Art. 13 
 
              Condizioni relative alla fase di decumulo 
     prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1238, i
requisiti e le modalita' di accesso  alle  prestazioni  PEPP  e  alle
prestazioni pensionistiche PEPP sono definiti nei contratti PEPP  nel
rispetto di quanto disposto dal presente articolo e dell'articolo 15. 
  2.  I  risparmiatori  in  PEPP   possono,   in   conformita'   alle
disposizioni previste dall'articolo 57, paragrafo 2, del  regolamento
(UE)   2019/1238,   richiedere   un'anticipazione   della   posizione
individuale maturata nel sottoconto italiano: 
    a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al  75  per
cento, della posizione maturata nel sottoconto  italiano,  per  spese
sanitarie a seguito di  gravissime  situazioni  relative  a  se',  al
coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al  netto
dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e' applicata una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo
anno dall'apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo  di
riduzione di 6 punti percentuali; 
    b) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un
importo non superiore al 75 per cento della  posizione  maturata  nel
sottoconto italiano, per l'acquisto della prima  casa  di  abitazione
per se' o per i figli,  documentato  con  atto  notarile,  o  per  la
realizzazione degli  interventi  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere  a),  b),  c)  e  d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla
prima casa di abitazione, documentati come previsto  dalla  normativa
stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27  dicembre
1997, n.  449.  Sull'importo  erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di  imposta
del 23 per cento; 
    c) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un
importo non superiore al 30 per cento della  posizione  maturata  nel
sottoconto italiano, per  ulteriori  esigenze  dei  risparmiatori  in
PEPP. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati ad
imposta, si applica una ritenuta a  titolo  di  imposta  del  23  per
cento. 
  3. Le somme percepite a titolo di  anticipazione  non  possono  mai
eccedere,  complessivamente,  il  75  per  cento   del   totale   dei
versamenti, maggiorati delle plusvalenze tempo per  tempo  realizzate
nel sottoconto italiano. Le anticipazioni possono essere reintegrate,
a scelta del  risparmiatore  in  PEPP,  in  qualsiasi  momento  anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57  euro.
Sulle  somme  eccedenti  il  predetto  limite,  corrispondenti   alle
anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al contribuente un credito
d'imposta  pari  all'imposta  pagata  al  momento   della   fruizione
dell'anticipazione,    proporzionalmente    riferibile    all'importo
reintegrato. 
  4. Ai lavoratori che  cessino  l'attivita'  lavorativa  e  maturino
l'eta'  anagrafica  per  la  pensione   di   vecchiaia   nel   regime
obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni  successivi,  e  che
abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di  accesso
alla rendita integrativa  di  cui  al  presente  comma  un  requisito
contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi  obbligatori
di appartenenza, le prestazioni PEPP del sottoconto italiano  possono
essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta  del  risparmiatore
in  PEPP,  in  forma  di  rendita  temporanea,  denominata   «Rendita
integrativa temporanea anticipata»  (RITA),  decorrente  dal  momento
dell'accettazione della richiesta  fino  al  conseguimento  dell'eta'
anagrafica prevista  per  la  pensione  di  vecchiaia  e  consistente
nell'erogazione  frazionata  di   un   capitale,   per   il   periodo
considerato, pari al  montante  accumulato  nel  sottoconto  italiano
richiesto. Ai fini della richiesta  in  rendita  e  in  capitale  del
montante residuo non rileva  la  parte  di  prestazione  richiesta  a
titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. 
  5. La rendita anticipata di cui al comma 4 e' riconosciuta altresi'
ai lavoratori che  risultino  inoccupati  per  un  periodo  di  tempo
superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la
pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i
dieci anni successivi. 
  6. La parte imponibile della  rendita  anticipata  e'  assoggettata
alla ritenuta a titolo d'imposta con  l'aliquota  del  15  per  cento
ridotta di una quota pari a 0,30  punti  percentuali  per  ogni  anno
eccedente  il  quindicesimo  anno  di  maturazione  della   posizione
pensionistica individuale  nel  sottoconto  italiano  con  un  limite
massimo di riduzione di 6  punti  percentuali.  Il  percettore  della
rendita anticipata ha facolta'  di  non  avvalersi  della  tassazione
sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente
nella dichiarazione dei redditi in tal caso la rendita anticipata  e'
assoggettata a tassazione ordinaria. 
  7. Il risparmiatore in PEPP, anche  prima  del  periodo  minimo  di
permanenza di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento  (UE)
2019/1238, puo': 
    a)  riscattare  il  50  per  cento  della  posizione  individuale
maturata   nel   sottoconto   italiano,   in   caso   di   cessazione
dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo
di tempo non inferiore a dodici mesi e non  superiore  a  quarantotto
mesi, ovvero in caso di ricorso da  parte  del  datore  di  lavoro  a
procedure di mobilita',  cassa  integrazione  guadagni,  ordinaria  o
straordinaria; 
    b)  riscattare  l'intera  posizione  individuale   maturata   nel
sottoconto italiano in caso di invalidita' permanente che comporti la
riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e a seguito di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi. 
  8.  In  caso  di  morte  del  risparmiatore  in  PEPP  prima  della
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica  la  posizione
individuale maturata e' riscattata dagli  eredi  ovvero  dai  diversi
soggetti  dallo  stesso  designati,  siano  essi  persone  fisiche  o
giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene devoluta
a finalita' sociali secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  9. Sulle somme percepite  a  titolo  di  riscatto  della  posizione
individuale relative alle fattispecie previste dal comma  7,  lettere
a) e b), e dal comma 8, e' operata una ritenuta a titolo  di  imposta
con l'aliquota del 15 per cento ridotta di  una  quota  pari  a  0,30
punti  percentuali  per  ogni  anno  eccedente  il  quindicesimo   di
maturazione della posizione pensionistica individuale nel  sottoconto
italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. 
  10. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per  la
richiesta delle anticipazioni e delle altre prestazioni previste  dal
presente articolo, sono considerati utili tutti i periodi di adesione
al sottoconto italiano del PEPP per i quali non sia stato  esercitato
il  riscatto  totale  della  posizione  individuale.  Qualora   nella
posizione individuale maturata sia stato trasferito  quanto  maturato
in altri sottoconti italiani, ai fini dell'anzianita' si  prendono  a
riferimento  anche  i  diversi  periodi  di  adesione  maturati   nel
sottoconto italiano oggetto del trasferimento. 
  11. Ferma restando  l'intangibilita'  delle  posizioni  individuali
costituite presso un sottoconto italiano nella fase di  accumulo,  le
anticipazioni di cui al comma 2, lettera  a),  sono  sottoposte  agli
stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita'  e  pignorabilita'  in
vigore  per  le  pensioni  a  carico  degli  istituti  di  previdenza
obbligatoria previsti dall'articolo 128 del  regio  decreto  legge  4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive  modificazioni.
I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e
le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 2, lettere b) e c),
non   sono   assoggettate   ad   alcun   vincolo   di    cedibilita',
sequestrabilita' e pignorabilita'. 
  12. Al fine dell'applicazione delle ritenute previste nel  presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 6
e 7.  
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238  del
          20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  [Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia (Testo A)]: 
              «Art. 3 (L) (Definizioni degli interventi edilizi) - 1.
          Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
                a)  "interventi  di  manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
                b) "interventi  di  manutenzione  straordinaria",  le
          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire
          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per
          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
          tecnologici,  sempre  che  non   alterino   la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  non  comportino   mutamenti
          urbanisticamente   rilevanti   delle   destinazioni   d'uso
          implicanti incremento del carico  urbanistico.  Nell'ambito
          degli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   sono
          ricompresi anche quelli  consistenti  nel  frazionamento  o
          accorpamento delle unita'  immobiliari  con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione  di  uso.  Nell'ambito  degli  interventi   di
          manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
          ai  prospetti  degli  edifici   legittimamente   realizzati
          necessarie   per   mantenere   o   acquisire   l'agibilita'
          dell'edificio ovvero per l'accesso  allo  stesso,  che  non
          pregiudichino  il  decoro   architettonico   dell'edificio,
          purche'  l'intervento   risulti   conforme   alla   vigente
          disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia  ad  oggetto
          immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42; 
                c)  "interventi  di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
                d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  altresi'  gli
          interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di   edifici
          esistenti  con  diversi   sagoma,   prospetti,   sedime   e
          caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica,    per    l'applicazione    della    normativa
          sull'accessibilita',   per   l'istallazione   di   impianti
          tecnologici    e    per    l'efficientamento    energetico.
          L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei   soli   casi
          espressamente previsti dalla legislazione vigente  o  dagli
          strumenti urbanistici comunali,  incrementi  di  volumetria
          anche per promuovere interventi  di  rigenerazione  urbana.
          Costituiscono   inoltre   ristrutturazione   edilizia   gli
          interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  ad  eccezione  degli
          edifici situati in aree tutelate ai  sensi  degli  articoli
          136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonche', fatte  salve
          le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici,  a
          quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
          zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
          e ai  piani  urbanistici  comunali,  nei  centri  e  nuclei
          storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
          pregio  storico  e  architettonico,   gli   interventi   di
          demolizione e ricostruzione e gli interventi di  ripristino
          di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi  di
          ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti
          sagoma,     prospetti,     sedime     e     caratteristiche
          planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente
          e non siano previsti incrementi di volumetria; 
                e)  "interventi  di  nuova  costruzione",  quelli  di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
                e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori  terra
          o  interrati,  ovvero  l'ampliamento  di  quelli  esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
                e.2) gli  interventi  di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
                e.3)  la  realizzazione  di   infrastrutture   e   di
          impianti, anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la
          trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
                e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
          radio-ricetrasmittenti e di ripetitori  per  i  servizi  di
          telecomunicazione; 
                e.5)  l'installazione  di  manufatti  leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulotte, camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          delle tende e delle unita' abitative mobili con  meccanismi
          di rotazione in funzione, e loro  pertinenze  e  accessori,
          che  siano  collocate,  anche  in  via   continuativa,   in
          strutture ricettive all'aperto per la sosta e il  soggiorno
          dei  turisti  previamente  autorizzate  sotto  il   profilo
          urbanistico, edilizio e, ove previsto,  paesaggistico,  che
          non posseggano alcun collegamento di natura  permanente  al
          terreno e  presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e
          tecnico-costruttive previste dalle normative  regionali  di
          settore ove esistenti; 
                e.6)  gli  interventi  pertinenziali  che  le   norme
          tecniche degli strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla
          zonizzazione e al pregio ambientale e  paesaggistico  delle
          aree, qualifichino come interventi  di  nuova  costruzione,
          ovvero  che  comportino  la  realizzazione  di  un   volume
          superiore al  20%  (per  cento)  del  volume  dell'edificio
          principale; 
                e.7) la realizzazione  di  depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
                f) gli "interventi di ristrutturazione  urbanistica",
          quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
          -  edilizio  con  altro  diverso,   mediante   un   insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi,   anche   con   la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
              2. Le definizioni di cui al comma  1  prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
          prevista  dall'articolo  34  del  decreto  legislativo   29
          ottobre 1999, n. 490.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica): 
              «Art.   1.   (Disposizioni    tributarie    concernenti
          interventi di recupero del patrimonio  edilizio)  -  1.  Ai
          fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  si
          detrae dall'imposta lorda, fino alla  concorrenza  del  suo
          ammontare, una quota  delle  spese  sostenute  sino  ad  un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi  di  cui  alle  lettere  a),   b),   c)   e   d)
          dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.  457,  sulle
          parti comuni di edificio residenziale di  cui  all'articolo
          1117,  n.  1),  del   codice   civile,   nonche'   per   la
          realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
          d) dell'articolo 31 della legge  5  agosto  1978,  n.  457,
          effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
          qualsiasi categoria catastale, anche  rurali,  possedute  o
          detenute e sulle loro pertinenze. Tra  le  spese  sostenute
          sono comprese quelle di  progettazione  e  per  prestazioni
          professionali connesse all'esecuzione delle opere  edilizie
          e alla messa a norma degli edifici ai sensi della  legge  5
          marzo  1990,  n.  46,  per  quanto  riguarda  gli  impianti
          elettrici, e delle norme  UNI-CIG,  di  cui  alla  legge  6
          dicembre 1971, n. 1083,  per  gli  impianti  a  metano.  La
          stessa detrazione, con le medesime condizioni e i  medesimi
          limiti,   spetta   per   gli   interventi   relativi   alla
          realizzazione di autorimesse  o  posti  auto  pertinenziali
          anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, all'adozione di  misure  finalizzate  a  prevenire  il
          rischio del compimento di atti illeciti da parte di  terzi,
          alla realizzazione  di  opere  finalizzate  alla  cablatura
          degli edifici, al contenimento dell'inquinamento  acustico,
          al conseguimento di  risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
          misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
          di opere per la messa in sicurezza statica, in  particolare
          sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
          evitare gli infortuni domestici.  Gli  interventi  relativi
          all'adozione di misure  antisismiche  e  all'esecuzione  di
          opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono  essere
          realizzati  sulle  parti  strutturali   degli   edifici   o
          complessi   di   edifici   collegati   strutturalmente    e
          comprendere interi  edifici  e,  ove  riguardino  i  centri
          storici, devono essere  eseguiti  sulla  base  di  progetti
          unitari e non su singole unita'  immobiliari.  Gli  effetti
          derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma  sono
          cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
          oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939,  n.
          1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura  del
          50 per cento. 
              1-bis. La detrazione compete, altresi',  per  le  spese
          sostenute   per   la   redazione    della    documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. 
              2. La detrazione stabilita al comma 1 e'  ripartita  in
          quote costanti nell'anno in cui  sono  state  sostenute  le
          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di  pari
          importo. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze  di  concerto
          con il Ministro  dei  lavori  pubblici,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2
          nonche' le procedure  di  controllo,  da  effettuare  anche
          mediante l'intervento di  banche  o  della  societa'  Poste
          Italiane Spa, in funzione  del  contenimento  del  fenomeno
          dell'evasione  fiscale  e  contributiva,  ovvero   mediante
          l'intervento delle  aziende  unita'  sanitarie  locali,  in
          funzione dell'osservanza delle norme in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza sul luogo di  lavoro  e  nei
          cantieri, previste dai  decreti  legislativi  19  settembre
          1994, n. 626, e  14  agosto  1996,  n.  494,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
          specifiche cause di decadenza dal diritto alla  detrazione.
          Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse  per
          edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia  stato
          richiesto  l'accatastamento  e  di   cui   risulti   pagata
          l'imposta comunale sugli immobili  (ICI)  per  gli  anni  a
          decorrere dal 1997, se dovuta. 
              4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2  e
          3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
              5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
          anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
          eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
          inagibili  o  inabitabili  o  interventi   finalizzati   al
          recupero   di   immobili   di   interesse    artistico    o
          architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
          alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata   e'   applicata   limitatamente   alle    unita'
          immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata  di
          tre anni dall'inizio dei lavori. 
              6. La detrazione compete, per le  spese  sostenute  nel
          periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998  e
          in quello successivo, per una quota pari al  41  per  cento
          delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi  d'imposta
          in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000  e  2001,
          per una quota pari al 36 per cento. 
              7. In caso di  vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla
          quale sono stati realizzati gli interventi di cui al  comma
          1 le  detrazioni  previste  dai  precedenti  commi  possono
          essere  utilizzate  dal  venditore  oppure  possono  essere
          trasferite per i rimanenti periodi di  imposta  di  cui  al
          comma   2   all'acquirente   persona   fisica   dell'unita'
          immobiliare. 
              8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati  ad
          incrementare le risorse di cui alla lettera b)  del  citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b). 
              9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: 
                "40. Per i soggetti o i loro aventi causa  che  hanno
          presentato  domanda  di  concessione  o  di  autorizzazione
          edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della  legge  28
          febbraio  1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni,   e
          dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e
          successive modificazioni, il mancato pagamento  del  triplo
          della differenza tra la somma dovuta e quella  versata  nel
          termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge  n.
          724 del 1994, e  successive  modificazioni,  o  il  mancato
          pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
          39, comma 5, della  medesima  legge  n.  724  del  1994,  e
          successive    modificazioni,    comporta     l'applicazione
          dell'interesse  legale  annuo  sulle   somme   dovute,   da
          corrispondere entro sessanta giorni dalla data di  notifica
          da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento. 
                41. E' ammesso il versamento della somma  di  cui  al
          comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali  di  pari
          importo. In tal caso, gli interessati  fanno  pervenire  al
          comune,  entro  trenta  giorni  dalla  data   di   notifica
          dell'obbligo di  pagamento,  il  prospetto  delle  rate  in
          scadenza,  comprensive   degli   interessi   maturati   dal
          pagamento della prima  rata  allegando  l'attestazione  del
          versamento della prima rata medesima. 
                42. Nei casi di cui al comma 40,  il  rilascio  della
          concessione   o   dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'
          subordinato all'avvenuto pagamento  dell'intera  oblazione,
          degli oneri concessori,  ove  dovuti,  e  degli  interessi,
          fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della
          citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni". 
              10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,
          e successive modificazioni, deve intendersi nel  senso  che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione del parere  di  propria  competenza,  deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione  alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa. 
              11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
          all'aliquota del 10 per cento),  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, dopo il numero  127-undecies)  e'
          inserito il seguente: 
              "127-duodecies)  prestazioni  di  servizi   aventi   ad
          oggetto la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione
          straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma,  lettera
          b), della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  agli  edifici  di
          edilizia residenziale pubblica;".». 
              - Si riporta  il  testo  del  articolo  128  del  regio
          decreto legge 4 ottobre  1935,  n.  1827,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  aprile   1935,   n.   1155
          (Perfezionamento   e   coordinamento   legislativo    della
          previdenza sociale): 
              «Art. 128. - Le pensioni, gli assegni, e le  indennita'
          spettanti in forza del presente decreto non sono  cedibili,
          ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per  le
          pensioni,  che  possono  essere   cedute,   sequestrate   e
          pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti  pubblici
          ospitalieri o di ricoveri per  il  pagamento  delle  diarie
          relative, e non oltre l'importo di queste. 
              L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli
          assegni  e  le  indennita'  di  cui  al  precedente  comma,
          l'ammontare  delle  somme  ad  esso  dovute  in  forza   di
          provvedimenti della autorita' giudiziaria. 
              Il lavoratore  soccombente  nei  giudizi  promossi  per
          ottenere prestazioni previdenziali, non e' assoggettato  al
          pagamento di spese, competenze ed onorari  a  favore  degli
          istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio
          intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato
          e temerario.». 
              - Si riporta il testo del articolo 2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1950,   n.   180
          (Approvazione del testo unico delle  leggi  concernenti  il
          sequestro, il pignoramento e la  cessione  degli  stipendi,
          salari  e   pensioni   dei   dipendenti   dalle   Pubbliche
          Amministrazioni): 
              «Art.   2.   (Eccezioni   alla   insequestrabilita'   e
          all'impignorabilita')  -  Gli  stipendi,  i  salari  e   le
          retribuzioni   equivalenti,   nonche'   le   pensioni,   le
          indennita' che  tengono  luogo  di  pensione  e  gli  altri
          assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri
          enti,  aziende  ed  imprese  indicati  nell'art.  1,   sono
          soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 
                1) fino alla concorrenza  di  un  terzo  valutato  al
          netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 
                2) fino alla concorrenza di  un  quinto  valutato  al
          netto di ritenute, per debiti verso lo Stato  e  verso  gli
          altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore  dipende,
          derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 
                3) fino alla concorrenza di  un  quinto  valutato  al
          netto di ritenute, per  tributi  dovuti  allo  Stato,  alle
          province e  ai  comuni,  facenti  carico,  fin  dalla  loro
          origine, all'impiegato o salariato. 
              Il sequestro ed  il  pignoramento,  per  il  simultaneo
          concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3,  non  possono
          colpire una quota maggiore del quinto  sopra  indicato,  e,
          quando concorrano anche le cause di cui al  numero  1,  non
          possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al
          netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo  V  nel
          caso  di  concorso  anche  di  vincoli   per   cessioni   e
          delegazioni.».