  concorrono  a  formare  il  suo
          reddito; 
              c) gli assegni periodici  corrisposti  al  coniuge,  ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva,  di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei suoi effetti civili, nella misura in cui  risultano  da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; 
              d)  gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento o di donazione modale e,  nella  misura  in  cui
          risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  gli
          assegni   alimentari   corrisposti   a   persone   indicate
          nell'articolo 433 del codice civile; 
              d-bis) le somme restituite al  soggetto  erogatore,  se
          assoggettate a tassazione in anni precedenti.  L'ammontare,
          in tutto o in parte, non dedotto nel periodo  d'imposta  di
          restituzione puo' essere portato in deduzione  dal  reddito
          complessivo   dei   periodi   d'imposta   successivi;    in
          alternativa, il  contribuente  puo'  chiedere  il  rimborso
          dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
          modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze; 
              e) i contributi previdenziali ed assistenziali  versati
          in ottemperanza a disposizioni  di  legge,  nonche'  quelli
          versati  facoltativamente   alla   gestione   della   forma
          pensionistica obbligatoria di  appartenenza,  ivi  compresi
          quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi . Sono
          altresi' deducibili i contributi versati al  fondo  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 16  settembre  1996,
          n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
          legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
          e nei limiti ivi stabiliti; 
              e-bis) i contributi versati alle  forme  pensionistiche
          complementari di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005,  n.  252,  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti
          dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai sottoconti
          italiani di prodotti pensionistici  individuali  paneuropei
          (PEPP)  di  cui  al  regolamento   (UE)   2019/1238,   alle
          condizioni  e  nei  limiti  previsti   dalle   disposizioni
          nazionali di  attuazione  del  medesimo  regolamento.  Alle
          medesime condizioni ed entro gli stessi limiti  di  cui  al
          primo periodo sono deducibili  i  contributi  versati  alle
          forme pensionistiche complementari  istituite  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   negli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  consentono
          un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti  esteri
          di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)  di
          cui al regolamento (UE) 2019/1238; 
              e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
          3.615,20,  ai  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
          nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, che  erogano  prestazioni  negli  ambiti  di
          intervento stabiliti con decreto del Ministro della  salute
          da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
          predetto limite si tiene  conto  anche  dei  contributi  di
          assistenza sanitaria versati  ai  sensi  dell'articolo  51,
          comma   2,   lettera   a).   Per   i   contributi   versati
          nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che
          si trovino nelle  condizioni  ivi  previste,  la  deduzione
          spetta per l'ammontare non dedotto  dalle  persone  stesse,
          fermo restando l'importo complessivamente stabilito; 
              f) le somme  corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad
          adempiere  funzioni  presso  gli   uffici   elettorali   in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'articolo   119   del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; 
              g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
          favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
          dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,  per
          un importo  non  superiore  al  2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato; 
              h)   le   indennita'   per   perdita    dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione; 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  fino  all'importo
          di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; 
              l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo
          29,  comma  2,  della  legge  22  novembre  1988,  n.  516,
          all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988,  n.
          517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993,
          n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; 
              l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
          genitori adottivi per  l'espletamento  della  procedura  di
          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
          I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
              l-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro   per   il
          pagamento degli oneri difensivi  dei  soggetti  ammessi  al
          patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
          da persone fisiche; 
              l-quinquies)   le   erogazioni   liberali   in   denaro
          effettuate   a   favore    di    universita',    fondazioni
          universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo  per  il  merito  degli
          studenti  universitari  e  di   istituzioni   universitarie
          pubbliche, degli enti di  ricerca  pubblici,  ovvero  degli
          enti di ricerca  vigilati  dal  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, ivi  compresi  l'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  l'Istituto  superiore   per   la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche'  degli  enti
          parco regionali e nazionali. 
              2. Le spese di cui alla lettera b)  del  comma  1  sono
          deducibili anche se sono state  sostenute  per  le  persone
          indicate  nell'articolo  433  del   codice   civile.   Tale
          disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui  alla
          lettera e) del comma 1 relativamente alle persone  indicate
          nel medesimo articolo 433 del codice civile se  fiscalmente
          a carico. Sono altresi'  deducibili,  fino  all'importo  di
          lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
          servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. 
              2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1,
          se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto  della
          ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. 
              3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del  comma
          1 sostenuti dalle societa' semplici di cui  all'articolo  5
          si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci  nella
          stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5ai  fini
          della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione  e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo  di  imposta  in
          cui  avviene  il  pagamento  e  nei   quattro   successivi,
          l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
          societa' stesse. 
              3-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono il reddito dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
          abitazione principale e quello delle  relative  pertinenze,
          si deduce  un  importo  fino  all'ammontare  della  rendita
          catastale dell'unita' immobiliare stessa e  delle  relative
          pertinenze, rapportato  al  periodo  dell'anno  durante  il
          quale sussiste tale destinazione  ed  in  proporzione  alla
          quota  di  possesso  di  detta  unita'  immobiliare.   Sono
          pertinenze le cose immobili di  cui  all'articolo  817  del
          codice civile, classificate o classificabili  in  categorie
          diverse  da  quelle  ad   uso   abitativo,   destinate   ed
          effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
          unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale  delle
          persone  fisiche.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella nella quale la persona fisica,  che  la  possiede  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale,  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. Non si tiene  conto  della
          variazione della dimora abituale se dipendente da  ricovero
          permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
          che l'unita' immobiliare non risulti locata.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  105  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 105. (Accantonamenti di quiescenza e  previdenza)
          - 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di  fine
          rapporto e ai fondi di previdenza del personale  dipendente
          istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se
          costituiti in conti  individuali  dei  singoli  dipendenti,
          sono   deducibili   nei   limiti   delle   quote   maturate
          nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
          e contrattuali che  regolano  il  rapporto  di  lavoro  dei
          dipendenti stessi. 
              2. I maggiori accantonamenti necessari per  adeguare  i
          fondi a sopravvenute modificazioni normative e  retributive
          sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno  effetto  le
          modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso  e
          nei due successivi. 
              3. L'ammontare del TFR annualmente  destinato  a  forme
          pensionistiche complementari  e'  deducibile  nella  misura
          prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
          5 dicembre 2005, n. 252. 
              4. Le disposizioni dei commi 1 e 2  valgono  anche  per
          gli  accantonamenti  relativi  alle  indennita'   di   fine
          rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d)  e
          f).". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
              "Art. 16.  (Contributo  di  solidarieta')  -  1.  Fermo
          restando l'assoggettamento a  contribuzione  ordinaria  nel
          regime obbligatorio di appartenenza di tutte  le  quote  ed
          elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge  30
          aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,  anche  se
          destinate  a  previdenza  complementare,   a   carico   del
          lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore
          di lavoro, diverse da  quella  costituita  dalla  quota  di
          accantonamento al TFR, destinate a realizzare le  finalita'
          di   previdenza   pensionistica   complementare   di    cui
          all'articolo 1, e' applicato il contributo di  solidarieta'
          previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo  9-bis
          del decreto-legge 29 marzo 1991, n.  103,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166. 
              2. A valere sul gettito del contributo di  solidarieta'
          di cui al comma 1: 
              a) e'  finanziato,  attraverso  l'applicazione  di  una
          aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia
          istituito, mediante evidenza  contabile  nell'ambito  della
          gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro  il
          rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da
          parte dei  datori  di  lavoro  sottoposti  a  procedura  di
          fallimento,  di  concordato  preventivo,  di   liquidazione
          coatta    amministrativa    ovvero    di    amministrazione
          controllata, come previsto ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; 
              b) e' destinato al finanziamento della COVIP  l'importo
          di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo  13,
          comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come  integrato
          dall'articolo 59, comma 39, della legge 27  dicembre  1997,
          n. 449; a tale fine e' autorizzata, a  decorrere  dall'anno
          2005, la  spesa  di  3  milioni  di  euro  annui  a  favore
          dell'INPS.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato testo
          unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 12. (Detrazioni per carichi  di  famiglia)  -  1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia  i
          seguenti importi: 
              a) per il  coniuge  non  legalmente  ed  effettivamente
          separato: 
              1) 800 euro, diminuiti del  prodotto  tra  110  euro  e
          l'importo   corrispondente   al   rapporto   fra    reddito
          complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
          supera 15.000 euro; 
              2) 690 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          15.000 euro ma non a 40.000 euro; 
              3) 690 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; 
              b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
          aumentata di un importo pari a: 
              1) 10 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          29.000 euro ma non a 29.200 euro; 
              2) 20 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          29.200 euro ma non a 34.700 euro; 
              3) 30 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          34.700 euro ma non a 35.000 euro; 
              4) 20 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          35.000 euro ma non a 35.100 euro; 
              5) 10 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          35.100 euro ma non a 35.200 euro; 
              c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i  figli  nati
          fuori del  matrimonio  riconosciuti,  i  figli  adottivi  o
          affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   95.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu'  figli  che
          danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro  e'
          aumentato  per  tutti  di  15.000  euro  per  ogni   figlio
          successivo al  primo.  La  detrazione  e'  ripartita  nella
          misura del 50 per cento tra i genitori  non  legalmente  ed
          effettivamente separati  ovvero,  previo  accordo  tra  gli
          stessi,  spetta  al  genitore  che  possiede   un   reddito
          complessivo  di  ammontare  piu'  elevato.   In   caso   di
          separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
          al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
          o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
          accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
          il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
          congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
          in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
          reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e' tenuto a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un
          importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
          affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
          detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
          riconosciuto  i  figli  nati  fuori  del  matrimonio  e  il
          contribuente non  e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si  e'
          successivamente  legalmente  ed  effettivamente   separato,
          ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati  del
          solo  contribuente  e  questi  non  e'  coniugato   o,   se
          coniugato,   si   e'    successivamente    legalmente    ed
          effettivamente separato, per il primo figlio si  applicano,
          se piu' convenienti, le detrazioni  previste  alla  lettera
          a); 
              d) 750 euro, da ripartire  pro  quota  tra  coloro  che
          hanno diritto  alla  detrazione,  per  ogni  altra  persona
          indicata nell'articolo 433 del codice  civile  che  conviva
          con il contribuente o  percepisca  assegni  alimentari  non
          risultanti  da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria,
          esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi  non
          spetti  la  detrazione  ai  sensi  della  lettera  c).   La
          detrazione spetta per la parte corrispondente  al  rapporto
          tra  l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del   reddito
          complessivo, e 80.000 euro. 
              1-bis. 
              2.  Le  detrazioni  di  cui  al  comma  1  spettano   a
          condizione  che  le  persone  alle  quali  si   riferiscono
          possiedano un  reddito  complessivo,  computando  anche  le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali, rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
          missioni, nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,
          dagli enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  enti
          centrali della Chiesa cattolica, non superiore  a  2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di  eta'
          non superiore a ventiquattro  anni  il  limite  di  reddito
          complessivo di cui al primo  periodo  e'  elevato  a  4.000
          euro. 
              3.  Le  detrazioni  per  carichi   di   famiglia   sono
          rapportate a mese e competono  dal  mese  in  cui  si  sono
          verificate a quello  in  cui  sono  cessate  le  condizioni
          richieste. 
              4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
          1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura  di
          690 euro. Se i rapporti di cui  al  comma  1,  lettera  a),
          numeri 1) e 3), sono  uguali  a  zero,  la  detrazione  non
          compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e  d),
          sono pari a zero,  minori  di  zero  o  uguali  a  uno,  le
          detrazioni non competono. Negli altri  casi,  il  risultato
          dei predetti rapporti si assume nelle prime  quattro  cifre
          decimali. 
              4-bis. Ai fini del comma 1 il  reddito  complessivo  e'
          assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 
              4-ter. Ai fini delle  disposizioni  fiscali  che  fanno
          riferimento alle persone indicate  nel  presente  articolo,
          anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
          quali non spetta la detrazione ai sensi  della  lettera  c)
          del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i  quali
          spetta tale detrazione.».