Art. 18
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS provvedono agli
adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In merito alle contribuzioni versate annualmente ai PEPP
italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri, e' dovuto alla
COVIP da parte dei fornitori di PEPP il contributo previsto
dall'articolo 13, comma 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Orlando, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Cartabia, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 335 del 1995:
«Art. 13 (Vigilanza sui fondi pensione) - 1. L'articolo
16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le
direttive generali in materia di vigilanza sui fondi
pensione, di concerto, con il Ministro del tesoro, e vigila
sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi
pensione con lo scopo di perseguire la corretta e
trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la
funzionalita' del sistema di previdenza complementare. La
commissione ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da
quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica professionalita' nelle materie di
pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e
indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del
Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. Il Presidente e i membri della
commissione durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il
decreto di nomina indichera' i due membri della commissione
il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai
componenti della commissione si applicano le disposizioni
di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della
commissione competono le indennita' di carica fissate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La
commissione delibera con apposito regolamento in ordine al
proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla
base dei principi di trasparenza e celerita'
dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni. La commissione puo' avvalersi di esperti
nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori
ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge
o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente
sovraintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione
delle deliberazioni. Il Presidente della commissione tiene
informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico
ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese e la composizione dei bilanci preventivo e
consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento
di cui all'articolo 1, 7° comma, del citato decreto-legge
n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata
legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto
con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' e
le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro
venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il
termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il
termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano
state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono
esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo
generale sulla commissione per assicurare la legalita' e
l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente
al Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti
dalla pianta organica non puo' eccedere per il primo
triennio le 30 unita'. I requisiti di accesso e le
modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento di
cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi
requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle
attivita' istituzionali della commissione. L'ordinamento
delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del
personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale
regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il
regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la
qualifica di direttore generale determinandone le funzioni.
Il direttore generale risponde del proprio operato alla
commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e'
adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la
stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in
sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche
dirigenziali".
2.
3. Il finanziamento della commissione puo' essere
integrato, mediante il versamento annuale da parte dei
fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati.».
- Si riporta il testo del comma 65 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)]:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».