Art. 3 Registrazione dei PEPP 1. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a ricevere le domande di registrazione dei PEPP presentate dai fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia. 2. La decisione di registrazione dei PEPP e' assunta dalla COVIP sentite le seguenti autorita': a) la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2019/1238; b) l'IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238. 3. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a adottare una decisione di annullamento della registrazione del PEPP ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1238. La decisione di annullamento e' adottata sentite le autorita' di cui al comma 2, secondo quanto ivi previsto.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del 20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.