Art. 14
Regime tributario dei rendimenti
1. I sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che i fornitori di PEPP
applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata dai fornitori
di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le
disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata
dai fornitori di PEPP con le modalita' e negli ordinari termini
previsti per la dichiarazione dei redditi.
4. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione
di servizi applicano l'imposta sostitutiva direttamente ovvero
mediante un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati
nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme.
5. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabilite misure applicative del presente articolo.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 17. (Regime tributario delle forme pensionistiche
complementari) - 1. I fondi pensione sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
del 20 per cento, che si applica sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione
definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili
relativamente alla restante parte del patrimonio e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle
somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei
redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque
non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del
fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da
un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel
caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno si' assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo
del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio
alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo
maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato
della gestione dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello
scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma
di previdenza, complementare o individuale, un'apposita
certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma
di previdenza destinataria della posizione individuale puo'
portare in diminuzione del risultato netto maturato nei
periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d'imposta
corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma
2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le
ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai
commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare
il risultato della gestione e sui quali non e' stata
applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta
sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni
definite, per le forme pensionistiche individuali di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma
1, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo
dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore
attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo e' computato in riduzione del risultato
dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili,
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita
contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'
versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di
fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio
il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
presentata dai fondi pensione con le modalita' e negli
ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di
societa' ed enti la dichiarazione e' presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e
di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), la dichiarazione e' presentata
rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione
aperti e dalle imprese di assicurazione.
9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione,
scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette
alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.».
- il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), reca «Disposizioni in materia di
riscossione».
Note all'art. 14 - Comma 4:
- Si riporta il testo del articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51
del citato testo unico, o imprese agricole, le persone
fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore
fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il
condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono
somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo
unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa .
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al
sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis);
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.».
- Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 3
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati le modalita' e i termini di presentazione
delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di
cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato
sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico
di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.».
- Si riporta il testo del articolo 44 del citato testo
unico delle imposte sui redditi:
«Art. 44. (Redditi di capitale) - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue
perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti
finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
Lending) gestite da societa' iscritte all'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da
istituti di pagamento rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati
dalla Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e'
ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal
socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di
accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quinquies) i redditi compresi nei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti,
nonche' i redditi corrisposti a residenti italiani da trust
e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e
territori che con riferimento al trattamento dei redditi
prodotti dal trust si considerano a fiscalita' privilegiata
ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti
residenti non possano essere considerati beneficiari
individuati ai sensi dell'articolo 73;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e
gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b) ;
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti
la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.».
- Il testo dell'articolo 42 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' riportato
nelle note all'articolo 14.
- Il testo dell'articolo 128 del citato regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e'
riportato nelle note all'articolo 13.
- Il testo dell'articolo articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e'
riportato nelle note all'articolo 13.