Art. 15 
 
              Condizioni relative alla fase di decumulo 
  al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP 
 
  1. Il diritto alla  prestazione  pensionistica  PEPP  maturata  nel
sottoconto italiano si acquisisce al momento  della  maturazione  dei
requisiti  di  accesso  alle   prestazioni   stabiliti   nel   regime
obbligatorio di appartenenza del  risparmiatore  in  PEPP,  trascorsi
almeno cinque anni  dall'apertura  del  sottoconto  italiano.  Per  i
soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa  si  considera
eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. 
  2. I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori in PEPP una
o piu' delle  seguenti  modalita'  di  erogazione  delle  prestazioni
pensionistiche PEPP: 
    a) rendita; 
    b) capitale erogato in un'unica soluzione; 
    c) prelievo; 
    d) una combinazione delle predette forme. 
  3.  Le  prestazioni  pensionistiche  PEPP  previste  dal   presente
articolo, erogate in forma di capitale o  di  prelievo,  fino  ad  un
massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita
sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con  l'aliquota  del
15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti  percentuali  per
ogni  anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  maturazione  della
posizione individuale nel sottoconto italiano con un  limite  massimo
di  riduzione  di  6  punti  percentuali.  Nel  computo  dell'importo
complessivo erogabile  in  capitale  o  in  forma  di  prelievi  sono
detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali  non
si sia provveduto al reintegro. Lo  stesso  regime  si  applica  alle
prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma  di  capitale  o  di
prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno  il
70 per cento del montante  finale  sia  inferiore  al  50  per  cento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della  legge
8 agosto 1995, n. 335. 
  4.  Le  prestazioni  pensionistiche  PEPP  previste  dal   presente
articolo, erogate in capitale e quelle erogate in forma  di  prelievi
superiori al  50  per  cento  del  montante  finale  accumulato  sono
soggette per il loro  intero  ammontare  ad  una  ritenuta  a  titolo
d'imposta con l'aliquota del 23 per cento. 
  5. Ai fini dell'applicazione  dei  commi  3  e  4,  le  prestazioni
pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di  prelievi  sono
imponibili per il loro ammontare complessivo  al  netto  della  parte
corrispondente  ai  redditi  gia'   assoggettati   ad   imposta.   Le
prestazioni pensionistiche PEPP erogate  in  forma  di  rendita  sono
imponibili per il loro ammontare complessivo  al  netto  della  parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a quelli  di
cui all'articolo 44, comma 1,  lettera  g-quinquies),  del  TUIR,  se
determinabili. 
  6. Le ritenute di cui al presente articolo sono applicate: 
    a) dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore
in PEPP, nel caso di prestazioni erogate in forma di  capitale  o  di
prelievi; 
    b) dai soggetti eroganti, nel  caso  di  prestazioni  erogate  in
forma di rendita. 
  7. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite
i dati in suo possesso necessari per il  calcolo  della  parte  delle
prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta se
determinabili. Qualora  il  soggetto  tenuto  all'applicazione  delle
ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all'estero  e
non disponga di  una  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello
Stato, la ritenuta e' applicata direttamente  dal  soggetto  operante
nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi
ovvero da  un  suo  rappresentante  fiscale  scelto  tra  i  soggetti
indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di
determinazione   e   versamento   dell'imposta   e   provvede    alla
dichiarazione annuale delle somme. 
  8. I  contratti  PEPP  possono  prevedere  in  caso  di  morte  del
beneficiario  di  PEPP  la  restituzione  ai  soggetti  dallo  stesso
indicati del montante residuo  o,  in  alternativa,  l'erogazione  ai
medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. 
  9. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria  per  la
richiesta delle prestazioni pensionistiche PEPP previste dal presente
articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 10. 
  10. Le prestazioni pensionistiche PEPP sono sottoposte agli  stessi
limiti di cedibilita', sequestrabilita' e  pignorabilita'  in  vigore
per le pensioni a carico degli istituti  di  previdenza  obbligatoria
previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  aprile  1935,  n.
1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180.