Art. 2
Individuazione delle autorita' nazionali competenti
1. Secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo, la
COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS sono le autorita'
nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
punto 18), del regolamento (UE) 2019/1238 e dispongono di tutti i
poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle
funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 loro attribuite dal
presente decreto.
2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto
legislativo, la COVIP e' l'autorita' nazionale competente a vigilare
sul rispetto di tutti gli obblighi che il regolamento (UE) 2019/1238
impone ai fornitori di PEPP, avuto riguardo alla natura pensionistica
del prodotto PEPP, alla tutela del cliente PEPP e al buon
funzionamento del sistema di previdenza complementare.
3. Le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo in
capo alle altre autorita' nazionali competenti di cui al comma 1 sono
esercitate:
a) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
relazione ai fornitori di PEPP dalla stessa vigilati;
b) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla distribuzione
di PEPP posta in essere dai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
c) dall'IVASS ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, in relazione ai fornitori e ai distributori
di PEPP dallo stesso vigilati.
4. Restano in ogni caso ferme le competenze della Banca d'Italia e
dell'IVASS, in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle
stesse vigilati, di contenimento del rischio e di stabilita',
previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza) - 1.
Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a
esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo
riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e
alla competitivita' del sistema finanziario nonche'
all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli
istituti di moneta elettronica e degli istituti di
pagamento.
3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli
altri poteri a esse attribuiti dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza) - 1.
La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente
parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema
finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema
finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia
finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il
contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la
sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Consob e' competente per quanto riguarda la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna
vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e
3.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di
coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza
e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti
abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad
oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro
svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento
alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le
modalita' da esse stabilite.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 3. (Finalita' della vigilanza) - 1. Scopo
principale della vigilanza e' l'adeguata protezione degli
assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni
assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e
prudente gestione delle imprese di assicurazione e
riassicurazione, nonche', unitamente alla Consob, ciascuna
secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e
correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo
della vigilanza, ma subordinato al precedente, e' la
stabilita' del sistema e dei mercati finanziari.».