Art. 15 Condizioni relative alla fase di decumulo al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP 1. Il diritto alla prestazione pensionistica PEPP maturata nel sottoconto italiano si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, trascorsi almeno cinque anni dall'apertura del sottoconto italiano. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. 2. I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori in PEPP una o piu' delle seguenti modalita' di erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP: a) rendita; b) capitale erogato in un'unica soluzione; c) prelievo; d) una combinazione delle predette forme. 3. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente articolo, erogate in forma di capitale o di prelievo, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale o in forma di prelievi sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Lo stesso regime si applica alle prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 4. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente articolo, erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato sono soggette per il loro intero ammontare ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento. 5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a quelli di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del TUIR, se determinabili. 6. Le ritenute di cui al presente articolo sono applicate: a) dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore in PEPP, nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievi; b) dai soggetti eroganti, nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita. 7. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta se determinabili. Qualora il soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all'estero e non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la ritenuta e' applicata direttamente dal soggetto operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un suo rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. 8. I contratti PEPP possono prevedere in caso di morte del beneficiario di PEPP la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. 9. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 10. 10. Le prestazioni pensionistiche PEPP sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.