Art. 12 Richiesta di trasferimento rivolta a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia 1. Il risparmiatore in PEPP che, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/1238, intenda chiedere il trasferimento della propria posizione presso altro fornitore di PEPP, presenta domanda in forma scritta al proprio fornitore di PEPP il quale, analogamente in forma scritta, fornisce informativa circa l'avvenuto accoglimento della domanda e l'effettuazione del relativo trasferimento. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore del PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso e' limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e sono previamente comunicate al risparmiatore in PEPP. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati non puo' comunque eccedere lo 0,2 percento degli importi da trasferire. 3. Le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/1238 sono esenti da ogni onere fiscale.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.