Art. 3 
 
                       Registrazione dei PEPP 
 
  1. La COVIP e'  l'autorita'  nazionale  competente  a  ricevere  le
domande di registrazione dei PEPP presentate dai  fornitori  di  PEPP
aventi sede legale in Italia. 
  2. La decisione di registrazione dei PEPP e'  assunta  dalla  COVIP
sentite le seguenti autorita': 
    a) la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui
all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettere  a),  d),  e)  ed  f),   del
regolamento (UE) 2019/1238; 
    b)  l'IVASS,  con  riferimento  ai  fornitori  di  PEPP  di   cui
all'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)
2019/1238. 
  3. La COVIP e' l'autorita'  nazionale  competente  a  adottare  una
decisione di annullamento  della  registrazione  del  PEPP  ai  sensi
dell'articolo 8 del  regolamento  (UE)  2019/1238.  La  decisione  di
annullamento e' adottata sentite le autorita'  di  cui  al  comma  2,
secondo quanto ivi previsto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238  del
          20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.