Art. 17 
 
            Risoluzione stragiudiziale delle controversie 
 
  1. Fermo restando, con  riferimento  alla  distribuzione  di  PEPP,
quanto previsto  dall'articolo  32-ter  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 187.1, del decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209, i fornitori di PEPP aventi sede  legale  in
Italia aderiscono  a  sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
controversie per la risoluzione delle controversie con  la  clientela
aventi a oggetto diritti ed obblighi derivanti dal  regolamento  (UE)
2019/1238, nonche' dal  presente  decreto  e  dal  contratto,  per  i
soggetti ivi considerati. 
  2. Ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle  controversie  di
cui al comma 1 possono aderire anche i soggetti nei cui confronti  la
COVIP  esercita  la  propria  attivita'   di   vigilanza   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
n. 252, per le controversie insorte con  aderenti  e  beneficiari  in
merito all'applicazione della  normativa  in  materia  di  previdenza
complementare e ai relativi contratti. 
  3. La COVIP determina, con proprio regolamento,  nel  rispetto  dei
principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo
II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  i  criteri
di svolgimento delle procedure di risoluzione delle  controversie  di
cui a commi 1 e 2, nonche'  i  criteri  di  composizione  dell'organo
decidente,  in  modo  che  risulti   assicurata   l'imparzialita'   e
indipendenza  dello  stesso.  Le  procedure  devono  in   ogni   caso
assicurare  la  rapidita',  l'economicita'  e  l'effettivita'   della
tutela. Il Regolamento di cui al presente comma definisce  anche  gli
importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. 
  4. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma
3, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui  ai
commi 1 e 2 e' alternativo all'esperimento della  procedura  prevista
dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2010,  n.
28, e non pregiudica il ricorso ad ogni  altro  strumento  di  tutela
previsto dall'ordinamento. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art.    32-ter    (Risoluzione    stragiudiziale    di
          controversie) - 1. I soggetti nei cui confronti  la  Consob
          esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi
          con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i  consulenti
          finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria
          aderiscono a sistemi di  risoluzione  stragiudiziale  delle
          controversie  con  gli  investitori  diversi  dai   clienti
          professionali di cui all'articolo 6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli
          enti si applicano le  sanzioni  di  cui  all'articolo  190,
          comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo  18-bis
          si   applicano   le   sanzioni    di    cui    all'articolo
          187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste  dal
          presente comma  sono  applicate  ai  consulenti  finanziari
          autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria  secondo
          il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2. 
              2. La Consob determina, con  proprio  regolamento,  nel
          rispetto dei principi, delle procedure e dei  requisiti  di
          cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo  6
          settembre 2005,  n.  206,  e  successive  modificazioni,  i
          criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
          controversie di  cui  al  comma  1  nonche'  i  criteri  di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati. 
              3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento
          si provvede, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse di cui all'articolo 40,  comma  3,
          della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e   successive
          modificazioni, oltre che con gli  importi  posti  a  carico
          degli utenti delle procedure medesime.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 187.1,  del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005: 
              «Art. 187.1.  (Sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale
          delle controversie) - 1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 32-ter del decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, i soggetti di cui  all'articolo  6,  commi  1,
          lettere a) e d), nonche' gli  intermediari  assicurativi  a
          titolo accessorio, aderiscono  ai  sistemi  di  risoluzione
          stragiudiziale delle controversie con la clientela relative
          alle prestazioni e ai  servizi  assicurativi  derivanti  da
          tutti  i   contratti   di   assicurazione,   senza   alcuna
          esclusione. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  su  proposta
          dell'IVASS, sono determinati, nel  rispetto  dei  principi,
          delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo
          2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  i
          criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
          controversie di cui al comma 1, i criteri  di  composizione
          dell'organo  decidente,  in  modo  che  risulti  assicurata
          l'imparzialita' dello stesso e  la  rappresentativita'  dei
          soggetti interessati, nonche' la natura delle controversie,
          relative  alle  prestazioni  e  ai   servizi   assicurativi
          derivanti da un contratto di  assicurazione,  trattate  dai
          sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in
          ogni  caso  assicurare  la  rapidita',   l'economicita'   e
          l'effettivita' della tutela. 
              3. Per le controversie definite dal decreto di  cui  al
          comma  2,  il  ricorso  al  sistema  di  risoluzione  delle
          controversie   di   cui   al   comma   1   e'   alternativo
          all'esperimento  delle  procedure  di   mediazione   e   di
          negoziazione  assistita  previste,   rispettivamente,   dal
          decreto  legislativo  4  marzo   2010,   n.   28,   e   dal
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e  non
          pregiudica il ricorso ad ogni  altro  strumento  di  tutela
          previsto dall'ordinamento. 
              4. Alla copertura  delle  spese  di  funzionamento  dei
          sistemi di cui al presente  articolo,  si  provvede,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  con  le
          risorse di cui agli articoli 335 e 336.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005: 
              «Art.  19.  (Compiti  della  COVIP)  -  1.   Le   forme
          pensionistiche complementari di cui  al  presente  decreto,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
          nonche' i  fondi  che  assicurano  ai  dipendenti  pubblici
          prestazioni complementari al trattamento di base e al  TFR,
          comunque risultino gli stessi configurati  nei  bilanci  di
          societa'  o  enti  ovvero  determinate  le   modalita'   di
          erogazione, ad eccezione delle forme istituite  all'interno
          di  enti  pubblici,  anche  economici,  che  esercitano   i
          controlli in materia di tutela del  risparmio,  in  materia
          valutaria o in materia assicurativa, sono  iscritte  in  un
          apposito albo, tenuto a cura della COVIP. 
              1-bis La COVIP fornisce informativa  all'AEAP,  secondo
          le modalita' dalla stessa  definite,  in  merito  ai  fondi
          iscritti   all'Albo   e   alle   eventuali    cancellazioni
          effettuate. 
              2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, e  ferma  restando
          la vigilanza  di  stabilita'  esercitata  dalle  rispettive
          autorita'  di  controllo  sui  soggetti  abilitati  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche  mediante
          l'emanazione  di  istruzioni  di   carattere   generale   e
          particolare, la vigilanza su tutte le forme  pensionistiche
          complementari  con  approccio  prospettico  e  basato   sul
          rischio. I poteri di  vigilanza  sono  esercitati  in  modo
          tempestivo e proporzionato alle  dimensioni,  alla  natura,
          alla portata e  alla  complessita'  delle  attivita'  della
          forma pensionistica complementare. In tale ambito: 
                a) definisce le condizioni che, al fine di  garantire
          il rispetto dei principi di trasparenza,  comparabilita'  e
          portabilita', le forme pensionistiche complementari  devono
          soddisfare  per  poter  essere  ricondotte  nell'ambito  di
          applicazione  del  presente  decreto  ed  essere   iscritte
          all'albo di cui al comma 1; 
                a-bis)  elabora  gli  schemi  degli  statuti  e   dei
          regolamenti delle forme pensionistiche complementari; 
                a-ter)  detta  disposizioni   di   dettaglio,   anche
          attraverso gli schemi degli statuti e dei  regolamenti,  in
          materia di sistema di governo  delle  forme  pensionistiche
          complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti
          nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,
          comma 1, lettera  i),  incluse  le  funzioni  fondamentali,
          nonche'  relativamente  al  documento  sulla  politica   di
          remunerazione e al documento sulla valutazione interna  del
          rischio; 
                b) approva gli statuti e i  regolamenti  delle  forme
          pensionistiche  complementari,  verificando  la  ricorrenza
          delle  condizioni  richieste   dal   presente   decreto   e
          valutandone   anche   la   compatibilita'    rispetto    ai
          provvedimenti di carattere generale da  essa  emanati;  nel
          disciplinare, con  propri  regolamenti,  le  procedure  per
          l'autorizzazione   dei   fondi    pensione    all'esercizio
          dell'attivita' e per l'approvazione  degli  statuti  e  dei
          regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la
          COVIP    individua    procedimenti    di     autorizzazione
          semplificati,    prevedendo    anche     l'utilizzo     del
          silenzio-assenso e l'esclusione di  forme  di  approvazione
          preventiva.  Tali  procedimenti  semplificati   devono   in
          particolar  modo  essere  utilizzati   nelle   ipotesi   di
          modifiche  statutarie   e   regolamentari   conseguenti   a
          sopravvenute disposizioni normative.  Ai  fini  di  sana  e
          prudente gestione, la COVIP puo'  richiedere  di  apportare
          modifiche  agli  statuti  e  ai  regolamenti  delle   forme
          pensionistiche  complementari,  fissando  un  termine   per
          l'adozione delle relative delibere; 
                c)   verifica   la   coerenza   della   politica   di
          investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione
          del  rischio  della  forma   pensionistica   complementare,
          illustrati nel  documento  di  cui  all'articolo  6,  comma
          5-quinquies, con le previsioni  di  cui  all'articolo  6  e
          relative disposizioni di attuazione; 
                d) definisce, sentite le autorita' di  vigilanza  sui
          soggetti  abilitati  a  gestire  le  risorse  delle   forme
          pensionistiche complementari, i criteri di redazione  delle
          convenzioni per  la  gestione  delle  risorse,  cui  devono
          attenersi le medesime  forme  pensionistiche  e  i  gestori
          nella stipula dei relativi contratti; 
                e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni  per
          la gestione delle risorse ai criteri di  cui  alla  lettera
          d); 
                f) indica criteri omogenei per la determinazione  del
          valore   del   patrimonio   delle   forme    pensionistiche
          complementari, della  loro  redditivita',  nonche'  per  la
          determinazione   della   consistenza   patrimoniale   delle
          posizioni individuali accese presso le forme stesse;  detta
          disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni  a
          tutte le forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del
          termine massimo entro il  quale  le  contribuzioni  versate
          devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
          disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e
          delle relazioni ai predetti  documenti,  nonche'  circa  le
          modalita' attraverso le  quali  tali  documenti  sono  resi
          pubblici  e   resi   disponibili   agli   aderenti;   detta
          disposizioni  per  la  tenuta  delle  scritture  contabili,
          prevedendo:  il  modello  di  libro  giornale,  nel   quale
          annotare cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei
          contributi e di pagamento delle prestazioni,  nonche'  ogni
          altra operazione, gli eventuali altri libri  contabili,  il
          prospetto della composizione e del  valore  del  patrimonio
          della  forma  pensionistica  complementare  attraverso   la
          contabilizzazione secondo i criteri  definiti  in  base  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  evidenziando
          le posizioni individuali degli iscritti; 
                g)  detta   disposizioni   volte   a   garantire   la
          trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
          pensionistiche   complementari,   al   fine   di   tutelare
          l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
          il diritto alla portabilita'  della  posizione  individuale
          tra le varie  forme  pensionistiche  complementari,  avendo
          anche riguardo all'esigenza di garantire la  comparabilita'
          dei costi;  garantisce  che  gli  iscritti  attivi  possano
          ottenere,  a  richiesta,  informazioni   in   merito   alle
          conseguenze della cessazione del  rapporto  di  lavoro  sui
          loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
          relative:   1)    alle    condizioni    che    disciplinano
          l'acquisizione di  diritti  pensionistici  complementari  e
          alle  conseguenze  della  loro  applicazione  in  caso   di
          cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
          pensionistici maturati o ad  una  valutazione  dei  diritti
          pensionistici maturati effettuata  al  massimo  nei  dodici
          mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
          che  disciplinano  il  trattamento   futuro   dei   diritti
          pensionistici in sospeso;  garantisce,  altresi',  che  gli
          iscritti di cui all'articolo 14, comma 2,  lettera  c-bis),
          nonche' gli eredi e beneficiari  di  cui  all'articolo  14,
          comma  3,  possano  ottenere,  su  richiesta,  informazioni
          relative  al  valore  dei  loro  diritti  pensionistici  in
          sospeso, o a una valutazione dei diritti  pensionistici  in
          sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
          data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
          trattamento   dei   diritti   pensionistici   in   sospeso;
          disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia  di
          sollecitazione del  pubblico  risparmio,  le  modalita'  di
          offerta  al   pubblico   di   tutte   le   predette   forme
          pensionistiche,      dettando      disposizioni       volte
          all'applicazione  di  regole  comuni  per  tutte  le  forme
          pensionistiche    complementari,     relativamente     alle
          informazioni    generali    sulla    forma    pensionistica
          complementare, alle informazioni  ai  potenziali  aderenti,
          alle   informazioni   periodiche   agli   aderenti,    alle
          informazioni   agli   aderenti   durante   la    fase    di
          prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante
          la fase di erogazione delle rendite. A  tale  fine  elabora
          schemi per le  informative  da  indirizzare  ai  potenziali
          aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le  forme
          pensionistiche  complementari.  Detta  disposizioni   sulle
          modalita' di pubblicita'; 
                h)  vigila  sull'osservanza  delle  disposizioni  del
          presente  decreto  e  delle  disposizioni   secondarie   di
          attuazione  dello  stesso,   nonche'   delle   disposizioni
          dell'Unione europea  direttamente  applicabili  alle  forme
          pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere  o
          vietare la raccolta delle adesioni in  caso  di  violazione
          delle disposizioni stesse; 
                i) esercita  il  controllo  sulla  gestione  tecnica,
          finanziaria,   patrimoniale,    contabile    delle    forme
          pensionistiche  complementari,  anche  mediante   ispezioni
          presso le stesse, ivi comprese le attivita'  esternalizzate
          e su quelle  oggetto  di  riesternalizzazione,  richiedendo
          l'esibizione  dei  documenti  e  degli  atti  che   ritenga
          necessari; 
                l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  formulando  anche  proposte  di
          modifiche   legislative   in    materia    di    previdenza
          complementare; 
                l-bis) diffonde  regolarmente  informazioni  relative
          all'andamento della previdenza complementare; 
                m) diffonde informazioni utili  alla  conoscenza  dei
          temi previdenziali; 
                n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni  nel
          settore della previdenza complementare  anche  in  rapporto
          alla  previdenza  di  base;   a   tale   fine,   le   forme
          pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
          le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
          puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 
              3. Per  l'esercizio  della  vigilanza,  la  COVIP  puo'
          richiedere   in   qualsiasi   momento   che   l'organo   di
          amministrazione e di controllo, il direttore  generale,  il
          responsabile  e  i  titolari  delle  funzioni  fondamentali
          forniscano  alla   stessa,   per   quanto   di   rispettiva
          competenza,  informazioni  e   valutazioni   su   qualsiasi
          questione relativa alla forma pensionistica complementare e
          trasmettano  ogni  dato  e  documento  richiesto.  Con   le
          modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la  COVIP
          puo' disporre l'invio sistematico: 
                a) delle segnalazioni  statistiche  e  di  vigilanza,
          comprese quelle a livello di singolo iscritto,  nonche'  di
          ogni  altro  dato  e  documento,  anche  per  finalita'  di
          monitoraggio del funzionamento complessivo del  sistema  di
          previdenza complementare in attuazione  delle  lettere  l),
          l-bis), m) e n) del comma 2; 
                b) dei verbali delle riunioni  e  degli  accertamenti
          degli  organi  di  controllo  delle  forme   pensionistiche
          complementari. 
              4. La COVIP puo' altresi': 
                a) convocare presso di se' i componenti degli  organi
          di amministrazione e di controllo, i direttori generali,  i
          responsabili delle forme pensionistiche complementari  e  i
          titolari delle funzioni fondamentali; 
                b)  ordinare  la   convocazione   degli   organi   di
          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche
          complementari, fissandone l'ordine del giorno; in  caso  di
          inottemperanza    puo'    procedere    direttamente    alla
          convocazione degli organi di amministrazione e di controllo
          delle forme pensionistiche complementari; 
                b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
          in parte, per un periodo massimo di 60 giorni,  l'attivita'
          della forma  pensionistica  complementare  ove  vi  sia  il
          fondato  sospetto  di  grave  violazione  delle  norme  del
          presente decreto e vi sia urgenza di provvedere. 
              5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP  ha  diritto
          di ottenere le notizie e  le  informazioni  richieste  alle
          pubbliche amministrazioni. 
              5-bis. Tenuto conto  della  dimensione,  della  natura,
          della portata e della complessita'  delle  attivita'  delle
          forme  pensionistiche  complementari,  la   COVIP   esamina
          periodicamente le strategie, i processi e le  procedure  di
          segnalazione   stabiliti   dalle    forme    pensionistiche
          complementari per rispettare le disposizioni  del  presente
          decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione
          dello stesso. Il riesame tiene conto delle  circostanze  in
          cui le forme pensionistiche complementari  operano  e,  ove
          opportuno,  dei  soggetti  che  eseguono  per  loro   conto
          funzioni   fondamentali   o   qualsiasi   altra   attivita'
          esternalizzata. Tale esame comprende: 
                a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi
          al sistema di governo; 
                b)  una  valutazione  dei   rischi   cui   la   forma
          pensionistica e' esposta; 
                c) una valutazione della  capacita'  della  forma  di
          valutare e gestire tali rischi. 
              5-ter.  La  COVIP  puo'  adottare  ogni  strumento   di
          monitoraggio  ritenuto  opportuno,  incluse  le  prove   di
          stress, che consenta di rilevare  il  deterioramento  delle
          condizioni   finanziarie   di   una   forma   pensionistica
          complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio. 
              5-quinquies.  La  COVIP  puo'  richiedere  alle   forme
          pensionistiche complementari di rimediare  alle  carenze  o
          alle deficienze individuate nel quadro della  procedura  di
          cui ai commi 5-bis e 5-ter. 
              6. La COVIP, nei  casi  di  crisi  o  di  tensione  sui
          mercati finanziari, tiene conto degli  effetti  dei  propri
          atti sulla stabilita' del sistema finanziario  degli  altri
          Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni  scambi  di
          informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il  CERS  e
          le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 
              7.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP
          trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          una relazione sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in
          corso di maggior rilievo  e  sugli  indirizzi  e  le  linee
          programmatiche che intende  seguire.  Entro  il  30  giugno
          successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
          trasmette detta relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
          eventuali osservazioni. 
              7-bis I dipendenti e gli esperti  addetti  alla  COVIP,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
          di un pubblico servizio.». 
              Il  Titolo  II-bis  della  Parte  V  (Associazioni  dei
          consumatori  e  accesso  alla   giustizia),   riguarda   la
          risoluzione extragiudiziale delle controversie. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28   (Attuazione
          dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  in
          materia di mediazione finalizzata alla conciliazione  delle
          controversie civili e commerciali): 
              «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
          processo)- 1. Chi intende esercitare in giudizio  un'azione
          relativa ad una  controversia  in  materia  di  condominio,
          diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di
          famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,
          risarcimento del  danno  derivante  dalla  circolazione  di
          veicoli  e  natanti,  da  responsabilita'   medica   e   da
          diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
          pubblicita', contratti assicurativi, bancari e  finanziari,
          e' tenuto preliminarmente a  esperire  il  procedimento  di
          mediazione  ai  sensi  del  presente  decreto   ovvero   il
          procedimento  di   conciliazione   previsto   dal   decreto
          legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il  procedimento
          istituito in attuazione  dell'articolo  128-bis  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di     procedibilita'     della     domanda     giudiziale.
          L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a
          pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non
          oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove  rilevi  che  la
          mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  provvede  quando   la
          mediazione    non    e'    stata    esperita,    assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni. 
              1-bis. Chi intende  esercitare  in  giudizio  un'azione
          relativa a  una  controversia  in  materia  di  condominio,
          diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di
          famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,
          risarcimento del danno derivante da responsabilita'  medica
          e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o
          con altro mezzo  di  pubblicita',  contratti  assicurativi,
          bancari e finanziari, e' tenuto,  assistito  dall'avvocato,
          preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
          sensi del presente decreto ovvero i  procedimenti  previsti
          dal decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  e  dai
          rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento
          istituito in attuazione  dell'articolo  128-bis  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, ovvero il procedimento  istituito
          in  attuazione  dell'articolo  187-ter  del  Codice   delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005,  n.  209,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di procedibilita' della  domanda  giudiziale.  A  decorrere
          dall'anno  2018,  il  Ministro  della  giustizia  riferisce
          annualmente  alle  Camere  sugli  effetti  prodotti  e  sui
          risultati conseguiti dall'applicazione  delle  disposizioni
          del presente comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita
          dal convenuto, a pena di decadenza,  o  rilevata  d'ufficio
          dal giudice, non oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove
          rilevi che la mediazione e' gia' iniziata,  ma  non  si  e'
          conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
          termine di cui all'articolo 6. Allo  stesso  modo  provvede
          quando la mediazione  non  e'  stata  esperita,  assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni. 
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
          disposto dai commi 3 e 4, il  giudice,  anche  in  sede  di
          giudizio di appello, valutata la  natura  della  causa,  lo
          stato dell'istruzione e il comportamento delle parti,  puo'
          disporre l'esperimento del procedimento di  mediazione;  in
          tal caso, l'esperimento del procedimento di  mediazione  e'
          condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
          in sede di appello. Il  provvedimento  di  cui  al  periodo
          precedente e' adottato prima dell'udienza  di  precisazione
          delle  conclusioni  ovvero,  quando  tale  udienza  non  e'
          prevista prima della discussione della  causa.  Il  giudice
          fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
          cui all'articolo 6 e, quando  la  mediazione  non  e'  gia'
          stata  avviata,  assegna  contestualmente  alle  parti   il
          termine di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
          domanda di mediazione. 
              2-bis.  Quando  l'esperimento   del   procedimento   di
          mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda
          giudiziale la condizione si considera avverata se il  primo
          incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. 
              3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
          caso la concessione dei provvedimenti urgenti e  cautelari,
          ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 
              4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: 
                a)  nei   procedimenti   per   ingiunzione,   inclusa
          l'opposizione,  fino  alla  pronuncia  sulle   istanze   di
          concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; 
                b)  nei  procedimenti  per  convalida  di  licenza  o
          sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667
          del codice di procedura civile; 
                c) nei procedimenti di consulenza tecnica  preventiva
          ai fini della composizione della lite, di cui  all'articolo
          696-bis del codice di procedura civile; 
                d) nei procedimenti possessori, fino  alla  pronuncia
          dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
          codice di procedura civile; 
                e) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
                f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
                g) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
              5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
          disposto dai commi 3 e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto
          ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una  clausola
          di mediazione o conciliazione e il  tentativo  non  risulta
          esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione  di  parte,
          proposta nella prima difesa, assegna alle parti il  termine
          di quindici giorni per la presentazione  della  domanda  di
          mediazione e fissa la successiva udienza dopo  la  scadenza
          del termine di cui all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  il
          giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza  quando  la
          mediazione o il tentativo di conciliazione  sono  iniziati,
          ma  non  conclusi.  La  domanda   e'   presentata   davanti
          all'organismo indicato  dalla  clausola,  se  iscritto  nel
          registro,  ovvero,  in  mancanza,  davanti  ad   un   altro
          organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio  di  cui
          all'articolo 4, comma 1. In ogni  caso,  le  parti  possono
          concordare, successivamente al contratto o allo  statuto  o
          all'atto  costitutivo,  l'individuazione  di   un   diverso
          organismo iscritto. 
              6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
          domanda  di  mediazione  produce  sulla  prescrizione   gli
          effetti della domanda giudiziale.  Dalla  stessa  data,  la
          domanda di mediazione impedisce altresi' la  decadenza  per
          una sola volta, ma se  il  tentativo  fallisce  la  domanda
          giudiziale deve essere proposta entro il  medesimo  termine
          di decadenza, decorrente dal deposito del  verbale  di  cui
          all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.».