Art. 16 
 
                   Norme di coordinamento fiscale 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 1, la  lettera  e-bis),  e'  sostituita
dalla   seguente:   «e-bis)   i   contributi   versati   alle   forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti  dall'articolo  8
del medesimo decreto, nonche'  ai  sottoconti  italiani  di  prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP)  di  cui  al  regolamento
(UE)  2019/1238,  alle  condizioni  e  nei  limiti   previsti   dalle
disposizioni nazionali di attuazione del medesimo  regolamento.  Alle
medesime condizioni ed entro  gli  stessi  limiti  di  cui  al  primo
periodo   sono   deducibili   i   contributi   versati   alle   forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  spazio  economico
europeo che consentono un  adeguato  scambio  di  informazioni  e  ai
sottoconti esteri di prodotti  pensionistici  individuali  paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;»; 
    b) all'articolo 50, comma 1,  la  lettera  h-bis)  e'  sostituita
dalla seguente: «h-bis)  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle derivanti dai
prodotti  pensionistici  individuali  paneuropei  (PEPP)  di  cui  al
regolamento (UE) 2019/1238;»; 
    c) all'articolo 52, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: «d) per le prestazioni pensionistiche di cui  alla  lettera
h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate,  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 11 e quelle di  cui  all'articolo
23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e,  per
le  prestazioni  derivanti  dai  prodotti  pensionistici  individuali
paneuropei (PEPP), quelle previste dalle  disposizioni  nazionali  di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;». 
  2. All'articolo 27, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo periodo, dopo le parole: «di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"  sono  aggiunte
le seguenti: «, e ai  sottoconti  esteri  di  prodotti  pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238»; 
    b) al terzo periodo, le parole «di  cui  al  periodo  precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «e, dai sottoconti esteri di prodotti
pensionistici  individuali  paneuropei  (PEPP)  di  cui  al   secondo
periodo». 
  3. All'articolo 7 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole «decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le  seguenti:  «dai  prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP)  di  cui  al  regolamento
(UE) 2019/1238»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «fondi pensione» sono  inserite  le
seguenti: «, da prodotti pensionistici individuali paneuropei  (PEPP)
di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 
  4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 44, dopo le parole «decreto legislativo  5  dicembre
2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 
  5. All'articolo 32, comma  3,  lettera  c),  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  dopo  le   parole   «Forme   di   previdenza
complementare» sono aggiunte le seguenti: «,  prodotti  pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 
  6. All'articolo 1,  comma  134,  quinto  periodo,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252,» sono aggiunte le seguenti: «ai sottoconti italiani  di
prodotti  pensionistici  individuali  paneuropei  (PEPP)  di  cui  al
regolamento (UE) 2019/1238». 
  7. All'articolo 10, primo comma 1, del decreto del Presidenza della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993,  n.  124,»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' di prodotti pensionistici individuali paneuropei  (PEPP)  di
cui al regolamento (UE) 2019/1238,». 
  8. All'articolo 13, comma 2-ter, secondo  periodo,  della  Tariffa,
Parte prima, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole «fondi pensione»  sono  aggiunte
le seguenti: «, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei  di
cui al regolamento (UE) 2019/1238». 
  9. All'articolo 1, comma 494, lettera c), della legge  24  dicembre
2012, n. 228, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  ai  prodotti   pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 
  10. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  dopo  il
comma 94, e' aggiunto il seguente: «94-bis. Le disposizioni di cui ai
commi da 92 a 94 e da 95-bis a 95-quater si applicano  ai  sottoconti
italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei  (PEPP)  di
cui al regolamento (UE) 2019/1238». 
  11. All'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  «a)  i  contributi
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di  prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP)  di  cui  al  regolamento
(UE) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in  sostituzione,
in tutto o in parte, delle somme  di  cui  al  comma  182,  anche  se
eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo
decreto  legislativo  n.  252  del  2005,  o  quelli  indicati  dalle
disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE)  2019/1238.
Tali contributi non concorrono a formare la  parte  imponibile  delle
prestazioni pensionistiche complementari  ai  fini  dell'applicazione
delle previsioni di  cui  all'articolo  11,  comma  6,  del  medesimo
decreto   legislativo   n.   252   del   2005,   nonche'   ai    fini
dell'applicazione delle  disposizioni  nazionali  di  attuazione  del
regolamento (UE) 2019/1238.». 
  12. All'articolo 78, comma 25, della legge  30  dicembre  1991,  n.
413,  dopo  le  parole  «forme  pensionistiche  complementari»   sono
aggiunte  le  seguenti:  «i  fornitori  di   prodotti   pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo dell'articolo  10  del  citato  testo  delle
          imposte sui redditi, come modificato dal  presente  decreto
          e' riportato nelle note all'articolo 10. 
              - Si riporta il testo degli articoli 50 e 52 del citato
          testo unico delle imposte sui redditi, come modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art.  50.  (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente) - 1.  Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
                a) i compensi percepiti, entro i  limiti  dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
                b) le indennita' e i compensi percepiti a  carico  di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; 
                c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
          di studio o di assegno,  premio  o  sussidio  per  fini  di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
                c-bis) le somme e i valori  in  genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di lavoro dipendente  di  cui  all'articolo  46,  comma  1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o professione di cui all'articolo  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente; 
                d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli  artt.
          24, 33, lettera a), e 34 della legge  20  maggio  1985,  n.
          222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua  di  cui
          all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,  n.
          343; 
                e) i compensi per  l'attivita'  libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662; 
                f) le indennita', i gettoni di presenza e  gli  altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'articolo 49, comma 1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 
                g) le indennita' di cui all'art.  1  della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli artt. 114e 135  della  Costituzione  e
          alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'  i  conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica; 
                h)  le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a   tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
              h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al  decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo
          5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate,  nonche'  quelle
          derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
          (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238; 
                i) gli altri assegni periodici, comunque  denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c)  e  d)
          del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41; 
                l) i compensi percepiti  dai  soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative. 
              2. I redditi di cui alla lettera a) del  comma  1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
              3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
          i)  del  comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13.». 
              «Art. 52.  (Determinazione  dei  redditi  assimilati  a
          quelli  di  lavoro  dipendente)  -   1.   Ai   fini   della
          determinazione dei redditi assimilati a  quelli  di  lavoro
          dipendente si applicano le  disposizioni  dell'articolo  48
          salvo quanto di seguito specificato: 
                a); 
                a-bis) ai fini della determinazione  del  reddito  di
          cui alla  lettera  e)  del  comma  1  dell'articolo  47,  i
          compensi percepiti dal personale  dipendente  del  Servizio
          sanitario nazionale  per  l'attivita'  libero-professionale
          intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
          a  seguito  di  autorizzazione   del   direttore   generale
          dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella  misura
          del 75 per cento; 
                b) ai fini della determinazione delle  indennita'  di
          cui alla lettera g)  del  comma  1  dell'articolo  47,  non
          concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
          ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
          che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114  e  135
          della Costituzione, a titolo di rimborso di spese,  purche'
          l'erogazione di tali  somme  e  i  relativi  criteri  siano
          disposti  dagli   organi   competenti   a   determinare   i
          trattamenti dei soggetti stessi. Gli  assegni  vitalizi  di
          cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo  47,
          sono assoggettati a tassazione per la quota parte  che  non
          deriva da  fonti  riferibili  a  trattenute  effettuate  al
          percettore gia'  assoggettate  a  ritenute  fiscali.  Detta
          quota parte e' determinata, per ciascun periodo  d'imposta,
          in misura  corrispondente  al  rapporto  complessivo  delle
          trattenute effettuate, assoggettate a ritenute  fiscali,  e
          la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il  rapporto  va
          effettuato separatamente dai  distinti  soggetti  erogatori
          degli assegni stessi, prendendo a base  ciascuno  i  propri
          elementi; 
              c) per le rendite e gli assegni indicati  alle  lettere
          h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non  si  applicano  le
          disposizioni del predetto articolo 48. Le predette  rendite
          e assegni si presumono percepiti,  salvo  prova  contraria,
          nella  misura  e  alle  scadenze  risultanti  dai  relativi
          titoli; 
                d) per le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  alla
          lettera h-bis)  del  comma  1  dell'articolo  50,  comunque
          erogate, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          11 e quelle di cui all'articolo 23, comma  6,  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le  prestazioni
          derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
          (PEPP), quelle previste  dalle  disposizioni  nazionali  di
          attuazione del regolamento (UE) 2019/1238; 
                d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma  1
          dell'articolo  47,  percepiti  dai   soggetti   che   hanno
          raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la
          pensione  di  vecchiaia  e  che   possiedono   un   reddito
          complessivo di importo non superiore a lire 18  milioni  al
          netto della  deduzione  prevista  dall'articolo  10,  comma
          3-bis  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad   abitazione
          principale e  per  le  relative  pertinenze,  costituiscono
          reddito  per  la  parte  che  eccede  complessivamente  nel
          periodo d'imposta lire sei milioni; 
                d-ter).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi) - 1.  Le  societa'  e
          gli enti indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una
          ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
          qualunque  forma  corrisposti,  anche  nei  casi   di   cui
          all'articolo 47, comma  7,  del  predetto  testo  unico,  a
          persone fisiche residenti  in  relazione  a  partecipazioni
          qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere  c)  e
          c-bis) del comma 1  dell'articolo  67  del  medesimo  testo
          unico  nonche'  agli  utili   derivanti   dagli   strumenti
          finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  e
          dai contratti di  associazione  in  partecipazione  di  cui
          all'articolo 109, comma 9, lettera b), del  predetto  testo
          unico, non relative all'impresa ai sensi  dell'articolo  65
          del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi'
          dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
          sensi dell'articolo 55 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi  e  dalle  societa'  in  nome   collettivo   e   in
          accomandita semplice ed equiparate di  cui  all'articolo  5
          del  medesimo  testo  unico  sugli  utili   derivanti   dai
          contratti di associazione in  partecipazione  previsti  nel
          precedente   periodo,   corrisposti   a   persone   fisiche
          residenti; per i soggetti che  determinano  il  reddito  ai
          sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,  in  luogo
          del patrimonio netto si assume il  valore  individuato  nel
          comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico. 
              1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi  5  e  7,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
          ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora  il
          percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
          della partecipazione. 
              2. In caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura  i
          singoli soci o partecipanti, per conseguirne il  pagamento,
          sono tenuti a versare alle societa' ed altri  enti  di  cui
          alle lettere a) e b)  del  comma  1  dell'articolo  73  del
          predetto    testo    unico,    l'importo     corrispondente
          all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
          in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
          quale risulta  dalla  valutazione  operata  dalla  societa'
          emittente alla data individuata dalla lettera a) del  comma
          2 dell'articolo 109 del citato testo unico. 
              3. La ritenuta e' operata  a  titolo  d'imposta  e  con
          l'aliquota del 27  per  cento  sugli  utili  corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  ai  contratti
          di associazione in partecipazione di cui all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
          a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello   Stato.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
          utili corrisposti ai fondi pensione istituiti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   negli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze emanato ai sensi dell'articolo  168-bis  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  ai
          sottoconti esteri  di  prodotti  pensionistici  individuali
          paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)  2019/1238.  I
          soggetti  non  residenti,  diversi   dagli   azionisti   di
          risparmio, dai fondi pensione e, dai sottoconti  esteri  di
          prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui
          al secondo periodo e dalle societa' ed  enti  indicati  nel
          comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a  concorrenza
          degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che
          dimostrino di aver  pagato  all'estero  in  via  definitiva
          sugli stessi utili mediante certificazione  del  competente
          ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di  cui  al
          primo periodo non si  applica  sugli  utili  corrisposti  a
          organismi di investimento collettivo del  risparmio  (OICR)
          di diritto estero conformi alla  direttiva  2009/65/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a
          OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui
          gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese  estero
          nel quale e' istituito ai sensi della direttiva  2011/61/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
          istituiti negli Stati membri dell'Unione  europea  e  negli
          Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo
          che consentono un adeguato scambio di informazioni. 
              3-bis. I soggetti cui  si  applica  l'articolo  98  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
          di  cui  ai  commi  3  e  3-ter  sulla   remunerazione   di
          finanziamenti eccedenti prevista  dal  citato  articolo  98
          direttamente  erogati  dal  socio  o  da  una   sua   parte
          correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
          della  determinazione  della  ritenuta  di  cui  sopra,  si
          computa in diminuzione la  eventuale  ritenuta  operata  ai
          sensi   dell'articolo   26   riferibile    alla    medesima
          remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
          remunerazione  di  finanziamenti   eccedenti   direttamente
          erogati dalle stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato di soggetti non residenti. 
              3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
          l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle
          societa' e agli enti soggetti  ad  un'imposta  sul  reddito
          delle societa' negli Stati  membri  dell'Unione  europea  e
          negli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  spazio  economico
          europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi  residenti,  in  relazione
          alle  partecipazioni,  agli  strumenti  finanziari  di  cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a),  del  predetto  testo
          unico e ai contratti di associazione in  partecipazione  di
          cui all'articolo 109, comma 9,  lettera  b),  del  medesimo
          testo unico, non  relativi  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
              4. Sulle remunerazioni corrisposte  a  persone  fisiche
          residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
          patrimonio,  titoli   e   strumenti   finanziari   di   cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo  periodo,  del
          testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di  cui
          all'articolo 109, comma 9, lettera b), del  medesimo  testo
          unico, in  cui  l'associante  e'  soggetto  non  residente,
          qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere  c)  e
          c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico  e  non
          relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso
          testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento  a
          titolo  d'imposta  dai  soggetti  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo 23 che intervengono nella  loro  riscossione.
          La ritenuta e' operata a titolo d'acconto: 
                a) ; 
                b)   sull'intero    importo    delle    remunerazioni
          corrisposte,  in  relazione   a   partecipazioni,   titoli,
          strumenti finanziari e contratti non  relativi  all'impresa
          ai sensi dell'articolo 65, da imprese o  enti  residenti  o
          localizzati  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato  individuati  in  base  ai  criteri   di   cui
          all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico,  salvo
          che  sia  avvenuta  la  dimostrazione,  anche   a   seguito
          dell'esercizio  dell'interpello   di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 47-bis  dello  stesso  testo  unico,  che  e'
          rispettata,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso   della
          partecipazione, la condizione di cui alla  lettera  b)  del
          comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La  disposizione  del
          periodo precedente non si applica alle  partecipazioni,  ai
          titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo  44,
          comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da  societa'  i
          cui titoli sono negoziati  nei  mercati  regolamentati.  La
          ritenuta e', altresi', operata  sull'intero  importo  delle
          remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
          non residenti che  non  soddisfano  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 
              4-bis. Le ritenute del comma 4 sono  operate  al  netto
          delle ritenute applicate dallo Stato  estero.  In  caso  di
          distribuzione  di  utili  in   natura   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2. 
              5. Le ritenute di cui ai commi 1 e  4,  primo  periodo,
          non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
          associati  in  partecipazione  dichiarino  all'atto   della
          percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
          all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi  1  e
          4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
          d'imposta nei confronti dei  soggetti  esenti  dall'imposta
          sul reddito delle societa'. 
              6. Per gli utili corrisposti a  soggetti  residenti  ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva sul  risultato  maturato  di  gestione  non  si
          applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9  e  11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in  materia
          di  privatizzazione   e   valorizzazione   del   patrimonio
          immobiliare pubblico e di  sviluppo  dei  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 7. (Regime tributario dei partecipanti) - 1.  Sui
          proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera  g),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          derivanti   dalla    partecipazione    a    fondi    comuni
          d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma  1,
          la societa' di gestione del risparmio  opera  una  ritenuta
          del 20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
          proventi  riferibili  a  ciascuna  quota   risultanti   dai
          rendiconti periodici  redatti  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
          costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra  il
          valore di riscatto o di  liquidazione  delle  quote  ed  il
          costo medio ponderato  di  sottoscrizione  o  acquisto.  Il
          costo di  sottoscrizione  o  acquisto  e'  documentato  dal
          partecipante. In mancanza della documentazione il costo  e'
          documentato con una dichiarazione sostitutiva. 
              2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a  titolo
          d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
          le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
          societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
          equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
          del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'  e
          degli enti di cui alla lettera d)  del  predetto  articolo.
          Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi  quelli
          esenti o esclusi da imposta sul reddito delle societa',  la
          ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La  ritenuta  non
          e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
          complementare di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005,  n.  252,  dai  prodotti  pensionistici   individuali
          paneuropei (PEPP) di cui al regolamento  (UE)  2019/1238  e
          dagli organismi  d'investimento  collettivo  del  risparmio
          istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2-bis.  Qualora  le   quote   dei   fondi   comuni   di
          investimento immobiliare di cui all'articolo  6,  comma  1,
          siano immesse in un sistema di deposito accentrato  gestito
          da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo  80  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, la ritenuta di cui al comma  1  e'  applicata,  alle
          medesime  condizioni  di  cui  ai  commi  precedenti,   dai
          soggetti residenti presso  i  quali  le  quote  sono  state
          depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti   al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato   nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema. 
              2-ter. I soggetti non residenti di cui al  comma  2-bis
          nominano quale loro rappresentante fiscale  in  Italia  una
          banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
          nel territorio dello Stato, una stabile  organizzazione  in
          Italia  di  banche  o  di  imprese  di   investimento   non
          residenti, ovvero una societa' di  gestione  accentrata  di
          strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo  80
          del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998,   n.   58.   Il   rappresentante   fiscale   risponde
          dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini  e
          con le stesse responsabilita' previste per  i  soggetti  di
          cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a: 
                a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
                b) fornire, entro  quindici  giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
              2-quinquies. Nel  caso  di  societa'  di  gestione  del
          risparmio  estera  che  istituisce  e  gestisce  in  Italia
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, la ritenuta di cui al  comma  1  e'  applicata
          direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel
          territorio dello Stato in regime di libera  prestazione  di
          servizi ovvero da un rappresentante fiscale  scelto  tra  i
          soggetti  indicati  nell'articolo  23   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  che
          risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
          determinazione e versamento dell'imposta  e  provvede  alla
          dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
          a comunicare, ove necessario,  i  dati  e  le  informazioni
          utili per la determinazione dei redditi consegnando,  anche
          in copia, la relativa documentazione o,  in  mancanza,  una
          dichiarazione sostitutiva nella quale  attesti  i  predetti
          dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai
          commi 2-bis e 2-ter. 
              3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da
          fondi  pensione,  da  prodotti  pensionistici   individuali
          paneuropei (PEPP) di cui al regolamento  (UE)  2019/1238  e
          organismi di investimento collettivo del risparmio  esteri,
          sempreche' istituiti in Stati  o  territori  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su  quelli  percepiti  da
          enti od organismi  internazionali  costituiti  in  base  ad
          accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche
          centrali  o  organismi  che  gestiscono  anche  le  riserve
          ufficiali dello Stato. 
              3-bis. Per i proventi di cui al  comma  1  spettanti  a
          soggetti residenti in Stati con i  quali  siano  in  vigore
          convenzioni per evitare la doppia imposizione sul  reddito,
          ai  fini  dell'applicazione  della  ritenuta  nella  misura
          prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
          commi precedenti acquisiscono: 
                a)  una  dichiarazione  del  soggetto  non  residente
          effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale  risultino
          i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
          di  tutte  le  condizioni   alle   quali   e'   subordinata
          l'applicazione del regime convenzionale,  e  gli  eventuali
          elementi necessari a determinare  la  misura  dell'aliquota
          applicabile ai sensi della convenzione; 
                b) un'attestazione dell'autorita' fiscale  competente
          dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
          residenza, dalla quale risulti  la  residenza  nello  Stato
          medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
          effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
          presentazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 44 [Attuazione della direttiva
          2011/61/UE,  sui   gestori   di   fondi   di   investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010]: 
              «Art.  13.  (Modifiche  alla   disciplina   dei   fondi
          immobiliari esteri) -  1.  All'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 settembre 1983, n.  512,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 novembre  1983,  n.  649,  le
          parole:   «,   nonche'   per   i   titoli   o   certificati
          rappresentativi delle quote di partecipazione in  organismi
          d'investimento collettivo immobiliari,» sono soppresse. 
              2. Sui  proventi  di  cui  all'articolo  44,  comma  1,
          lettera g), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione  ad  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio  immobiliari  di
          diritto  estero,  i  soggetti  residenti   incaricati   del
          pagamento dei proventi medesimi,  del  riacquisto  o  della
          negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
          20  per  cento.  La  ritenuta  si  applica   sui   proventi
          distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo  di
          investimento e su quelli compresi nella differenza  tra  il
          valore di riscatto o di liquidazione delle quote  o  azioni
          ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
          delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o
          di acquisto e' documentato dal  partecipante.  In  mancanza
          della  documentazione  il  costo  e'  documentato  con  una
          dichiarazione sostitutiva. 
              3. La ritenuta e' applicata a  titolo  di  acconto  nei
          confronti di: 
                a) imprenditori  individuali,  se  le  partecipazioni
          sono relative all'impresa ai  sensi  dell'articolo  65  del
          citato testo unico delle imposte sui redditi; 
                b)  societa'  in  nome  collettivo,  in   accomandita
          semplice ed equiparate di cui all'articolo 5  del  predetto
          testo unico; 
                c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e  b)  del
          comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'  e
          degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del  predetto
          articolo. 
              Nei confronti di tutti  gli  altri  soggetti,  compresi
          quelli esenti o  esclusi  dall'imposta  sul  reddito  delle
          societa', la ritenuta e' applicata a titolo  d'imposta.  La
          ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle  forme
          di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
          dicembre  2005,  n.   252,   dai   prodotti   pensionistici
          individuali paneuropei (PEPP) di cui  al  regolamento  (UE)
          2019/1238 e dagli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio istituiti in  Italia  e  disciplinati  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. 
              4. Nel caso in cui le quote o  azioni  siano  collocate
          all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
          all'estero, la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n.  600,  che  intervengono  nella  loro
          riscossione. 
              5. I redditi conseguiti dall'organismo  collettivo  del
          risparmio immobiliare di  diritto  estero  e  rilevati  nei
          rendiconti di gestione sono  imputati  per  trasparenza  ai
          partecipanti  residenti  in  Italia,  diversi   da   quelli
          indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,
          che possiedono quote di partecipazione in misura  superiore
          al  5  per  cento   del   patrimonio   dell'organismo.   La
          percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata  al
          termine del periodo d'imposta o, se inferiore,  al  termine
          del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle
          quote di partecipazione da essi  detenute.  Ai  fini  della
          verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo
          si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
          indirettamente per il tramite di societa'  controllate,  di
          societa' fiduciarie o per interposta persona. Il  controllo
          societario e'  individuato  ai  sensi  dell'articolo  2359,
          commi primo e secondo,  del  codice  civile  anche  per  le
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. Si  tiene  altresi'  conto  delle  partecipazioni
          imputate ai familiari indicati nell'articolo  5,  comma  5,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.
          Il  partecipante  e'  tenuto  ad  attestare  al   sostituto
          d'imposta  la  percentuale  di   possesso   di   quote   di
          partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. 
              6. I redditi degli  organismi  imputati  ai  sensi  del
          comma 5 concorrono alla formazione del reddito  complessivo
          del  partecipante  indipendentemente  dalla  percezione   e
          proporzionalmente alla  sua  quota  di  partecipazione.  In
          assenza   di   informazioni    sui    redditi    conseguiti
          dall'organismo,  il  risultato   annuale   della   gestione
          dell'organismo riferibile a ciascuna  quota  concorre  alla
          formazione del reddito  complessivo  del  partecipante.  Ai
          redditi imputati non si applica  la  ritenuta  del  20  per
          cento sui proventi percepiti. 
              7. Per i partecipanti, diversi da quelli  indicati  nel
          comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive  modificazioni,  che  possiedono
          quote di partecipazione in misura superiore al 5 per  cento
          del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione
          dei redditi diversi di natura finanziaria si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 68, comma 3,  del  citato  testo
          unico. In  caso  di  cessione,  il  costo  e'  aumentato  o
          diminuito, rispettivamente, dei  redditi  e  delle  perdite
          imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito,  fino  a
          concorrenza  dei  risultati  di  gestione   imputati,   dei
          proventi  distribuiti  ai  partecipanti.   Le   plusvalenze
          realizzate dai medesimi soggetti mediante  la  cessione  di
          quote  o  azioni  emesse  da  organismi   di   investimento
          collettivo del  risparmio  immobiliari  non  conformi  alla
          direttiva  2011/61/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'8 giugno 2011 e  il  cui  gestore  non  sia
          soggetto a forme di  vigilanza,  concorrono  a  formare  il
          reddito per il loro intero ammontare.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 decreto-legge 31
          maggio  2020,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 32. (Riorganizzazione  della  disciplina  fiscale
          dei fondi immobiliari chiusi) - 1. A seguito dei  controlli
          effettuati  dall'Autorita'   di   vigilanza,   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria),
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita
          dalla seguente: 
                  «j) "fondo comune di investimento":  il  patrimonio
          autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di  quote,
          tra una pluralita'  di  investitori  con  la  finalita'  di
          investire  lo  stesso  sulla  base  di  una  predeterminata
          politica di investimento; suddiviso in quote di  pertinenza
          di  una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
          nell'interesse  dei  partecipanti  e   in   autonomia   dai
          medesimi;»; 
                b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonche'
          da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima  societa'»,
          sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni  contratte
          per suo conto, il fondo  comune  di  investimento  risponde
          esclusivamente con il proprio patrimonio.»; 
                c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo  le
          parole: «all'esperienza professionale  degli  investitori;»
          sono inserite le seguenti: «a tali fondi non  si  applicano
          gli articoli 36, comma 3, ultimo  periodo,  e  comma  7,  e
          l'articolo 39, comma 3.». 
              2. 
              3.  Le  disposizioni  degli  articoli  6,  8  e  9  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,
          trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati
          esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti: 
                a) Stato o ente pubblico; 
                b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio; 
                c)  Forme  di  previdenza   complementare,   prodotti
          pensionistici  individuali  paneuropei  (PEPP)  di  cui  al
          regolamento  (UE)  2019/1238  nonche'  enti  di  previdenza
          obbligatoria; 
                d)  Imprese  di  assicurazione,  limitatamente   agli
          investimenti  destinati  alla   copertura   delle   riserve
          tecniche; 
                e) Intermediari bancari e finanziari  assoggettati  a
          forme di vigilanza prudenziale; 
                f) Soggetti e  patrimoni  indicati  nelle  precedenti
          lettere costituiti all'estero  in  paesi  o  territori  che
          consentano  uno  scambio  d'informazioni   finalizzato   ad
          individuare i  beneficiari  effettivi  del  reddito  o  del
          risultato della gestione e sempreche'  siano  indicati  nel
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui
          all'articolo  168-bis,  comma  1,  del  Testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre  1986,  n.
          917; 
                g) enti privati residenti in  Italia  che  perseguano
          esclusivamente le finalita' indicate nell'articolo 1, comma
          1, lettera c-bis) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche'
          societa' residenti in Italia che perseguano  esclusivamente
          finalita' mutualistiche; 
                h)  veicoli  costituiti   in   forma   societaria   o
          contrattuale partecipati in  misura  superiore  al  50  per
          cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere. 
              3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli  6,
          8  e  9  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3,
          i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di
          gestione sono imputati  per  trasparenza  ai  partecipanti,
          diversi dai soggetti indicati nel comma 3,  che  possiedono
          quote di partecipazione in misura superiore al 5 per  cento
          del patrimonio del fondo. La percentuale di  partecipazione
          al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se
          inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in
          proporzione alle quote di partecipazione da essi  detenute.
          Ai fini della verifica della percentuale di  partecipazione
          nel fondo si  tiene  conto  delle  partecipazioni  detenute
          direttamente o indirettamente per il  tramite  di  societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona. Il controllo societario e'  individuato  ai  sensi
          dell'articolo 2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
          civile anche per le partecipazioni  possedute  da  soggetti
          diversi dalle  societa'.  Si  tiene  altresi'  conto  delle
          partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo
          5, comma 5, del Testo unico delle imposte  sui  redditi  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad  attestare  alla
          societa'  di  gestione  del  risparmio  la  percentuale  di
          possesso di quote di partecipazioni detenute ai  sensi  del
          presente comma. Per i  soggetti  che  possiedono  quote  di
          partecipazione in misura non  superiore  al  5  per  cento,
          individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche'
          per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il  regime
          di imposizione dei  proventi  di  cui  all'articolo  7  del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              4. I redditi dei fondi  imputati  ai  sensi  del  comma
          3-bis concorrono alla formazione  del  reddito  complessivo
          del  partecipante  indipendentemente  dalla  percezione   e
          proporzionalmente  alla  sua  quota  di  partecipazione.  I
          medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non  residenti,
          sono soggetti  in  ogni  caso  ad  una  ritenuta  a  titolo
          d'imposta del  20  per  cento,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso
          di cessione, le quote di partecipazione indicate nel  comma
          3-bis sono  assimilate  alle  quote  di  partecipazione  in
          societa' ed enti commerciali indicati nell'articolo  5  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Ai
          fini della determinazione dei  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo  68,
          comma 3, del citato testo unico. In caso  di  cessione,  il
          costo  e'  aumentato  o  diminuito,  rispettivamente,   dei
          redditi e delle perdite  imputati  ai  partecipanti  ed  e'
          altresi' diminuito, fino a  concorrenza  dei  risultati  di
          gestione   imputati,   dei    proventi    distribuiti    ai
          partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti
          residenti ai sensi del presente comma  non  si  applica  la
          ritenuta  di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge   25
          settembre 2001, n. 351 convertito con  modificazioni  nella
          legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              4-bis. I partecipanti, diversi da quelli  indicati  nel
          comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano  una
          quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per  cento,
          determinata con i criteri  di  cui  al  comma  3-bis,  sono
          tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte
          sui redditi nella misura del 5 per cento del  valore  medio
          delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante  dai
          prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010.  Il
          costo di  sottoscrizione  o  di  acquisto  delle  quote  e'
          riconosciuto  fino  a  concorrenza  dei  valori  che  hanno
          concorso  alla  formazione  della   base   imponibile   per
          l'applicazione    dell'imposta    sostitutiva.    Eventuali
          minusvalenze realizzate  non  sono  fiscalmente  rilevanti.
          L'imposta e' versata dal partecipante con  le  modalita'  e
          nei termini  previsti  per  il  versamento  a  saldo  delle
          imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
          al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere versata  a
          cura  della  societa'   di   gestione   del   risparmio   o
          dell'intermediario depositario delle quote in due  rate  di
          pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed
          entro il 16 giugno 2012. A  tal  fine  il  partecipante  e'
          tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la societa'  di
          gestione del  risparmio  puo'  effettuare  la  liquidazione
          parziale  della  quota  per   l'ammontare   necessario   al
          versamento dell'imposta. 
              5.    Previa    deliberazione    dell'assemblea     dei
          partecipanti, per i fondi che alla  data  del  31  dicembre
          2010  presentavano  un  assetto  partecipativo  diverso  da
          quello  indicato  nel  comma  3  e  nei  quali  almeno   un
          partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla
          percentuale  indicata  nel  comma  3-bis,  la  societa'  di
          gestione del risparmio puo' altresi' deliberare entro il 31
          dicembre   2011   la   liquidazione   del   fondo    comune
          d'investimento. In tal caso la  societa'  di  gestione  del
          risparmio preleva, a titolo di  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per  cento  del
          valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto  al
          31 dicembre 2010. L'imposta e' versata  dalla  societa'  di
          gestione del risparmio nella misura del 40 per cento  entro
          il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due  rate  di
          pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e
          la seconda entro il 31 marzo  2014.  La  liquidazione  deve
          essere conclusa nel termine massimo  di  cinque  anni.  Sui
          risultati conseguiti  dal  1°  gennaio  2011  e  fino  alla
          conclusione della liquidazione la societa' di gestione  del
          risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte  sui
          redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per  cento.  Non  si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi  3-bis   e   4-bis.
          L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione
          del risparmio entro il  16  febbraio  dell'anno  successivo
          rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione. 
              5-bis. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica
          la ritenuta di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni e i  proventi  non  sono  imponibili  fino  a
          concorrenza   dell'ammontare    assoggettato    all'imposta
          sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo. Il costo di
          sottoscrizione o di acquisto delle  quote  e'  riconosciuto
          fino a concorrenza  dei  valori  che  hanno  concorso  alla
          formazione  della  base   imponibile   per   l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate
          non sono fiscalmente rilevanti. 
              5-ter.  Gli  atti  di   liquidazione   del   patrimonio
          immobiliare sono soggetti alle imposte fisse  di  registro,
          ipotecaria e catastale. 
              5-quinquies. Alle cessioni di immobili effettuate nella
          fase  di  liquidazione  di  cui  al  comma  5  si   applica
          l'articolo 17, quinto comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della
          disposizione di cui al periodo  precedente  e'  subordinata
          alla  preventiva  approvazione  da  parte   del   Consiglio
          dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395   della
          direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre  2006.
          Ai conferimenti in  societa'  di  pluralita'  di  immobili,
          effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si
          applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  I
          predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti
          delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra  gli
          atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a),  numero
          3), della tariffa, parte I, allegata al testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, nell'articolo 10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e  catastale
          di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  e
          nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo  decreto
          legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o  quote
          effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5  si
          considerano, ai fini dell'articolo  19-bis,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, operazioni  che  non  formano  oggetto  dell'attivita'
          propria del soggetto passivo. 
              6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione
          e versamento dell'imposta di cui ai  commi  precedenti,  si
          applicano le disposizioni del titolo  IV  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              7. Il comma 3  dell'articolo  7  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
              «3. La ritenuta non si applica sui  proventi  percepiti
          da fondi pensione e organismi  di  investimento  collettivo
          del risparmio  esteri,  sempreche'  istituiti  in  Stati  o
          territori  inclusi  nella   lista   di   cui   al   decreto
          ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo  168-bis  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche'  su  quelli  percepiti   da   enti   od   organismi
          internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
          resi esecutivi in Italia e da banche centrali  o  organismi
          che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 
              3-bis. Per i proventi di cui al  comma  1  spettanti  a
          soggetti residenti in Stati con i  quali  siano  in  vigore
          convenzioni per evitare la doppia imposizione sul  reddito,
          ai  fini  dell'applicazione  della  ritenuta  nella  misura
          prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
          commi precedenti acquisiscono: 
                a)  una  dichiarazione  del  soggetto  non  residente
          effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale  risultino
          i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
          di  tutte  le  condizioni   alle   quali   e'   subordinata
          l'applicazione del regime convenzionale,  e  gli  eventuali
          elementi necessari a determinare  la  misura  dell'aliquota
          applicabile ai sensi della convenzione; 
                b) un'attestazione dell'autorita' fiscale  competente
          dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
          residenza, dalla quale risulti  la  residenza  nello  Stato
          medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
          effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
          presentazione». 
              7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno  effetto
          per i proventi percepiti a decorrere dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto  sempre  che  riferiti  a
          periodi  di  attivita'   dei   fondi   che   hanno   inizio
          successivamente  al  31  dicembre  2009.  Per  i   proventi
          percepiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto e riferiti  a  periodi  di  attivita'  del
          fondo chiusi  fino  al  31  dicembre  2009,  continuano  ad
          applicarsi   le   disposizioni    dell'articolo    7    del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  nel
          testo in vigore alla predetta data. 
              8. Sono abrogati i commi da 17 a  20  dell'articolo  82
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              9. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate sono definite  le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.». 
          Note all'art. 16 - Comma 6: 
              - Si riporta il testo del  comma  134  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)],  riguardante  l'obbligo  per  le
          SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi
          distribuiti ai soci, come modificato dal presente decreto: 
              «134. I soggetti residenti presso i quali i  titoli  di
          partecipazione detenuti nelle SIIQ sono  stati  depositati,
          direttamente  o  indirettamente,  aderenti  al  sistema  di
          deposito accentrato e gestito dalla  Monte  Titoli  Spa  ai
          sensi del regolamento CONSOB emanato in  base  all'articolo
          10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche'  i  soggetti
          non residenti che aderiscono a sistemi esteri  di  deposito
          accentrato aderenti al sistema Monte  Titoli  operano,  con
          obbligo di rivalsa, una ritenuta del  20  per  cento  sugli
          utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi  da
          altre   SIIQ,   derivanti   dall'attivita'   di   locazione
          immobiliare  nonche'  dal  possesso  delle   partecipazioni
          indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
          al 15 per cento  in  relazione  alla  parte  dell'utile  di
          esercizio riferibile a contratti di locazione  di  immobili
          ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2,  comma
          3, della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  ivi  inclusi  i
          contratti  di  locazione  relativi  agli  alloggi   sociali
          realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          dell'articolo 11 dell'Allegato al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella
          gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la  presente
          disposizione    costituisce     deroga     all'unificazione
          dell'aliquota  di  cui  all'articolo  3,   comma   1,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  La
          ritenuta e' applicata a titolo d'acconto,  con  conseguente
          concorso dell'intero importo dei dividendi  percepiti  alla
          formazione del reddito imponibile,  nei  confronti  di:  a)
          imprenditori  individuali,  se   le   partecipazioni   sono
          relative  all'impresa  commerciale;  b)  societa'  in  nome
          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
          ed enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  stabili  organizzazioni   nel
          territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui
          alla lettera d) del  predetto  articolo  73,  comma  1.  La
          ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri
          casi. La ritenuta non e' operata  sugli  utili  corrisposti
          alle forme di previdenza complementare di  cui  al  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ai sottoconti italiani
          di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)  di
          cui  al  regolamento  (UE)  2019/1238  e   agli   organismi
          d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
          e  disciplinati  dal  testo  unico  di   cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli  che
          concorrono a formare il risultato maturato  delle  gestioni
          individuali  di  portafoglio  di  cui  all'articolo  7  del
          decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.  Le  societa'
          che abbiano esercitato l'opzione congiunta  per  il  regime
          speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le
          regole indicate nei precedenti periodi solo  nei  confronti
          dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da  altre  SIIQ.
          Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non
          residenti si applicano,  sussistendone  i  presupposti,  le
          convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e
          a tal fine  si  applica  l'articolo  7,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.». 
              - Si riporta il testo del comma 10, primo comma, numero
          1), del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta) - Sono esenti
          dall'imposta: 
                1)  le  prestazioni   di   servizi   concernenti   la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le   operazioni   di
          finanziamento;   l'assunzione   di   impegni   di    natura
          finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di   altre
          garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte  dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa la negoziazione, relative  a  depositi  di  fondi,
          conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad  assegni
          o altri effetti commerciali, ad eccezione del  recupero  di
          crediti; la gestione di fondi comuni di investimento  e  di
          fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124 nonche' di prodotti pensionistici  individuali
          paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,  le
          dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
          bancoposta;». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  13,  comma  2-ter,
          secondo periodo, della Tariffa, Parte  prima,  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642 (Disciplina dell'imposta di bollo), come modificato dal
          presente decreto: 
 
          « 
         Parte di provvedimento in formato grafico
          ». 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  491  a   494
          dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
          [Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)], con le
          modifiche apportate dal presente decreto: 
              «491. Il trasferimento della proprieta' di azioni e  di
          altri strumenti finanziari partecipativi di  cui  al  sesto
          comma dell'articolo  2346  del  codice  civile,  emessi  da
          societa' residenti nel territorio dello Stato,  nonche'  di
          titoli    rappresentativi    dei     predetti     strumenti
          indipendentemente dalla residenza del  soggetto  emittente,
          e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con
          l'aliquota  dello  0,2   per   cento   sul   valore   della
          transazione. E' soggetto all'imposta di cui  al  precedente
          periodo anche il trasferimento di proprieta' di azioni  che
          avvenga per  effetto  della  conversione  di  obbligazioni.
          L'imposta non si applica  qualora  il  trasferimento  della
          proprieta' avvenga per successione o donazione. Per  valore
          della transazione si intende  il  valore  del  saldo  netto
          delle  transazioni  regolate   giornalmente   relative   al
          medesimo strumento  finanziario  e  concluse  nella  stessa
          giornata operativa  da  un  medesimo  soggetto,  ovvero  il
          corrispettivo     versato.     L'imposta     e'      dovuta
          indipendentemente   dal   luogo   di   conclusione    della
          transazione  e  dallo  Stato  di  residenza   delle   parti
          contraenti. L'aliquota dell'imposta e' ridotta  alla  meta'
          per i trasferimenti che avvengono in mercati  regolamentati
          e  sistemi  multilaterali  di  negoziazione.  Sono  escluse
          dall'imposta le operazioni di emissione e  di  annullamento
          dei titoli azionari e dei  predetti  strumenti  finanziari,
          nonche' le operazioni di conversione  in  azioni  di  nuova
          emissione e le operazioni  di  acquisizione  temporanea  di
          titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del  regolamento
          (CE) n. 1287/2006 della Commissione  del  10  agosto  2006.
          Sono  altresi'  esclusi  dall'imposta  i  trasferimenti  di
          proprieta' di azioni negoziate in mercati  regolamentari  o
          sistemi multilaterali di negoziazione emesse da societa' la
          cui capitalizzazione media nel mese di  novembre  dell'anno
          precedente a quello in  cui  avviene  il  trasferimento  di
          proprieta' sia inferiore a 500 milioni di euro. 
              492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati  di
          cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,  che
          abbiano  come  sottostante  prevalentemente  uno   o   piu'
          strumenti finanziari di cui al comma 491, o  i  cui  valore
          dipenda prevalentemente  da  uno  o  piu'  degli  strumenti
          finanziari di cui al medesimo comma, e  le  operazioni  sui
          valori  mobiliari  di  cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,
          lettere c) e d),  del  medesimo  decreto  legislativo,  che
          permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno  o
          piu' strumenti  finanziari  di  cui  al  comma  491  o  che
          comportino  un  regolamento  in  contanti  determinato  con
          riferimento  prevalentemente  a  uno   o   piu'   strumenti
          finanziari indicati al precedente comma, inclusi  warrants,
          covered warrants e certificates, sono soggette, al  momento
          della conclusione, ad imposta in misura fissa,  determinata
          con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del
          contratto, secondo la  tabella  3  allegata  alla  presente
          legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal  luogo  di
          conclusione della transazione e dallo  Stato  di  residenza
          delle parti contraenti. Nel caso in cui  le  operazioni  di
          cui  al  primo  periodo   prevedano   come   modalita'   di
          regolamento anche il trasferimento  delle  azioni  o  degli
          altri strumenti finanziari partecipativi, il  trasferimento
          della proprieta' di tali strumenti finanziari  che  avviene
          al momento del regolamento e' soggetto all'imposta  con  le
          modalita' e nella misura previste dal  comma  491.  Per  le
          operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  la  medesima  imposta  in
          misura fissa, ridotta a 1/5, potra' essere determinata  con
          riferimento al valore di un contratto standard (lotto)  con
          il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
          cui al comma  500,  tenendo  conto  del  valore  medio  del
          contratto standard (lotto) nel trimestre precedente. 
              493. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi
          multilaterali  di  negoziazione  si  intendono  i   mercati
          definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14  e
          15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione
          europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, inclusi nella lista di  cui  al  decreto
          ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo  168-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
              494. L'imposta di  cui  al  comma  491  e'  dovuta  dal
          soggetto a  favore  del  quale  avviene  il  trasferimento;
          quella di cui al comma  492  e'  dovuta  nella  misura  ivi
          stabilita da ciascuna delle controparti  delle  operazioni.
          L'imposta di cui ai commi 491  e  492  non  si  applica  ai
          soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel
          caso  di  trasferimento  della  proprieta'  di   azioni   e
          strumenti finanziari di cui al comma 491,  nonche'  per  le
          operazioni su strumenti finanziari di  cui  al  comma  492,
          l'imposta  e'  versata   dalle   banche,   dalle   societa'
          fiduciarie  e  dalle  imprese  di  investimento   abilitate
          all'esercizio professionale nei confronti del pubblico  dei
          servizi  e  delle  attivita'  di   investimento,   di   cui
          all'articolo 18 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
          n. 58, e  successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri
          soggetti che comunque  intervengono  nell'esecuzione  delle
          predette operazioni,  ivi  compresi  gli  intermediari  non
          residenti.    Qualora    nell'esecuzione    dell'operazione
          intervengano piu' soggetti tra quelli  indicati  nel  terzo
          periodo,  l'imposta  e'  versata  da   colui   che   riceve
          direttamente dall'acquirente  o  dalla  controparte  finale
          l'ordine di  esecuzione.  Negli  altri  casi  l'imposta  e'
          versata dal contribuente.  Gli  intermediari  e  gli  altri
          soggetti non  residenti  che  intervengono  nell'operazione
          possono nominare un rappresentante fiscale individuato  tra
          i  soggetti  indicati  nell'articolo  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  che
          risponde,  negli   stessi   termini   e   con   le   stesse
          responsabilita'  del  soggetto  non  residente,   per   gli
          adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di  cui  ai
          commi precedenti. Il versamento  dell'imposta  deve  essere
          effettuato entro il giorno sedici  del  mese  successivo  a
          quello del trasferimento della proprieta' di cui  al  comma
          491 o della conclusione delle operazioni di  cui  al  comma
          492. Sono esenti da imposta le operazioni  che  hanno  come
          controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le
          banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le
          banche centrali e gli organismi  che  gestiscono  anche  le
          riserve ufficiali di  altri  Stati,  nonche'  gli  enti  od
          organismi internazionali  costituiti  in  base  ad  accordi
          internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta  di  cui
          ai commi 491 e 492 non si applica: 
                a) ai soggetti che effettuano  le  transazioni  e  le
          operazioni  di  cui  ai  commi  491  e   492,   nell'ambito
          dell'attivita' di supporto  agli  scambi,  e  limitatamente
          alla stessa, come definita dall'articolo  2,  paragrafo  1,
          lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento
          europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; 
                b) ai soggetti  che  effettuano,  per  conto  di  una
          societa' emittente, le transazioni e le operazioni  di  cui
          ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidita' delle
          azioni emesse dalla medesima societa' emittente, nel quadro
          delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorita'
          dei mercati  finanziari  in  applicazione  della  direttiva
          2003/6/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  28
          gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione
          del 29 aprile 2004; 
                c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle
          forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al   decreto
          legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252  e   ai   prodotti
          pensionistici  individuali  paneuropei  (PEPP)  di  cui  al
          regolamento (UE) 2019/1238; 
                d) alle transazioni ed alle operazioni  tra  societa'
          fra le quali sussista  il  rapporto  di  controllo  di  cui
          all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e  secondo  del
          codice  civile,  ovvero  a   seguito   di   operazioni   di
          riorganizzazione  aziendale  effettuate   alle   condizioni
          indicate nel decreto di cui al comma 500; 
                e) alle transazioni  e  alle  operazioni  relative  a
          prodotti e servizi qualificati  come  etici  o  socialmente
          responsabili a  norma  dell'articolo  117-ter  del  decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e  della  relativa
          normativa di attuazione.». 
              - Si riporta il testo dei commi da 92 a 94 e da  95-bis
          a 95-quinquies dell'articolo  1  della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2017 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2017-2019): 
              «92. Le forme di previdenza  complementare  di  cui  al
          decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  possono
          destinare  somme,  fino  al  10   per   cento   dell'attivo
          patrimoniale  risultante  dal   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
          89 del presente articolo nonche' ai piani  di  risparmio  a
          lungo termine di cui al comma 100  del  presente  articolo.
          Agli enti gestori delle  forme  di  previdenza  di  cui  al
          presente comma non si applica il comma 112, primo periodo. 
              93. Gli strumenti finanziari  oggetto  di  investimento
          qualificato ai sensi del comma 92  devono  essere  detenuti
          per almeno cinque anni. 
              94. I redditi derivanti dagli investimenti  di  cui  al
          comma  92  del  presente  articolo  sono  esenti  ai   fini
          dell'imposta sul reddito e  pertanto  non  concorrono  alla
          formazione  della  base  imponibile  dell'imposta  prevista
          dall'articolo 17 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n.  252.  Ai  fini  della  formazione   delle   prestazioni
          pensionistiche   erogate   dalle   forme   di    previdenza
          complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui
          al comma 92 del presente  articolo  incrementano  la  parte
          corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta.  In
          caso di cessione  degli  strumenti  finanziari  oggetto  di
          investimento prima dei cinque anni,  i  redditi  realizzati
          attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla
          formazione della predetta  base  imponibile  ai  sensi  del
          primo periodo durante il periodo  minimo  di  investimento,
          sono soggetti  a  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi con  aliquota  pari  a  quella  di  cui  al  citato
          articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005,  senza
          applicazione  di  sanzioni,  e  il   relativo   versamento,
          unitamente  agli  interessi,  deve  essere  effettuato  dai
          soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo  17  entro
          il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.  In
          caso di rimborso o di scadenza degli  strumenti  finanziari
          oggetto  di  investimento   prima   del   quinquennio,   il
          controvalore  conseguito  deve  essere  reinvestito   negli
          strumenti finanziari  di  cui  al  comma  89  del  presente
          articolo entro novanta giorni dal rimborso.». 
              «95-bis. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          di cui ai commi da 88 a 95,  il  soggetto  percettore  deve
          produrre  una  dichiarazione   dalla   quale   risulti   la
          sussistenza delle condizioni previste dai commi  88  e  92,
          nonche'  l'impegno  a  detenere  gli  strumenti  finanziari
          oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il
          percettore deve altresi' dichiarare che i redditi  generati
          dagli  investimenti  qualificati  non   sono   relativi   a
          partecipazioni qualificate. 
              95-ter. I soggetti indicati  nei  commi  88,  92  e  95
          devono tenere separata evidenza delle somme destinate  agli
          investimenti qualificati di cui al comma 89. 
              95-quinquies. Le minusvalenze e le  perdite  realizzate
          mediante cessione a titolo oneroso  ovvero  rimborso  degli
          strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati
          di cui al comma 89  sono  deducibili  dalle  plusvalenze  o
          proventi  realizzati  nelle  successive  operazioni   nello
          stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre  il
          quarto, ovvero possono essere portate in deduzione ai sensi
          del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  Per  le  forme  di
          previdenza complementare di cui al  decreto  legislativo  5
          dicembre  2005,  n.  252,  le  minusvalenze  e  le  perdite
          maturate  o   realizzate   relativamente   agli   strumenti
          finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al
          comma  89  concorrono  a   formare   la   base   imponibile
          dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto
          legislativo.». 
              - Si riporta il testo del 184 e 184-bis dell'articolo 1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016)], con le modifiche apportate dal
          presente decreto: 
              «184. Le  somme  e  i  valori  di  cui  al  comma  2  e
          all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, non  concorrono,  nel  rispetto  dei
          limiti  ivi  indicati,  a  formare  il  reddito  di  lavoro
          dipendente,  ne'  sono  soggetti  all'imposta   sostitutiva
          disciplinata   dai   commi   da   182    a    191,    anche
          nell'eventualita' in  cui  gli  stessi  siano  fruiti,  per
          scelta del lavoratore,  in  sostituzione,  in  tutto  o  in
          parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori
          di cui al comma 4 del medesimo  articolo  51  concorrono  a
          formare il reddito di lavoro dipendente secondo  le  regole
          ivi previste e non sono  soggetti  all'imposta  sostitutiva
          disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente  articolo,
          anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
          scelta del lavoratore,  in  sostituzione,  in  tutto  o  in
          parte, delle somme di cui al comma 182. 
              184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma  184,  non
          concorrono a formare il reddito di lavoro  dipendente,  ne'
          sono  soggetti  all'imposta  sostitutiva  disciplinata  dai
          commi da 182 a 191: 
              a) i contributi alle forme pensionistiche complementari
          di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  e
          quelli ai sottoconti  italiani  di  prodotti  pensionistici
          individuali paneuropei (PEPP) di cui  al  regolamento  (UE)
          2019/1238,  versati,  per   scelta   del   lavoratore,   in
          sostituzione, in tutto o in parte, delle somme  di  cui  al
          comma  182,  anche   se   eccedenti   i   limiti   indicati
          all'articolo  8,  commi  4  e  6,  del   medesimo   decreto
          legislativo n.  252  del  2005,  o  quelli  indicati  dalle
          disposizioni nazionali di attuazione del  Regolamento  (UE)
          2019/1238. Tali contributi  non  concorrono  a  formare  la
          parte   imponibile   delle    prestazioni    pensionistiche
          complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di
          cui  all'articolo  11,  comma  6,  del   medesimo   decreto
          legislativo   n.   252   del   2005,   nonche'   ai    fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni    nazionali    di
          attuazione del regolamento (UE) 2019/1238; 
                b)  i  contributi  di  assistenza  sanitaria  di  cui
          all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del
          lavoratore in sostituzione, in  tutto  o  in  parte,  delle
          somme di cui al comma 182 del presente articolo,  anche  se
          eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma
          2, lettera a); 
                c) il valore delle azioni  di  cui  all'articolo  51,
          comma 2, lettera g), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  ricevute,  per  scelta   del
          lavoratore, in sostituzione, in tutto  o  in  parte,  delle
          somme di cui al comma 182 del presente articolo,  anche  se
          eccedente il limite  indicato  nel  medesimo  articolo  51,
          comma 2, lettera g), e indipendentemente  dalle  condizioni
          dallo  stesso  stabilite.  Ai  fini  di  quanto   stabilito
          dall'articolo 68, comma 6, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o  il  valore
          di acquisto e' pari al valore delle  azioni  ricevute,  per
          scelta del lavoratore,  in  sostituzione,  in  tutto  o  in
          parte, delle somme di cui al medesimo comma 182.». 
              - Si riporta il testo del  comma  25  dell'articolo  78
          della 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni  per  ampliare
          le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare   e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale e del conto fiscale), con  le  modifiche  apportate
          dal presente decreto: 
              «25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
          redditi da parte dell'Agenzia  delle  entrate  nonche'  dei
          controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri  detraibili,
          i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le  imprese
          assicuratrici,   gli   enti   previdenziali,    le    forme
          pensionistiche  complementari,  i  fornitori  di   prodotti
          pensionistici  individuali  paneuropei  (PEPP)  di  cui  al
          regolamento  (UE)  2019/1238  trasmettono,  entro   il   28
          febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per
          tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
          i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente: 
                a)  quote  di  interessi  passivi  e  relativi  oneri
          accessori per mutui in corso; 
                b) premi di assicurazione sulla vita, causa  morte  e
          contro gli infortuni; 
                c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
                d)  contributi  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,
          lettera e-bis), del testo unico delle imposte  sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.».