Art. 16
Norme di coordinamento fiscale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-bis), e' sostituita
dalla seguente: «e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8
del medesimo decreto, nonche' ai sottoconti italiani di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento
(UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle
disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo
periodo sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;»;
b) all'articolo 50, comma 1, la lettera h-bis) e' sostituita
dalla seguente: «h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle derivanti dai
prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238;»;
c) all'articolo 52, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: «d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo
23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per
le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;».
2. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte
le seguenti: «, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238»;
b) al terzo periodo, le parole «di cui al periodo precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «e, dai sottoconti esteri di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo
periodo».
3. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole «decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «dai prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento
(UE) 2019/1238»;
b) al comma 3, dopo le parole «fondi pensione» sono inserite le
seguenti: «, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)
di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 44, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
5. All'articolo 32, comma 3, lettera c), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo le parole «Forme di previdenza
complementare» sono aggiunte le seguenti: «, prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
6. All'articolo 1, comma 134, quinto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252,» sono aggiunte le seguenti: «ai sottoconti italiani di
prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238».
7. All'articolo 10, primo comma 1, del decreto del Presidenza della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238,».
8. All'articolo 13, comma 2-ter, secondo periodo, della Tariffa,
Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole «fondi pensione» sono aggiunte
le seguenti: «, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei di
cui al regolamento (UE) 2019/1238».
9. All'articolo 1, comma 494, lettera c), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252» sono aggiunte le seguenti: «e ai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
10. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 94, e' aggiunto il seguente: «94-bis. Le disposizioni di cui ai
commi da 92 a 94 e da 95-bis a 95-quater si applicano ai sottoconti
italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238».
11. All'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i contributi
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento
(UE) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione,
in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se
eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo
decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle
disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2019/1238.
Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle
prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione
delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo
decreto legislativo n. 252 del 2005, nonche' ai fini
dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) 2019/1238.».
12. All'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, dopo le parole «forme pensionistiche complementari» sono
aggiunte le seguenti: «i fornitori di prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 10 del citato testo delle
imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto
e' riportato nelle note all'articolo 10.
- Si riporta il testo degli articoli 50 e 52 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 50. (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente) - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt.
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzione e
alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle
derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13.».
«Art. 52. (Determinazione dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente) - 1. Ai fini della
determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48
salvo quanto di seguito specificato:
a);
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i
compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
a seguito di autorizzazione del direttore generale
dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennita' di
cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non
concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche'
l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano
disposti dagli organi competenti a determinare i
trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di
cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47,
sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non
deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al
percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta
quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta,
in misura corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e
la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va
effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori
degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere
h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le
disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite
e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria,
nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi
titoli;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque
erogate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni
derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1
dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno
raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la
pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al
netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma
3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, costituiscono
reddito per la parte che eccede complessivamente nel
periodo d'imposta lire sei milioni;
d-ter).».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi) - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni
qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo
unico nonche' agli utili derivanti dagli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
dai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo
unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65
del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi'
dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui
redditi e dalle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai
contratti di associazione in partecipazione previsti nel
precedente periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo
del patrimonio netto si assume il valore individuato nel
comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del
predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma
2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. I
soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione e, dai sottoconti esteri di
prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui
al secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel
comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza
degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che
dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva
sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al
primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a
OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui
gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero
nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che consentono un adeguato scambio di informazioni.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle
societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito
delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo
unico e ai contratti di associazione in partecipazione di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo
testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, in cui l'associante e' soggetto non residente,
qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso
testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma
dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.
La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) ;
b) sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa
ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo
che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3
dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che e'
rispettata, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del
comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La
ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7. (Regime tributario dei partecipanti) - 1. Sui
proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta
del 20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai
rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il
costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal
partecipante. In mancanza della documentazione il costo e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli
esenti o esclusi da imposta sul reddito delle societa', la
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non
e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dai prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e
dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di
investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito
da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata, alle
medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai
soggetti residenti presso i quali le quote sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
2-quinquies. Nel caso di societa' di gestione del
risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata
direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel
territorio dello Stato in regime di libera prestazione di
servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i
soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche
in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti
dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2-bis e 2-ter.
3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da
fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e
organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,
sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su quelli percepiti da
enti od organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche
centrali o organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente
dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 44 [Attuazione della direttiva
2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010]:
«Art. 13. (Modifiche alla disciplina dei fondi
immobiliari esteri) - 1. All'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le
parole: «, nonche' per i titoli o certificati
rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi
d'investimento collettivo immobiliari,» sono soppresse.
2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio immobiliari di
diritto estero, i soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni
ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o
di acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza
della documentazione il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
3. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei
confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del
citato testo unico delle imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto
testo unico;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto
articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi
quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle
societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La
ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme
di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238 e dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate
all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui
all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro
riscossione.
5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del
risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei
rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai
partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli
indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
che possiedono quote di partecipazione in misura superiore
al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La
percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata al
termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine
del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle
quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della
verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo
si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente per il tramite di societa' controllate, di
societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo
societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile anche per le
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni
imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il partecipante e' tenuto ad attestare al sostituto
d'imposta la percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del
comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo
del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In
assenza di informazioni sui redditi conseguiti
dall'organismo, il risultato annuale della gestione
dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla
formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai
redditi imputati non si applica la ritenuta del 20 per
cento sui proventi percepiti.
7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione
dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le
disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo
unico. In caso di cessione, il costo e' aumentato o
diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite
imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a
concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze
realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di
quote o azioni emesse da organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia
soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il
reddito per il loro intero ammontare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 decreto-legge 31
maggio 2020, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32. (Riorganizzazione della disciplina fiscale
dei fondi immobiliari chiusi) - 1. A seguito dei controlli
effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita
dalla seguente:
«j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;»;
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonche'
da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'»,
sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte
per suo conto, il fondo comune di investimento risponde
esclusivamente con il proprio patrimonio.»;
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le
parole: «all'esperienza professionale degli investitori;»
sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano
gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e
l'articolo 39, comma 3.».
2.
3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati
esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare, prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 nonche' enti di previdenza
obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli
investimenti destinati alla copertura delle riserve
tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a
forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti
lettere costituiti all'estero in paesi o territori che
consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad
individuare i beneficiari effettivi del reddito o del
risultato della gestione e sempreche' siano indicati nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano
esclusivamente le finalita' indicate nell'articolo 1, comma
1, lettera c-bis) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche'
societa' residenti in Italia che perseguano esclusivamente
finalita' mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o
contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per
cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6,
8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3,
i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di
gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti,
diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione
al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se
inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in
proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute.
Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione
nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute
direttamente o indirettamente per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti
diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle
partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo
5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla
societa' di gestione del risparmio la percentuale di
possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del
presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di
partecipazione in misura non superiore al 5 per cento,
individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche'
per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime
di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma
3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo
del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I
medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti,
sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo
d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso
di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma
3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in
societa' ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai
fini della determinazione dei redditi diversi di natura
finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68,
comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il
costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei
redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e'
altresi' diminuito, fino a concorrenza dei risultati di
gestione imputati, dei proventi distribuiti ai
partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti
residenti ai sensi del presente comma non si applica la
ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella
legge 23 novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una
quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento,
determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono
tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio
delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai
prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il
costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote e'
riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno
concorso alla formazione della base imponibile per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
L'imposta e' versata dal partecipante con le modalita' e
nei termini previsti per il versamento a saldo delle
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere versata a
cura della societa' di gestione del risparmio o
dell'intermediario depositario delle quote in due rate di
pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed
entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante e'
tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la societa' di
gestione del risparmio puo' effettuare la liquidazione
parziale della quota per l'ammontare necessario al
versamento dell'imposta.
5. Previa deliberazione dell'assemblea dei
partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre
2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da
quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un
partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la societa' di
gestione del risparmio puo' altresi' deliberare entro il 31
dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune
d'investimento. In tal caso la societa' di gestione del
risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del
valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al
31 dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa' di
gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro
il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due rate di
pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e
la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve
essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui
risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla
conclusione della liquidazione la societa' di gestione del
risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si
applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis.
L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione
del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo
rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
5-bis. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica
la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a
concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta
sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo. Il costo di
sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto
fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla
formazione della base imponibile per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate
non sono fiscalmente rilevanti.
5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio
immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro,
ipotecaria e catastale.
5-quinquies. Alle cessioni di immobili effettuate nella
fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica
l'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della
disposizione di cui al periodo precedente e' subordinata
alla preventiva approvazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Ai conferimenti in societa' di pluralita' di immobili,
effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si
applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I
predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli
atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero
3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto
legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote
effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si
considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, operazioni che non formano oggetto dell'attivita'
propria del soggetto passivo.
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione
e versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si
applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' sostituito dai
seguenti:
«3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti
da fondi pensione e organismi di investimento collettivo
del risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o
territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' su quelli percepiti da enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente
dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione».
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto
per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sempre che riferiti a
periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio
successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e riferiti a periodi di attivita' del
fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel
testo in vigore alla predetta data.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.».
Note all'art. 16 - Comma 6:
- Si riporta il testo del comma 134 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)], riguardante l'obbligo per le
SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi
distribuiti ai soci, come modificato dal presente decreto:
«134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai
sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo
10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti
non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli
utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ivi inclusi i
contratti di locazione relativi agli alloggi sociali
realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella
gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la presente
disposizione costituisce deroga all'unificazione
dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La
ritenuta e' applicata a titolo d'acconto, con conseguente
concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri
casi. La ritenuta non e' operata sugli utili corrisposti
alle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ai sottoconti italiani
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238 e agli organismi
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
e disciplinati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli che
concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni
individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le societa'
che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le
regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti
dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e
a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».
- Si riporta il testo del comma 10, primo comma, numero
1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta) - Sono esenti
dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 nonche' di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le
dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
bancoposta;».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2-ter,
secondo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642 (Disciplina dell'imposta di bollo), come modificato dal
presente decreto:
«
Parte di provvedimento in formato grafico
».
- Si riporta il testo dei commi da 491 a 494
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)], con le
modifiche apportate dal presente decreto:
«491. Il trasferimento della proprieta' di azioni e di
altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto
comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da
societa' residenti nel territorio dello Stato, nonche' di
titoli rappresentativi dei predetti strumenti
indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente,
e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con
l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della
transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente
periodo anche il trasferimento di proprieta' di azioni che
avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.
L'imposta non si applica qualora il trasferimento della
proprieta' avvenga per successione o donazione. Per valore
della transazione si intende il valore del saldo netto
delle transazioni regolate giornalmente relative al
medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa
giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il
corrispettivo versato. L'imposta e' dovuta
indipendentemente dal luogo di conclusione della
transazione e dallo Stato di residenza delle parti
contraenti. L'aliquota dell'imposta e' ridotta alla meta'
per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati
e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse
dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento
dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova
emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di
titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento
(CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.
Sono altresi' esclusi dall'imposta i trasferimenti di
proprieta' di azioni negoziate in mercati regolamentari o
sistemi multilaterali di negoziazione emesse da societa' la
cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di
proprieta' sia inferiore a 500 milioni di euro.
492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che
abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu'
strumenti finanziari di cui al comma 491, o i cui valore
dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti
finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui
valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che
permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o
piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o che
comportino un regolamento in contanti determinato con
riferimento prevalentemente a uno o piu' strumenti
finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants,
covered warrants e certificates, sono soggette, al momento
della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata
con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del
contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente
legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di
conclusione della transazione e dallo Stato di residenza
delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di
cui al primo periodo prevedano come modalita' di
regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli
altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento
della proprieta' di tali strumenti finanziari che avviene
al momento del regolamento e' soggetto all'imposta con le
modalita' e nella misura previste dal comma 491. Per le
operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in
misura fissa, ridotta a 1/5, potra' essere determinata con
riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del
contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi
multilaterali di negoziazione si intendono i mercati
definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e
15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal
soggetto a favore del quale avviene il trasferimento;
quella di cui al comma 492 e' dovuta nella misura ivi
stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni.
L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai
soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel
caso di trasferimento della proprieta' di azioni e
strumenti finanziari di cui al comma 491, nonche' per le
operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492,
l'imposta e' versata dalle banche, dalle societa'
fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate
all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei
servizi e delle attivita' di investimento, di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, nonche' dagli altri
soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle
predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non
residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione
intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo
periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve
direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale
l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta e'
versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri
soggetti non residenti che intervengono nell'operazione
possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra
i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che
risponde, negli stessi termini e con le stesse
responsabilita' del soggetto non residente, per gli
adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai
commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere
effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a
quello del trasferimento della proprieta' di cui al comma
491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma
492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come
controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le
banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le
banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali di altri Stati, nonche' gli enti od
organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui
ai commi 491 e 492 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le
operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito
dell'attivita' di supporto agli scambi, e limitatamente
alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una
societa' emittente, le transazioni e le operazioni di cui
ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidita' delle
azioni emesse dalla medesima societa' emittente, nel quadro
delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorita'
dei mercati finanziari in applicazione della direttiva
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione
del 29 aprile 2004;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ai prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238;
d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa'
fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui
all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del
codice civile, ovvero a seguito di operazioni di
riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni
indicate nel decreto di cui al comma 500;
e) alle transazioni e alle operazioni relative a
prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente
responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa
normativa di attuazione.».
- Si riporta il testo dei commi da 92 a 94 e da 95-bis
a 95-quinquies dell'articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019):
«92. Le forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono
destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
89 del presente articolo nonche' ai piani di risparmio a
lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.
Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al
presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.
93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento
qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti
per almeno cinque anni.
94. I redditi derivanti dagli investimenti di cui al
comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini
dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni
pensionistiche erogate dalle forme di previdenza
complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui
al comma 92 del presente articolo incrementano la parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati
attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla
formazione della predetta base imponibile ai sensi del
primo periodo durante il periodo minimo di investimento,
sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con aliquota pari a quella di cui al citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza
applicazione di sanzioni, e il relativo versamento,
unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai
soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro
il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In
caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari
oggetto di investimento prima del quinquennio, il
controvalore conseguito deve essere reinvestito negli
strumenti finanziari di cui al comma 89 del presente
articolo entro novanta giorni dal rimborso.».
«95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve
produrre una dichiarazione dalla quale risulti la
sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92,
nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari
oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il
percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati
dagli investimenti qualificati non sono relativi a
partecipazioni qualificate.
95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95
devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli
investimenti qualificati di cui al comma 89.
95-quinquies. Le minusvalenze e le perdite realizzate
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli
strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati
di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o
proventi realizzati nelle successive operazioni nello
stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il
quarto, ovvero possono essere portate in deduzione ai sensi
del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite
maturate o realizzate relativamente agli strumenti
finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al
comma 89 concorrono a formare la base imponibile
dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto
legislativo.».
- Si riporta il testo del 184 e 184-bis dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)], con le modifiche apportate dal
presente decreto:
«184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e
all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei
limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191, anche
nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori
di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole
ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo,
anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182.
184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne'
sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai
commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati
all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle
disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE)
2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la
parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di
cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005, nonche' ai fini
dell'applicazione delle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del
lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se
eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma
2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51,
comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se
eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51,
comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni
dallo stesso stabilite. Ai fini di quanto stabilito
dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore
di acquisto e' pari al valore delle azioni ricevute, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al medesimo comma 182.».
- Si riporta il testo del comma 25 dell'articolo 78
della 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare
le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), con le modifiche apportate
dal presente decreto:
«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei
controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili,
i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese
assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme
pensionistiche complementari, i fornitori di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per
tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.».