Art. 2 Individuazione delle autorita' nazionali competenti 1. Secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) 2019/1238 e dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 loro attribuite dal presente decreto. 2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP e' l'autorita' nazionale competente a vigilare sul rispetto di tutti gli obblighi che il regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP, avuto riguardo alla natura pensionistica del prodotto PEPP, alla tutela del cliente PEPP e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. 3. Le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo in capo alle altre autorita' nazionali competenti di cui al comma 1 sono esercitate: a) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione ai fornitori di PEPP dalla stessa vigilati; b) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla distribuzione di PEPP posta in essere dai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b); c) dall'IVASS ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione ai fornitori e ai distributori di PEPP dallo stesso vigilati. 4. Restano in ogni caso ferme le competenze della Banca d'Italia e dell'IVASS, in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle stesse vigilati, di contenimento del rischio e di stabilita', previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): «Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza) - 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema finanziario nonche' all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento. 3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza) - 1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitivita' del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari. 3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private): «Art. 3. (Finalita' della vigilanza) - 1. Scopo principale della vigilanza e' l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonche', unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, e' la stabilita' del sistema e dei mercati finanziari.».