Art. 12 
 
                 Richiesta di trasferimento rivolta 
         a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia 
 
  1. Il risparmiatore in PEPP che,  ai  sensi  dell'articolo  52  del
regolamento (UE) 2019/1238, intenda chiedere il  trasferimento  della
propria posizione presso altro fornitore di PEPP, presenta domanda in
forma scritta al proprio fornitore di PEPP il quale, analogamente  in
forma scritta, fornisce  informativa  circa  l'avvenuto  accoglimento
della domanda e l'effettuazione del relativo trasferimento. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  54,  paragrafo  3,
del regolamento (UE) 2019/1238, il totale delle commissioni  e  degli
oneri addebitati al risparmiatore in  PEPP  dal  fornitore  del  PEPP
trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso e'
limitato  alle  spese  amministrative  effettivamente  sostenute  dal
fornitore di PEPP e sono previamente comunicate al  risparmiatore  in
PEPP. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati  non  puo'
comunque eccedere lo 0,2 percento degli importi da trasferire. 
  3. Le operazioni  di  trasferimento  di  cui  all'articolo  52  del
regolamento (UE) 2019/1238 sono esenti da ogni onere fiscale. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238  del
          20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.