Art. 13
Condizioni relative alla fase di decumulo
prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1238, i
requisiti e le modalita' di accesso alle prestazioni PEPP e alle
prestazioni pensionistiche PEPP sono definiti nei contratti PEPP nel
rispetto di quanto disposto dal presente articolo e dell'articolo 15.
2. I risparmiatori in PEPP possono, in conformita' alle
disposizioni previste dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2019/1238, richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata nel sottoconto italiano:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per
cento, della posizione maturata nel sottoconto italiano, per spese
sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al
coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto
dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e' applicata una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo
anno dall'apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un
importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel
sottoconto italiano, per l'acquisto della prima casa di abitazione
per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla
prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa
stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta
del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un
importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel
sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in
PEPP. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad
imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per
cento.
3. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai
eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei
versamenti, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate
nel sottoconto italiano. Le anticipazioni possono essere reintegrate,
a scelta del risparmiatore in PEPP, in qualsiasi momento anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle
anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al contribuente un credito
d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione
dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo
reintegrato.
4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e maturino
l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime
obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che
abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso
alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito
contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori
di appartenenza, le prestazioni PEPP del sottoconto italiano possono
essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta del risparmiatore
in PEPP, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita
integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento
dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente
nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo
considerato, pari al montante accumulato nel sottoconto italiano
richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del
montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a
titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
5. La rendita anticipata di cui al comma 4 e' riconosciuta altresi'
ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo
superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la
pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i
dieci anni successivi.
6. La parte imponibile della rendita anticipata e' assoggettata
alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento
ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione
pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite
massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della
rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi della tassazione
sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente
nella dichiarazione dei redditi in tal caso la rendita anticipata e'
assoggettata a tassazione ordinaria.
7. Il risparmiatore in PEPP, anche prima del periodo minimo di
permanenza di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2019/1238, puo':
a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale
maturata nel sottoconto italiano, in caso di cessazione
dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo
di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto
mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a
procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni, ordinaria o
straordinaria;
b) riscattare l'intera posizione individuale maturata nel
sottoconto italiano in caso di invalidita' permanente che comporti la
riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e a seguito di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
8. In caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione
individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi
soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o
giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene devoluta
a finalita' sociali secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
9. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione
individuale relative alle fattispecie previste dal comma 7, lettere
a) e b), e dal comma 8, e' operata una ritenuta a titolo di imposta
con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30
punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di
maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto
italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
10. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la
richiesta delle anticipazioni e delle altre prestazioni previste dal
presente articolo, sono considerati utili tutti i periodi di adesione
al sottoconto italiano del PEPP per i quali non sia stato esercitato
il riscatto totale della posizione individuale. Qualora nella
posizione individuale maturata sia stato trasferito quanto maturato
in altri sottoconti italiani, ai fini dell'anzianita' si prendono a
riferimento anche i diversi periodi di adesione maturati nel
sottoconto italiano oggetto del trasferimento.
11. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni individuali
costituite presso un sottoconto italiano nella fase di accumulo, le
anticipazioni di cui al comma 2, lettera a), sono sottoposte agli
stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e
le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 2, lettere b) e c),
non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilita',
sequestrabilita' e pignorabilita'.
12. Al fine dell'applicazione delle ritenute previste nel presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 6
e 7.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (Testo A)]:
«Art. 3 (L) (Definizioni degli interventi edilizi) - 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio,
purche' l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli
edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonche', fatte salve
le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra
o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% (per cento) del volume dell'edificio
principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 1. (Disposizioni tributarie concernenti
interventi di recupero del patrimonio edilizio) - 1. Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle
parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo
1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute
sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6
dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La
stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
limiti, spetta per gli interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico,
al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del
50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
mediante l'intervento di banche o della societa' Poste
Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre
1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per
edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato
richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata
l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a
decorrere dal 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono
essere utilizzate dal venditore oppure possono essere
trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al
comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita'
immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno
presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n.
724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, comporta l'applicazione
dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica
da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui al
comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al
comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni".
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e'
inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;".».
- Si riporta il testo del articolo 128 del regio
decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della
previdenza sociale):
«Art. 128. - Le pensioni, gli assegni, e le indennita'
spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili,
ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le
pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e
pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici
ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie
relative, e non oltre l'importo di queste.
L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli
assegni e le indennita' di cui al precedente comma,
l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di
provvedimenti della autorita' giudiziaria.
Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per
ottenere prestazioni previdenziali, non e' assoggettato al
pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli
istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio
intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato
e temerario.».
- Si riporta il testo del articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni):
«Art. 2. (Eccezioni alla insequestrabilita' e
all'impignorabilita') - Gli stipendi, i salari e le
retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le
indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri
enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono
soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al
netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al
netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli
altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende,
derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al
netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle
province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro
origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo
concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono
colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e,
quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non
possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al
netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel
caso di concorso anche di vincoli per cessioni e
delegazioni.».