Art. 2 
 
         Individuazione delle autorita' nazionali competenti 
 
  1. Secondo quanto previsto dal  presente  decreto  legislativo,  la
COVIP, la Banca d'Italia, la  Consob  e  l'IVASS  sono  le  autorita'
nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
punto 18), del regolamento (UE) 2019/1238 e  dispongono  di  tutti  i
poteri di vigilanza e di indagine  necessari  per  l'esercizio  delle
funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 loro attribuite  dal
presente decreto. 
  2.  Salvo  quanto  diversamente  previsto  dal   presente   decreto
legislativo, la COVIP e' l'autorita' nazionale competente a  vigilare
sul rispetto di tutti gli obblighi che il regolamento (UE)  2019/1238
impone ai fornitori di PEPP, avuto riguardo alla natura pensionistica
del  prodotto  PEPP,  alla  tutela  del  cliente  PEPP  e   al   buon
funzionamento del sistema di previdenza complementare. 
  3. Le attribuzioni previste dal  presente  decreto  legislativo  in
capo alle altre autorita' nazionali competenti di cui al comma 1 sono
esercitate: 
    a) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  dell'articolo  5,
comma 2,  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in
relazione ai fornitori di PEPP dalla stessa vigilati; 
    b) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla  distribuzione
di PEPP posta in essere dai soggetti dalla stessa vigilati  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera b); 
    c) dall'IVASS ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209, in relazione ai fornitori e  ai  distributori
di PEPP dallo stesso vigilati. 
  4. Restano in ogni caso ferme le competenze della Banca d'Italia  e
dell'IVASS, in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle
stesse  vigilati,  di  contenimento  del  rischio  e  di  stabilita',
previste dal decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209.  
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza) - 1.
          Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza  a
          esse attribuiti dal presente  decreto  legislativo,  avendo
          riguardo  alla  sana  e  prudente  gestione  dei   soggetti
          vigilati, alla  stabilita'  complessiva,  all'efficienza  e
          alla  competitivita'  del   sistema   finanziario   nonche'
          all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 
              2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
          dei gruppi bancari, degli  intermediari  finanziari,  degli
          istituti  di  moneta  elettronica  e  degli   istituti   di
          pagamento. 
              3. Le  autorita'  creditizie  esercitano  altresi'  gli
          altri poteri a esse attribuiti dalla legge.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52): 
              «Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza) - 1.
          La vigilanza sulle attivita'  disciplinate  dalla  presente
          parte ha per obiettivi: 
                a)  la  salvaguardia  della   fiducia   nel   sistema
          finanziario; 
                b) la tutela degli investitori; 
                c) la stabilita' e il buon funzionamento del  sistema
          finanziario; 
                d) la competitivita' del sistema finanziario; 
                e)  l'osservanza  delle   disposizioni   in   materia
          finanziaria. 
              2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1, la Banca d'Italia e' competente per quanto  riguarda  il
          contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale  e  la
          sana e prudente gestione degli intermediari. 
              3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1,  la  Consob  e'  competente  per  quanto   riguarda   la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 
              4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
          vigilanza nei confronti dei  soggetti  abilitati;  ciascuna
          vigila sull'osservanza  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2  e
          3. 
              5. La Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  operano  in  modo
          coordinato anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti  sui  soggetti  abilitati  e  si  danno  reciproca
          comunicazione   dei   provvedimenti   assunti    e    delle
          irregolarita'  rilevate  nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              5-bis. La Banca  d'Italia  e  la  Consob,  al  fine  di
          coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di  vigilanza
          e di ridurre al minimo  gli  oneri  gravanti  sui  soggetti
          abilitati, stipulano  un  protocollo  d'intesa,  avente  ad
          oggetto: 
                a) i compiti di ciascuna  e  le  modalita'  del  loro
          svolgimento, secondo il  criterio  della  prevalenza  delle
          funzioni di cui ai commi 2 e 3; 
                b) lo scambio di informazioni, anche con  riferimento
          alle irregolarita'  rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti
          nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 
              5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis  e'
          reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla  Consob  con  le
          modalita' da esse stabilite.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni private): 
              «Art.  3.  (Finalita'  della  vigilanza)  -  1.   Scopo
          principale della vigilanza e' l'adeguata  protezione  degli
          assicurati  e  degli  aventi   diritto   alle   prestazioni
          assicurative.  A  tal  fine  l'IVASS  persegue  la  sana  e
          prudente  gestione  delle  imprese   di   assicurazione   e
          riassicurazione, nonche', unitamente alla Consob,  ciascuna
          secondo le rispettive competenze,  la  loro  trasparenza  e
          correttezza nei confronti della clientela. Altro  obiettivo
          della  vigilanza,  ma  subordinato  al  precedente,  e'  la
          stabilita' del sistema e dei mercati finanziari.».