Art. 3
Registrazione dei PEPP
1. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a ricevere le
domande di registrazione dei PEPP presentate dai fornitori di PEPP
aventi sede legale in Italia.
2. La decisione di registrazione dei PEPP e' assunta dalla COVIP
sentite le seguenti autorita':
a) la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), del
regolamento (UE) 2019/1238;
b) l'IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)
2019/1238.
3. La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a adottare una
decisione di annullamento della registrazione del PEPP ai sensi
dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1238. La decisione di
annullamento e' adottata sentite le autorita' di cui al comma 2,
secondo quanto ivi previsto.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1238 del
20 giugno 2019 si veda nelle note all'art. 1.