Art. 15
Condizioni relative alla fase di decumulo
al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP
1. Il diritto alla prestazione pensionistica PEPP maturata nel
sottoconto italiano si acquisisce al momento della maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, trascorsi
almeno cinque anni dall'apertura del sottoconto italiano. Per i
soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera
eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
2. I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori in PEPP una
o piu' delle seguenti modalita' di erogazione delle prestazioni
pensionistiche PEPP:
a) rendita;
b) capitale erogato in un'unica soluzione;
c) prelievo;
d) una combinazione delle predette forme.
3. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente
articolo, erogate in forma di capitale o di prelievo, fino ad un
massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita
sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del
15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per
ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della
posizione individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo
di riduzione di 6 punti percentuali. Nel computo dell'importo
complessivo erogabile in capitale o in forma di prelievi sono
detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non
si sia provveduto al reintegro. Lo stesso regime si applica alle
prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di
prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il
70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
4. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente
articolo, erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi
superiori al 50 per cento del montante finale accumulato sono
soggette per il loro intero ammontare ad una ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 23 per cento.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, le prestazioni
pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi sono
imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. Le
prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di rendita sono
imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a quelli di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del TUIR, se
determinabili.
6. Le ritenute di cui al presente articolo sono applicate:
a) dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore
in PEPP, nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale o di
prelievi;
b) dai soggetti eroganti, nel caso di prestazioni erogate in
forma di rendita.
7. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite
i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta se
determinabili. Qualora il soggetto tenuto all'applicazione delle
ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all'estero e
non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, la ritenuta e' applicata direttamente dal soggetto operante
nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi
ovvero da un suo rappresentante fiscale scelto tra i soggetti
indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme.
8. I contratti PEPP possono prevedere in caso di morte del
beneficiario di PEPP la restituzione ai soggetti dallo stesso
indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai
medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la
richiesta delle prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente
articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 10.
10. Le prestazioni pensionistiche PEPP sono sottoposte agli stessi
limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore
per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria
previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n.
1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180.