Art. 12
Richiesta di trasferimento rivolta
a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia
1. Il risparmiatore in PEPP che, ai sensi dell'articolo 52 del
regolamento (UE) 2019/1238, intenda chiedere il trasferimento della
propria posizione presso altro fornitore di PEPP, presenta domanda in
forma scritta al proprio fornitore di PEPP il quale, analogamente in
forma scritta, fornisce informativa circa l'avvenuto accoglimento
della domanda e l'effettuazione del relativo trasferimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2019/1238, il totale delle commissioni e degli
oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore del PEPP
trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso e'
limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal
fornitore di PEPP e sono previamente comunicate al risparmiatore in
PEPP. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati non puo'
comunque eccedere lo 0,2 percento degli importi da trasferire.
3. Le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 52 del
regolamento (UE) 2019/1238 sono esenti da ogni onere fiscale.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.