Art. 14 
 
                  Regime tributario dei rendimenti 
 
  1. I sottoconti  italiani  sono  soggetti  all'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che i fornitori di  PEPP
applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo  d'imposta.
Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 17, commi 2,  3,  4  e  5,  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252. 
  2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata dai fornitori
di PEPP entro il  16  febbraio  di  ciascun  anno.  Si  applicano  le
disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. 
  3. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'  presentata
dai fornitori di PEPP con  le  modalita'  e  negli  ordinari  termini
previsti per la dichiarazione dei redditi. 
  4. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera  prestazione
di  servizi  applicano  l'imposta  sostitutiva  direttamente   ovvero
mediante un rappresentante fiscale scelto  tra  i  soggetti  indicati
nell'articolo 23 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per  gli  obblighi  di
determinazione   e   versamento   dell'imposta   e   provvede    alla
dichiarazione annuale delle somme. 
  5. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite misure applicative del presente articolo. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo  dell'  articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
              «Art. 17. (Regime tributario delle forme pensionistiche
          complementari) - 1.  I  fondi  pensione  sono  soggetti  ad
          imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella  misura
          del 20 per  cento,  che  si  applica  sul  risultato  netto
          maturato in ciascun periodo d'imposta. 
              2. Per i fondi  pensione  in  regime  di  contribuzione
          definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
          del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in  immobili
          relativamente alla restante parte del patrimonio e  per  le
          forme pensionistiche complementari di cui all'articolo  20,
          comma  1,  in  regime  di  contribuzione  definita   o   di
          prestazione definita, gestite in via prevalente secondo  il
          sistema  tecnico-finanziario  della  capitalizzazione,   il
          risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
          netto  al  termine  di  ciascun  anno  solare,   al   lordo
          dell'imposta  sostitutiva,   aumentato   delle   erogazioni
          effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
          previdenziali e  delle  somme  trasferite  ad  altre  forme
          pensionistiche, e diminuito dei contributi  versati,  delle
          somme ricevute da altre forme pensionistiche,  nonche'  dei
          redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o  comunque
          non soggetti ad imposta e il valore del  patrimonio  stesso
          all'inizio dell'anno. Il valore del  patrimonio  netto  del
          fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto  da
          un apposito prospetto di composizione del  patrimonio.  Nel
          caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno,  in  luogo
          del  patrimonio  all'inizio   dell'anno   si'   assume   il
          patrimonio alla data di avvio del fondo,  ovvero  in  luogo
          del patrimonio alla fine dell'anno si assume il  patrimonio
          alla data di cessazione del fondo.  Il  risultato  negativo
          maturato nel periodo d'imposta, risultante  dalla  relativa
          dichiarazione, e' computato in  diminuzione  del  risultato
          della  gestione  dei  periodi  d'imposta  successivi,   per
          l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
          tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
          gestione di altre linee di investimento da esso gestite,  a
          partire dal medesimo periodo d'imposta in cui  e'  maturato
          il risultato negativo, riconoscendo il relativo  importo  a
          favore della linea  di  investimento  che  ha  maturato  il
          risultato  negativo.  Nel  caso  in  cui   all'atto   dello
          scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
          sia negativo, il fondo stesso rilascia  agli  iscritti  che
          trasferiscono la loro posizione individuale ad altra  forma
          di previdenza,  complementare  o  individuale,  un'apposita
          certificazione dalla quale risulti l'importo che  la  forma
          di previdenza destinataria della posizione individuale puo'
          portare in diminuzione del  risultato  netto  maturato  nei
          periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
          quota   di   partecipazione   alla   forma    pensionistica
          complementare tenendo conto  anche  del  credito  d'imposta
          corrispondente all'11 per cento di tale importo. 
              3.  Le  ritenute  operate  sui  redditi   di   capitale
          percepiti dai fondi  di  cui  al  comma  2  sono  a  titolo
          d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal  comma
          2  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sugli  interessi  e
          altri proventi dei conti correnti  bancari  e  postali,  le
          ritenute  previste  dagli  articoli  26,  comma  3-bis,   e
          26-quinquies del predetto decreto n. 600  del  1973  e  dai
          commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della  legge  23  marzo
          1983, n. 77. 
              4. I redditi di capitale che non concorrono  a  formare
          il risultato della  gestione  e  sui  quali  non  e'  stata
          applicata  la  ritenuta  a  titolo  d'imposta  o  l'imposta
          sostitutiva sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
          dell'imposta sostitutiva. 
              5. Per  i  fondi  pensione  in  regime  di  prestazioni
          definite, per le forme pensionistiche  individuali  di  cui
          all'articolo 13, comma  1,  lettera  b),  e  per  le  forme
          pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,  comma
          1,   gestite   mediante   convenzioni   con   imprese    di
          assicurazione, il risultato netto si  determina  sottraendo
          dal valore attuale della rendita in  via  di  costituzione,
          calcolato  al  termine  di  ciascun  anno  solare,   ovvero
          determinato  alla  data  di   accesso   alla   prestazione,
          diminuito  dei  contributi  versati  nell'anno,  il  valore
          attuale  della  rendita  stessa  all'inizio  dell'anno.  Il
          risultato negativo e' computato in riduzione del  risultato
          dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo  che
          trova in essi capienza. 
              6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
          aprile 1993, sia direttamente investito in  beni  immobili,
          sono soggetti ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi nella misura dello 0,50 per  cento  del  patrimonio
          riferibile agli immobili, determinato, in base ad  apposita
          contabilita' separata, secondo  i  criteri  di  valutazione
          previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          per i fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  chiusi,
          calcolato  come  media  annua  dei  valori  risultanti  dai
          prospetti  periodici  previsti  dal  citato  decreto.   Sul
          patrimonio riferibile al valore degli immobili per i  quali
          il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
          dei canoni di locazione ai sensi  della  legge  9  dicembre
          1998, n. 431,  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  periodo
          precedente e' aumentata all'1,50 per cento. 
              7.  Le  forme  pensionistiche  complementari   di   cui
          all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
          gestite   in   via   prevalente    secondo    il    sistema
          tecnico-finanziario della ripartizione,  se  costituite  in
          conti individuali dei singoli dipendenti, sono  soggette  a
          imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
          dell'11 per cento, applicata sulla differenza,  determinata
          alla data  di  accesso  alla  prestazione,  tra  il  valore
          attuale della rendita e i contributi versati. 
              8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'
          versata dai fondi  pensione,  dai  soggetti  istitutori  di
          fondi pensione aperti, dalle  imprese  di  assicurazione  e
          dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui  patrimonio
          il fondo e' costituito entro  il  16  febbraio  di  ciascun
          anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
          presentata dai fondi pensione  con  le  modalita'  e  negli
          ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
          Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio  di
          societa'   ed   enti   la   dichiarazione   e'   presentata
          contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
          societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione  aperti  e
          di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
          comma  1,  lettera  b),  la  dichiarazione  e'   presentata
          rispettivamente dai soggetti istitutori di  fondi  pensione
          aperti e dalle imprese di assicurazione. 
              9-bis. Le operazioni di  costituzione,  trasformazione,
          scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono  soggette
          alle imposte di  registro,  ipotecaria  e  catastale  nella
          misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.». 
              - il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241  (Norme  di  semplificazione  degli   adempimenti   dei
          contribuenti  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi   e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),   reca   «Disposizioni   in   materia    di
          riscossione». 
          Note all'art. 14 - Comma 4: 
              - Si riporta il testo del articolo 23 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
              «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)  -
          1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,  comma
          1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
          del  predetto  testo  unico  e  le  persone   fisiche   che
          esercitano imprese commerciali, ai sensi  dell'articolo  51
          del citato testo unico,  o  imprese  agricole,  le  persone
          fisiche che esercitano  arti  e  professioni,  il  curatore
          fallimentare,  il  commissario   liquidatore   nonche'   il
          condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono
          somme e valori di cui all'articolo 48  dello  stesso  testo
          unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
          titolo di acconto dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo  di  rivalsa  .
          Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti  valori
          non trovi capienza, in tutto o in  parte,  sui  contestuali
          pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a  versare  al
          sostituto  l'importo  corrispondente  all'ammontare   della
          ritenuta. 
              1-bis  I   soggetti   che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di   cui    all'articolo    48,    concernente
          determinazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
                a) sulla parte imponibile delle somme e  dei  valori,
          di cui all'articolo 48 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste  dall'  articolo  11
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni; 
                b) sulle mensilita' aggiuntive e sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
                c)  sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad   anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio  precedente,  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
                d) sulla parte imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
                d-bis); 
                e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui all'articolo 48, del citato testo unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
              5.». 
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 7  dell'articolo  3
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «6. Con effetto dal 1° gennaio  1996,  in  luogo  della
          pensione  sociale  e  delle  relative   maggiorazioni,   ai
          cittadini  italiani,  residenti  in  Italia,  che   abbiano
          compiuto 65 anni e si trovino nelle  condizioni  reddituali
          di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di  base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari, per il 1996, a lire  6.240.000,  denominato  "assegno
          sociale". Se il soggetto possiede redditi propri  l'assegno
          e'  attribuito  in  misura  ridotta  fino   a   concorrenza
          dell'importo predetto, se non  coniugato,  ovvero  fino  al
          doppio del predetto importo, se coniugato,  ivi  computando
          il reddito del coniuge comprensivo  dell'eventuale  assegno
          sociale di cui  il  medesimo  sia  titolare.  I  successivi
          incrementi del reddito oltre il limite massimo danno  luogo
          alla  sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito   e'
          costituito   dall'ammontare    dei    redditi    coniugali,
          conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno  e'
          erogato con carattere di provvisorieta'  sulla  base  della
          dichiarazione   rilasciata   dal    richiedente    ed    e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla base della dichiarazione dei  redditi  effettivamente
          percepiti.  Alla  formazione  del  reddito   concorrono   i
          redditi, al netto dell'imposizione fiscale e  contributiva,
          di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da  imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o ad imposta sostitutiva, nonche'  gli  assegni  alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le  competenze
          arretrate  soggette  a  tassazione  separata,  nonche'   il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti  del  conferimento  dell'assegno  non  concorre   a
          formare reddito la pensione liquidata  secondo  il  sistema
          contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
          gestioni ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati  che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono determinati le modalita' e i termini di  presentazione
          delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale  di
          cui   al   comma   6,   gli   obblighi   di   comunicazione
          dell'interessato circa le proprie  condizioni  familiari  e
          reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
          un massimo del 50 per cento nel caso in  cui  l'interessato
          sia ricoverato in istituti o comunita' con retta  a  carico
          di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto  dal
          presente comma e  dal  comma  6  si  applicano  all'assegno
          sociale le disposizioni in materia di pensione  sociale  di
          cui alla  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.». 
              - Si riporta il testo del articolo 44 del citato  testo
          unico delle imposte sui redditi: 
              «Art. 44. (Redditi di capitale) - 1.  Sono  redditi  di
          capitale: 
                a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
          depositi e conti correnti; 
                b)  gli  interessi  e  gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
                c)  le  rendite  perpetue  e  le  prestazioni   annue
          perpetue di cui  agli  articoli  1861  e  1869  del  codice
          civile; 
                d) i compensi per prestazioni di  fideiussione  o  di
          altra garanzia; 
                d-bis) i proventi derivanti da prestiti  erogati  per
          il  tramite  di  piattaforme  di  prestiti   per   soggetti
          finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
          Lending)  gestite  da  societa'  iscritte  all'albo   degli
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  o  da
          istituti   di   pagamento   rientranti    nell'ambito    di
          applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico  di
          cui al decreto legislativo n.  385  del  1993,  autorizzati
          dalla Banca d'Italia; 
                e)  gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione   al
          capitale o al  patrimonio  di  societa'  ed  enti  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa', salvo  il  disposto
          della  lettera  d)  del  comma  2  dell'articolo   53;   e'
          ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
          eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente  erogati  dal
          socio o  dalle  sue  parti  correlate,  anche  in  sede  di
          accertamento; 
                f)   gli   utili   derivanti   da   associazioni   in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo 2554 del codice  civile,  salvo  il  disposto
          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; 
                g)   i    proventi    derivanti    dalla    gestione,
          nell'interesse collettivo di  pluralita'  di  soggetti,  di
          masse patrimoniali costituite con somme di  denaro  e  beni
          affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; 
                g-bis) i  proventi  derivanti  da  riporti  e  pronti
          contro termine su titoli e valute; 
                g-ter) i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di  titoli
          garantito; 
                g-quinquies)  i   redditi   compresi   nei   capitali
          corrisposti in dipendenza  di  contratti  di  assicurazione
          sulla vita e di capitalizzazione; 
                g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
          prestazioni pensionistiche di cui alla lettera  h-bis)  del
          comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
                g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
          ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti,
          nonche' i redditi corrisposti a residenti italiani da trust
          e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in  Stati  e
          territori che con riferimento al  trattamento  dei  redditi
          prodotti dal trust si considerano a fiscalita' privilegiata
          ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i  percipienti
          residenti  non  possano  essere   considerati   beneficiari
          individuati ai sensi dell'articolo 73; 
                h) gli interessi e gli altri  proventi  derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
              2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                a) si considerano similari alle azioni,  i  titoli  e
          gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della societa' emittente o di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),  si  considerano
          similari  alle  azioni  a  condizione   che   la   relativa
          remunerazione    sia    totalmente    indeducibile    nella
          determinazione del reddito nello Stato estero di  residenza
          del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita'  deve
          risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso  o  da
          altri elementi certi e precisi; 
                b) ; 
                c) si considerano similari alle obbligazioni: 
                  1) i buoni fruttiferi emessi da societa'  esercenti
          la vendita a rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai  sensi
          dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927,  n.
          436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
                  2) i titoli di massa che contengono  l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa.». 
              - Il testo dell'articolo  42  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 600 del  1973  e'  riportato
          nelle note all'articolo 14. 
              -  Il  testo  dell'articolo  128   del   citato   regio
          decreto-legge 4 ottobre  1935,  n.  1827,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  aprile  1935,  n.  1155,  e'
          riportato nelle note all'articolo 13. 
              - Il testo dell'articolo articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5  gennaio  1950,  n.  180,  e'
          riportato nelle note all'articolo 13.